Ordinanza n. 257/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma dell'ordinanza cautelare di rigetto del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) n. 249/2026, resa tra le parti, e per il conseguente annullamento: - del provvedimento prot. n. -OMISSIS-, notificato alla appellante in data 09.03.2026, recante "Informazione antimafia interdittiva ai sensi degli artt. 84 e 91 D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii. e contestuale revoca dell'iscrizione nella White List"; - ove occorra, del preavviso prot. n. -OMISSIS-; di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: informazione antimafia interdittiva con contestuale revoca dell'iscrizione nella White List, nonché il relativo preavviso
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa destinataria di interdittiva)
Prevale il privato
La controversia
La società ha appellato l'ordinanza cautelare del TAR Sicilia, Sezione Prima, che aveva respinto la domanda di sospensione dell'informazione antimafia interdittiva e della contestuale revoca dell'iscrizione nella White List. Ha dedotto, in particolare, che alcune pronunce penali favorevoli avrebbero inciso significativamente sul quadro indiziario valorizzato dalla Prefettura: la misura cautelare adottata nei confronti dell'amministratrice unica e socia di maggioranza sarebbe stata annullata dal Tribunale del Riesame per difetto di gravità indiziaria e, nel procedimento relativo a un'operazione investigativa, sarebbe stata esclusa l'ipotesi estorsiva in danno della società. L'Amministrazione ha richiamato, in senso contrario, la natura familiare della compagine societaria, i rapporti con soggetti familiari, sopravvenienze investigative, un provvedimento del Tribunale di Palermo - Sezione misure di prevenzione, e collegamenti con altre società. Sono state inoltre contestate la perdurante tenuta degli indici di rischio infiltrativo, la motivazione sul mancato ricorso alle misure di prevenzione collaborativa e gli effetti immediatamente pregiudizievoli dell'interdittiva sulla continuità aziendale.
La decisione
Il CGARS ha accolto l'appello cautelare sulla base di un apprezzabile fumus boni iuris e di un grave e attuale periculum in mora. Il fumus non deriva dall'automatica irrilevanza del quadro informativo né dall'automatica illegittimità dell'interdittiva a seguito delle pronunce penali favorevoli, poiché l'informazione antimafia è una misura di prevenzione amministrativa fondata su un giudizio prognostico secondo il criterio del “più probabile che non”, autonomo dall'accertamento penale. Tuttavia, l'Amministrazione e il giudice devono confrontarsi con i provvedimenti giurisdizionali che abbiano inciso sulla consistenza fattuale o indiziaria degli elementi valorizzati, esplicitando perché tali fatti conservino autonoma valenza sintomatica. Occorre inoltre distinguere gli indici direttamente riferibili alla società da quelli concernenti il contesto familiare o altre società, attualizzare il giudizio alla luce delle sopravvenienze e motivare maggiormente la non praticabilità della prevenzione collaborativa, valutando anche il carattere occasionale o strutturale dell'eventuale agevolazione. La tutela è stata concessa in forma interinale e non demolitoria: resta impregiudicata la valutazione dell'Amministrazione sulla sussistenza del pericolo infiltrativo e la possibilità di adottare ulteriori provvedimenti, anche considerando gli elementi sopravvenuti. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
artt. 84 e 91 d.lgs. 159/2011
L'informazione antimafia interdittiva è una misura di prevenzione amministrativa fondata su un giudizio prognostico di pericolo, autonomo rispetto all'accertamento penale della responsabilità e orientato alla tutela anticipata dell'ordine pubblico economico.
art. 94-bis d.lgs. 159/2011
La valutazione sulla non praticabilità delle misure di prevenzione collaborativa deve essere adeguatamente motivata, considerando, nel rinnovato apprezzamento, anche il carattere occasionale o strutturale dell'eventuale agevolazione.
art. 62 c.p.a.
Disciplina l'appello cautelare avverso l'ordinanza del giudice di primo grado.
Massime di principio
- L'informazione antimafia interdittiva è una misura di prevenzione amministrativa basata su un giudizio prognostico secondo il criterio del “più probabile che non”, autonomo rispetto all'accertamento penale della responsabilità; tale autonomia non consente però di ignorare le pronunce penali che abbiano inciso sulla consistenza fattuale o indiziaria degli elementi posti a fondamento della misura.
- Quando provvedimenti giurisdizionali penali ridimensionano o escludono la gravità indiziaria di fatti valorizzati in un'interdittiva, l'Amministrazione deve esplicitare il percorso logico per cui quegli stessi fatti conservino autonoma valenza sintomatica nel giudizio amministrativo di prevenzione, senza che la pronuncia penale favorevole determini automaticamente l'illegittimità dell'interdittiva.
- Nel rinnovare il giudizio sul rischio infiltrativo, la Prefettura deve distinguere puntualmente gli elementi direttamente riferibili all'impresa destinataria da quelli attinenti al contesto familiare o ad altre compagini societarie e deve attualizzare la valutazione considerando le sopravvenienze rilevanti.
- La motivazione sulla non praticabilità delle misure di prevenzione collaborativa deve confrontarsi anche con la natura occasionale o strutturale dell'eventuale agevolazione, in relazione al peso complessivo degli indizi.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 24 lug 2026Ordinanza n. 358/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 24 lug 2026Ordinanza n. 1414/2026 - Salerno, Sezione 1
- Ordinanza · 24 lug 2026Ordinanza n. 1417/2026 - Salerno, Sezione 1
- Ordinanza · 24 lug 2026Ordinanza n. 1418/2026 - Salerno, Sezione 1
- Ordinanza · 24 lug 2026Ordinanza n. 1421/2026 - Salerno, Sezione 1
- Ordinanza · 24 lug 2026Ordinanza n. 1423/2026 - Salerno, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →