Cassazione Penale, Sentenza n. 16451/2025 del 30/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Amelio contesta che la Corte d'appello non ha tenuto conto di un provvedimento del 9/6/2021 (giudice dell'esecuzione) che aveva dichiarato non doversi procedere per i reati indicati ai capi N5) e N7) in quanto già definiti con sentenza passata in giudicato, eliminando un aumento di pena; deduce vizi in relazione agli artt. 529 e 649 c.p.p. Bevilacqua deduce violazione dell'art. 99 c.p. e carenza motivazionale, sostenendo che le condanne pregresse sono remote nel tempo, in parte espiate in affidamento in prova, e che non è stato dimostrato alcun collegamento tra questi precedenti e il fatto per cui è stato processato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Per Amelio l'inammissibilità è stata motivata dal fatto che la questione prospettata attiene alla fase esecutiva (rideterminazione del trattamento sanzionatorio/esecuzione della pena) e non muove vizi di legittimità della sentenza impugnata nel giudizio di legittimità; per Bevilacqua il ricorso è stato ritenuto generico e manifestamente infondato perché la Corte territoriale ha fornito adeguata e coerente motivazione sulla sussistenza della recidiva, richiamando consolidata giurisprudenza. Entrambi i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 529 cod. proc. pen.
Richiamato da Amelio come parametro di valutazione delle censure; la Corte ha ritenuto che la questione sollevata attiene all'esecuzione e non configura vizio di legittimità impugnabile con il ricorso per cassazione nel merito trattato.
art. 649 cod. proc. pen.
Richiamato da Amelio; la Corte ha escluso che il motivo prospetti un vizio di legittimità connesso alla sentenza impugnata, trattandosi di questione di esecuzione già definita dal giudice dell'esecuzione.
art. 99 cod. pen.
Invocato da Bevilacqua in tema di recidiva; la Corte ha ritenuto che la motivazione della Corte territoriale sia adeguata e conforme alla giurisprudenza sul significato delle condanne pregresse ai fini dell'accertamento della maggiore pericolosità.
Giurisprudenza (Sez. U., n. 35738 del 27/05/2010, Calibè)
Richiamata dalla Corte territoriale e ritenuta pertinente dalla Cassazione per sostenere il criterio interpretativo sull'accertamento della recidiva e l'effetto delle pregresse condanne sulla pericolosità sociale del condannato.
Massime di principio
- Questioni attinenti all'esecuzione della pena (es. eliminazione di aumenti di pena già revocati dal giudice dell'esecuzione) non sono proprie del sindacato di legittimità sulla sentenza di merito e, se prospettate nel ricorso per cassazione come deduzioni di merito o di esecuzione, possono essere dichiarate inammissibili.
- Per censurare la valutazione della recidiva (art. 99 c.p.) in Cassazione è necessario contestare specificamente i punti della motivazione: deduzioni generiche o affermazioni non corredate da argomentazione concreta sono inammissibili o manifestamente infondate.
- La Corte di merito dispone di un certo margine discrezionale nel valutare l'incidenza delle condanne pregresse sulla maggiore capacità a delinquere; la Cassazione interviene solo se emerge un vizio concreto e specifico nella motivazione o una violazione di legge.
- Proporre ricorsi senza adeguata specificazione dei motivi o sollevando questioni attinenti a fasi procedurali diverse (esecuzione vs. giudizio di merito) può comportare non solo l'inammissibilità ma anche la condanna alle spese processuali e a sanzioni pecuniarie (es. importo da versare alla Cassa delle ammende).
- Quando si impugna una decisione di merito è utile preliminarmente verificare se le questioni sollevate sono già state o debbano essere trattate in sede di esecuzione o siano effettivamente questioni di legittimità, e formulare motivi specifici e dettagliati per evitare la genericità.
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