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Legge

L.R. Toscana 69/2009

Norme per l’istituzione del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale.

Normativa regionaleL.R. Toscana 69/2009

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge istituisce in Toscana, presso il Consiglio regionale, il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, ne definisce funzioni, requisiti, incompatibilità, durata, indennità, sede e rapporti con le amministrazioni. È vigente dal 1° gennaio 2010, con alcuni aggiornamenti successivi su incompatibilità, durata e compenso.

Istituzione del Garante regionale per le persone private della libertà personale

Istituzione del Garante regionale per le persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale

La legge della Regione Toscana istituisce presso il Consiglio regionale il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale. Il provvedimento disciplina finalità, compiti, requisiti di nomina, incompatibilità, durata dell’incarico, trattamento economico e rapporti istituzionali con le amministrazioni competenti.

Finalità e ambito di tutela

Il Garante opera per promuovere la conoscenza e il rispetto delle norme a tutela delle persone private della libertà personale, in attuazione dei principi costituzionali e statutari richiamati dalla legge. La sua attività riguarda in particolare:

  • persone detenute negli istituti penitenziari;
  • minori negli istituti penali per minorenni;
  • internati negli ospedali psichiatrici giudiziari;
  • soggetti presenti nei centri di identificazione ed espulsione (CIE);
  • persone sottoposte a trattamento sanitario obbligatorio in strutture sanitarie.

Funzioni del Garante

Il Garante svolge le proprie funzioni in collaborazione con le amministrazioni statali e regionali competenti e nell’ambito delle iniziative di solidarietà sociale. In particolare:

  • verifica che ai soggetti tutelati siano garantite le prestazioni relative a salute, qualità della vita, istruzione, formazione professionale e reinserimento sociale e lavorativo;
  • segnala agli organi regionali fattori di rischio o di danno di cui venga a conoscenza, anche su impulso degli interessati o di associazioni;
  • si attiva verso l’amministrazione interessata per ottenere le misure necessarie;
  • interviene verso strutture ed enti regionali in caso di omissioni o inosservanze che compromettano le prestazioni dovute e, se tali criticità persistono, propone agli organi regionali vigilanti le iniziative opportune, incluso il potere sostitutivo;
  • formula indicazioni e proposte su interventi amministrativi e normativi per il pieno rispetto dei diritti;
  • promuove iniziative di informazione e sensibilizzazione culturale sui diritti delle persone ristrette;
  • promuove l’istituzione di garanti locali e forme di collaborazione e scambio dati con essi.

Le funzioni relative ai soggetti tutelati sono esercitate in via esclusiva dal Garante, in deroga a eventuali competenze del difensore civico regionale.

Requisiti di nomina e cause di ineleggibilità

Può essere nominato Garante chi possiede:

  • laurea magistrale o diploma di laurea secondo l’ordinamento previgente;
  • almeno cinque anni di qualificata esperienza professionale nel campo giuridico, dei diritti umani o come rappresentante di associazioni e formazioni sociali.

Non possono essere nominati:

  • membri del Parlamento e del Governo;
  • sindaci;
  • assessori e consiglieri regionali, provinciali e comunali.

Si applicano inoltre le cause di ineleggibilità previste dalla disciplina regionale sulle nomine e designazioni.

Incompatibilità e decadenza

La carica è incompatibile con:

  • funzioni di amministratore di enti pubblici, aziende pubbliche o società a partecipazione pubblica, nonché di enti, imprese o associazioni che ricevano sovvenzioni o contributi regionali;
  • attività di lavoro autonomo o subordinato e qualsiasi attività commerciale, imprenditoriale o professionale che generi conflitto di interessi;
  • lavoro subordinato presso la Regione o gli enti dipendenti dalla Regione.

Se emerge una causa di incompatibilità relativa alle ipotesi sopra indicate, il Presidente del Consiglio regionale invita il Garante a rimuoverla entro dieci giorni. Se la causa non viene rimossa, il Consiglio regionale dichiara la decadenza previa istruttoria e contraddittorio.

Nomina, durata del mandato e prorogatio

Alla nomina si applicano le regole regionali generali in materia di nomine e designazioni. Il mandato dura sei anni ed è rinnovabile per un secondo mandato anche consecutivo. Alla scadenza, il Garante continua ad esercitare le funzioni per novanta giorni, o comunque fino all’insediamento del successore se precedente.

Cessazione anticipata e revoca

L’incarico cessa prima della scadenza naturale per:

  • dimissioni;
  • morte;
  • impedimento permanente;
  • decadenza;
  • revoca.

Il Consiglio regionale può revocare il Garante per gravi motivi.

Trattamento economico e rimborsi

Al Garante spetta un’indennità mensile lorda di funzione pari al 53,65% dell’indennità mensile di carica dei consiglieri regionali.

Per le missioni fuori dal comune di residenza, dal comune abituale di lavoro o dal comune in cui ha sede il Garante, sono rimborsate le spese di trasporto, alloggio e vitto documentate secondo la disciplina prevista per i dirigenti regionali. Le missioni all’estero devono essere autorizzate dall’Ufficio di presidenza del Consiglio.

È consentito partire dal comune di residenza se più vicino alla destinazione e usare il mezzo proprio; in tal caso spetta il rimborso di 0,20 euro per chilometro, calcolato sul percorso più breve stradale, autostradale, marittimo o combinato. È rimborsato il pedaggio autostradale, mentre non sono riconosciute spese di parcheggio.

Sede, struttura e supporto organizzativo

Il Garante ha sede presso il Consiglio regionale. L’Ufficio di presidenza del Consiglio provvede a dotazione organica, personale, locali e mezzi necessari, sentito il Garante. Il personale assegnato dipende funzionalmente dal Garante.

Accordi e protocolli con le amministrazioni competenti

Il Consiglio regionale e la Giunta regionale promuovono accordi e protocolli con le amministrazioni statali competenti, in particolare con l’amministrazione penitenziaria, per:

  • attivare negli istituti penitenziari strumenti informativi e di supporto ai detenuti sulle materie regionali rilevanti per le finalità della legge;
  • prevedere la possibilità di accesso del Garante a tutti i tipi di istituzioni in cui si trovano persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale.

Relazione annuale

Entro il 30 aprile di ogni anno il Garante presenta al Consiglio regionale e alla Giunta regionale una relazione sull’attività svolta nell’anno precedente e sui risultati raggiunti. Copia della relazione deve essere inviata ai responsabili delle strutture interessate e ai consigli comunali dei comuni in cui tali strutture hanno sede.

Disposizioni finanziarie, abrogazioni ed entrata in vigore

Gli oneri della legge, a decorrere dal 2010, sono coperti con gli stanziamenti del bilancio del Consiglio regionale.

È abrogata una disposizione della precedente legge regionale toscana n. 64 del 2005 relativa alla tutela del diritto alla salute dei detenuti e degli internati.

La legge è entrata in vigore il 1° gennaio 2010.

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