L.R. Toscana 69/2009
Norme per l’istituzione del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituisce in Toscana, presso il Consiglio regionale, il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, ne definisce funzioni, requisiti, incompatibilità, durata, indennità, sede e rapporti con le amministrazioni. È vigente dal 1° gennaio 2010, con alcuni aggiornamenti successivi su incompatibilità, durata e compenso.
Istituzione del Garante regionale per le persone private della libertà personale
Istituzione del Garante regionale per le persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale
La legge della Regione Toscana istituisce presso il Consiglio regionale il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale. Il provvedimento disciplina finalità, compiti, requisiti di nomina, incompatibilità, durata dell’incarico, trattamento economico e rapporti istituzionali con le amministrazioni competenti.
Finalità e ambito di tutela
Il Garante opera per promuovere la conoscenza e il rispetto delle norme a tutela delle persone private della libertà personale, in attuazione dei principi costituzionali e statutari richiamati dalla legge. La sua attività riguarda in particolare:
- persone detenute negli istituti penitenziari;
- minori negli istituti penali per minorenni;
- internati negli ospedali psichiatrici giudiziari;
- soggetti presenti nei centri di identificazione ed espulsione (CIE);
- persone sottoposte a trattamento sanitario obbligatorio in strutture sanitarie.
Funzioni del Garante
Il Garante svolge le proprie funzioni in collaborazione con le amministrazioni statali e regionali competenti e nell’ambito delle iniziative di solidarietà sociale. In particolare:
- verifica che ai soggetti tutelati siano garantite le prestazioni relative a salute, qualità della vita, istruzione, formazione professionale e reinserimento sociale e lavorativo;
- segnala agli organi regionali fattori di rischio o di danno di cui venga a conoscenza, anche su impulso degli interessati o di associazioni;
- si attiva verso l’amministrazione interessata per ottenere le misure necessarie;
- interviene verso strutture ed enti regionali in caso di omissioni o inosservanze che compromettano le prestazioni dovute e, se tali criticità persistono, propone agli organi regionali vigilanti le iniziative opportune, incluso il potere sostitutivo;
- formula indicazioni e proposte su interventi amministrativi e normativi per il pieno rispetto dei diritti;
- promuove iniziative di informazione e sensibilizzazione culturale sui diritti delle persone ristrette;
- promuove l’istituzione di garanti locali e forme di collaborazione e scambio dati con essi.
Le funzioni relative ai soggetti tutelati sono esercitate in via esclusiva dal Garante, in deroga a eventuali competenze del difensore civico regionale.
Requisiti di nomina e cause di ineleggibilità
Può essere nominato Garante chi possiede:
- laurea magistrale o diploma di laurea secondo l’ordinamento previgente;
- almeno cinque anni di qualificata esperienza professionale nel campo giuridico, dei diritti umani o come rappresentante di associazioni e formazioni sociali.
Non possono essere nominati:
- membri del Parlamento e del Governo;
- sindaci;
- assessori e consiglieri regionali, provinciali e comunali.
Si applicano inoltre le cause di ineleggibilità previste dalla disciplina regionale sulle nomine e designazioni.
Incompatibilità e decadenza
La carica è incompatibile con:
- funzioni di amministratore di enti pubblici, aziende pubbliche o società a partecipazione pubblica, nonché di enti, imprese o associazioni che ricevano sovvenzioni o contributi regionali;
- attività di lavoro autonomo o subordinato e qualsiasi attività commerciale, imprenditoriale o professionale che generi conflitto di interessi;
- lavoro subordinato presso la Regione o gli enti dipendenti dalla Regione.
Se emerge una causa di incompatibilità relativa alle ipotesi sopra indicate, il Presidente del Consiglio regionale invita il Garante a rimuoverla entro dieci giorni. Se la causa non viene rimossa, il Consiglio regionale dichiara la decadenza previa istruttoria e contraddittorio.
Nomina, durata del mandato e prorogatio
Alla nomina si applicano le regole regionali generali in materia di nomine e designazioni. Il mandato dura sei anni ed è rinnovabile per un secondo mandato anche consecutivo. Alla scadenza, il Garante continua ad esercitare le funzioni per novanta giorni, o comunque fino all’insediamento del successore se precedente.
Cessazione anticipata e revoca
L’incarico cessa prima della scadenza naturale per:
- dimissioni;
- morte;
- impedimento permanente;
- decadenza;
- revoca.
Il Consiglio regionale può revocare il Garante per gravi motivi.
Trattamento economico e rimborsi
Al Garante spetta un’indennità mensile lorda di funzione pari al 53,65% dell’indennità mensile di carica dei consiglieri regionali.
Per le missioni fuori dal comune di residenza, dal comune abituale di lavoro o dal comune in cui ha sede il Garante, sono rimborsate le spese di trasporto, alloggio e vitto documentate secondo la disciplina prevista per i dirigenti regionali. Le missioni all’estero devono essere autorizzate dall’Ufficio di presidenza del Consiglio.
È consentito partire dal comune di residenza se più vicino alla destinazione e usare il mezzo proprio; in tal caso spetta il rimborso di 0,20 euro per chilometro, calcolato sul percorso più breve stradale, autostradale, marittimo o combinato. È rimborsato il pedaggio autostradale, mentre non sono riconosciute spese di parcheggio.
Sede, struttura e supporto organizzativo
Il Garante ha sede presso il Consiglio regionale. L’Ufficio di presidenza del Consiglio provvede a dotazione organica, personale, locali e mezzi necessari, sentito il Garante. Il personale assegnato dipende funzionalmente dal Garante.
Accordi e protocolli con le amministrazioni competenti
Il Consiglio regionale e la Giunta regionale promuovono accordi e protocolli con le amministrazioni statali competenti, in particolare con l’amministrazione penitenziaria, per:
- attivare negli istituti penitenziari strumenti informativi e di supporto ai detenuti sulle materie regionali rilevanti per le finalità della legge;
- prevedere la possibilità di accesso del Garante a tutti i tipi di istituzioni in cui si trovano persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale.
Relazione annuale
Entro il 30 aprile di ogni anno il Garante presenta al Consiglio regionale e alla Giunta regionale una relazione sull’attività svolta nell’anno precedente e sui risultati raggiunti. Copia della relazione deve essere inviata ai responsabili delle strutture interessate e ai consigli comunali dei comuni in cui tali strutture hanno sede.
Disposizioni finanziarie, abrogazioni ed entrata in vigore
Gli oneri della legge, a decorrere dal 2010, sono coperti con gli stanziamenti del bilancio del Consiglio regionale.
È abrogata una disposizione della precedente legge regionale toscana n. 64 del 2005 relativa alla tutela del diritto alla salute dei detenuti e degli internati.
La legge è entrata in vigore il 1° gennaio 2010.
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