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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21462/2026 del 10/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza del GIP che aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti di Luigi Di Martino per difetto della condizione di procedibilita' rappresentata dal decreto di riapertura delle indagini. Il GIP aveva ritenuto che la richiesta di riapertura del 10 agosto 2023 e il decreto del 5 ottobre 2023 si riferivano esclusivamente al procedimento n. 12396/1996 e all'indagato Gennaro D'Antuono, mentre la posizione di Di Martino era confluita in un fascicolo distinto (n. 55524/2004) archiviato l'8 marzo 2017 e non era stata oggetto di specifica richiesta e decreto di riapertura; la difesa aveva quindi dedotto l'inutilizzabilita' degli atti posti in essere dopo l'archiviazione e l'improcedibilita' dell'azione penale ai sensi dell'art. 414 c.p.p. Il Pubblico Ministero sosteneva invece che la riapertura riguardava il fatto omicidiario e dunque anche tutti i soggetti a cui l'evento era stato ascritto, Di Martino incluso.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso del Pubblico Ministero inammissibile. Nel dispositivo la Corte ha confermato che il decreto di riapertura delle indagini e' condizione di procedibilita' e che la richiesta di riapertura deve indicare le nuove esigenze investigative e i soggetti nei cui confronti si intende procedere. Sul piano fattuale la Corte ha ritenuto che la richiesta del 10 agosto 2023 e il decreto del 5 ottobre 2023 riguardassero solo il procedimento n. 12396/1996 e l'indagato D'Antuono, non il procedimento separato n. 55524/2004 relativo a Di Martino, per il quale non risultava agli atti una formale riapertura; di conseguenza il GIP aveva correttamente dichiarato l'improcedibilita' dell'azione penale nei confronti di Di Martino. E' stata altresi' esclusa la rilevanza di pronunce cautelari o di altri precedenti nel senso di rimuovere la carenza formale della riapertura. Non e' stata disposta condanna alle spese a carico del ricorrente pubblico.

Norme richiamate

  • art. 414 cod. proc. pen.

    Il decreto di riapertura delle indagini e' qualificato come condizione di procedibilita': in mancanza la riapertura e gli atti successivi sono inutilizzabili e l'azione penale non puo' essere esercitata nei confronti dello stesso fatto e della stessa persona da parte del medesimo ufficio del Pubblico Ministero.

  • art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Riferimento procedurale che legittima l'esame d'ufficio degli atti in Cassazione quando la censura riguarda questioni di diritto connesse alla vicenda fattuale oggetto di valutazione.

  • Sentenza Sez. U. n. 33885 del 24/06/2010 (Giuliani)

    Principio di giurisprudenza maggioritaria: la mancata autorizzazione alla riapertura delle indagini comporta l'inutilizzabilita' degli atti e la preclusione all'esercizio dell'azione penale per lo stesso fatto, sia oggettivamente che soggettivamente considerato.

  • Corte Costituzionale, sent. n. 27 del 1995

    Richiamata come fondamento della funzione e natura del provvedimento di riapertura delle indagini e della preclusione processuale derivante dall'archiviazione.

  • Giurisprudenza afferente (esempi citati nella decisione)

    Sez. 6, n. 29479 del 10/05/2017; Sez. 1, n. 17511 del 22/09/2016; Sez. U. n. 8 del 23/02/2000; Sez. 1, n. 42518 del 14/07/2022; Sez. 2, n. 42655 del 13/10/2015; Sez. U. n. 42792 del 31/10/2001; Sez. U. n. 21 del 19/07/2012; Sez. U. n. 3775 del 21/12/2017

    Conferma e declinazione del principio che l'archiviazione produce preclusione endoprocedimentale e che il decreto di riapertura deve essere motivato rispetto alle nuove esigenze investigative e, di regola, riferirsi ai soggetti specifici; eccezione consolidate: nei procedimenti contro ignoti non e' richiesta la formalita' della riapertura.

Massime di principio

  • Dopo una archiviazione formale e' necessario un decreto specifico di riapertura delle indagini, autorizzato dal GIP, perche' il medesimo ufficio del Pubblico Ministero possa riprendere le indagini e utilizzare atti successivi all'archiviazione.
  • La richiesta di riapertura deve esplicitare le "nuove esigenze investigative" e indicare i soggetti su cui si intende procedere; una richiesta generica riferita solo al fatto, senza nominativi e senza riferimento al fascicolo corretto, puo' non valere a riaprire il procedimento nei confronti di persone i cui atti sono confluiti in fascicoli distinti.
  • Se la posizione dell'indagato era stata stralciata e trasferita in un fascicolo separato, la riapertura deve essere chiesta e autorizzata anche per quel fascicolo; l'omessa richiesta specifica espone le prove raccolte successivamente a inutilizzabilita' e puo' determinare l'improcedibilita' dell'azione penale.
  • Esiste una eccezione consolidata per i procedimenti "contro ignoti": in tali casi l'archiviazione non preclude lo svolgimento di ulteriori indagini senza un formale decreto di riapertura.
  • In caso di contestazione dell'utilizzabilita' degli atti post-archiviazione, la difesa deve indicare con precisione il decreto mancante e il fascicolo interessato; d'altro canto il PM, per evitare nullita' o improcedibilita', deve riferire chiaramente nella richiesta di riapertura il numero di procedimento e i nominativi degli indagati interessati.

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