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Legge

L.R. Toscana 65/2009

Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40(Disciplina del servizio sanitario regionale).

Normativa regionaleL.R. Toscana 65/2009

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge modifica la l.r. Toscana 40/2005 su società della salute, organizzazione aziendale, organi consultivi e sanitario-regionale, introduce regole sui rapporti di parentela nell’assegnazione del personale e istituisce il fascicolo sanitario elettronico. Per il FSE prevede consenso dell’interessato, attuazione regolamentare entro 180 giorni e misure tecniche regionali.

Modifiche alla disciplina del servizio sanitario regionale e istituzione del fascicolo sanitario elettronico

Modifiche alla disciplina del servizio sanitario regionale

La legge regionale interviene in modo puntuale sulla l.r. Toscana 24 febbraio 2005, n. 40, aggiornando la disciplina dell’organizzazione sanitaria e sociosanitaria, il funzionamento delle società della salute, il sistema di programmazione e alcuni organi consultivi regionali. Introduce inoltre una nuova disciplina sul fascicolo sanitario elettronico e criteri per evitare situazioni di conflitto organizzativo nell’assegnazione del personale.

Conferenza regionale delle società della salute e riparto delle risorse

Vengono ampliate e precisate le funzioni della conferenza regionale delle società della salute. Essa esprime pareri sulle proposte di legge e di regolamento in materia sanitaria e sociale, sulla proposta di piano sanitario e sociale integrato regionale e sul numero e sulla composizione delle zone-distretto. Inoltre concorre all’elaborazione delle linee guida, alla determinazione del fondo sanitario per i livelli essenziali di assistenza, alla quantificazione delle risorse da destinare alle zone-distretto e ai criteri di riparto del fondo sociale regionale tra enti locali associati o società della salute.

Coerentemente con tale ruolo, nella disciplina del fondo sanitario viene chiarito che l’assegnazione individua quote vincolate da destinare alle zone-distretto, tenendo conto delle determinazioni della conferenza.

Funzionamento delle società della salute

La legge consente che il regolamento preveda la delega del sindaco all’assessore competente per la partecipazione agli organi della società della salute.

Sono poi aggiornate le regole di composizione e di funzionamento degli organi delle società della salute:

  • l’assemblea dei soci è composta dal direttore generale dell’azienda unità sanitaria locale e dal sindaco, o da un componente della giunta, di ciascun comune aderente;
  • il presidente è eletto dall’assemblea al proprio interno;
  • vengono rivisti alcuni profili decisionali dell’assemblea e si sostituisce il riferimento al “rendiconto di gestione” con quello al “bilancio di esercizio”.

Nelle zone in cui sono costituite società della salute, il direttore generale della ASL delega al direttore della società della salute le funzioni di responsabile di zona, da esercitare secondo l’intesa prevista e il regolamento regionale richiamato dalla legge.

È inoltre introdotta una disciplina per i dipendenti regionali, di enti o aziende regionali o di aziende sanitarie con sede nel territorio regionale che siano nominati direttore della società della salute: la nomina è subordinata al collocamento in aspettativa senza assegni, con mantenimento del posto.

Organizzazione aziendale e personale

La legge introduce un criterio vincolante nell’assegnazione del personale nelle strutture organizzative. La direzione aziendale deve adottare misure per evitare che dipendenti legati da parentela o affinità fino al terzo grado, coniugio o convivenza, prestino servizio in rapporto di subordinazione gerarchica nella medesima struttura organizzativa.

Se, per effetto dell’assegnazione, si determina tale situazione, il personale deve essere trasferito ad altra struttura organizzativa già esistente nella stessa azienda sanitaria, in posizione compatibile con i requisiti professionali. Per le finalità indicate sono ammesse anche procedure di mobilità interaziendale, ma solo su base volontaria e nel rispetto della contrattazione vigente.

Per l’applicazione iniziale della norma, il direttore generale deve adottare entro un anno dall’entrata in vigore del nuovo articolo le misure necessarie, compatibilmente con le esigenze organizzative. Trascorsi novanta giorni da tale termine, la Giunta regionale deve trasmettere al Consiglio regionale una relazione sui criteri adottati, sui casi individuati, sugli spostamenti effettuati o non possibili e sulle eventuali criticità.

Fascicolo sanitario elettronico

È istituito il fascicolo sanitario elettronico, con la finalità di migliorare assistenza, prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione e di semplificare l’esercizio del diritto alla salute.

Il fascicolo è definito come l’insieme elettronico dei dati e documenti sanitari e sociosanitari relativi allo stato di salute e agli eventi clinici della persona. La sua attivazione richiede il consenso dell’interessato, che accede ai dati mediante una carta elettronica compatibile con la carta nazionale dei servizi. La mancata attivazione non incide sul diritto alle prestazioni del servizio sanitario regionale.

Il fascicolo comprende le informazioni di base indispensabili per il soccorso in emergenza e gli ulteriori dati sanitari e sociosanitari che vi confluiscono su specifico consenso dell’interessato. I soggetti del servizio sanitario regionale devono aderire al sistema e provvedere a formazione e implementazione del fascicolo.

Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento; la revoca interrompe l’implementazione e comporta l’oscuramento dei dati, senza effetti sulle prestazioni sanitarie. Entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge deve essere adottato un regolamento regionale che individui dati, documenti, operazioni, soggetti aderenti e modalità di espressione del consenso. La Giunta regionale disciplina poi, con propria deliberazione, le indicazioni operative e le misure tecniche nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.

Organi consultivi e scientifici regionali

Sono aggiornate varie disposizioni relative agli organi consultivi del sistema sanitario regionale.

Per il Consiglio sanitario regionale:

  • i componenti della commissione prevista dall’articolo 81 sono nominati dal Presidente della Giunta regionale su proposta del Consiglio sanitario regionale e della direzione generale competente;
  • tra i componenti designati per una delle categorie professionali è richiesto almeno un docente universitario;
  • i membri sono nominati dal Consiglio regionale, che procede sulla base delle designazioni trasmesse entro 60 giorni dalla scadenza del Consiglio regionale;
  • la nomina avviene quando le designazioni pervenute, sommate ai componenti già individuati per legge, rappresentano la maggioranza del Consiglio sanitario regionale.

Per il funzionamento interno del Consiglio sanitario regionale, il presidente propone all’assemblea gruppi di lavoro e commissioni, designa gli esperti regionali o extraregionali sentito il parere dell’assemblea e assegna l’esame dei provvedimenti alle commissioni competenti.

Sono inoltre aggiornati i criteri di designazione dei componenti di altri organismi tecnici, attribuendo le designazioni alle federazioni, ordini, collegi professionali o associazioni/comitati competenti. Viene anche spostato dal 31 ottobre al 30 novembre il termine annuale previsto per la trasmissione di una comunicazione o documentazione disciplinata dall’articolo 108 della l.r. 40/2005.

Aggiornamento di denominazioni e strutture

La legge sostituisce la denominazione di una struttura con “Centro regionale sangue” e aggiorna la previsione relativa al “registro difetti congeniti” nell’ambito dell’articolato della l.r. 40/2005.

Decorrenza e applicazione

La legge non contiene una disciplina transitoria generale, ma prevede un termine specifico di 180 giorni per il regolamento attuativo del fascicolo sanitario elettronico e un termine massimo di un anno per l’attuazione iniziale delle misure anti-conflitto nell’assegnazione del personale, seguito da una relazione regionale dopo 90 giorni. Le disposizioni si applicano nel territorio della Regione Toscana.

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