Sentenza del 18/07/2016 n. 54 - Comm. Trib. Prov. Verbania
Avviso di accertamento Irpef - Sottoscrizione - Legittimità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato la validità della sottoscrizione dell'avviso di accertamento, sostenendo che l'atto fosse illegittimo perché sottoscritto da un soggetto privo di un incarico dirigenziale conferito mediante pubblico concorso. La questione riguarda l'interpretazione dell'art. 42 del d.P.R. n. 600/1973 e, in particolare, se il capo dell'ufficio o il funzionario da lui delegato debbano necessariamente possedere la qualifica dirigenziale.
La decisione
La contestazione è stata respinta. È stata ritenuta legittima la sottoscrizione dell'avviso anche se effettuata da un impiegato della carriera direttiva delegato dal capo dell'ufficio, senza necessità che tale soggetto rivesta una qualifica dirigenziale ottenuta mediante pubblico concorso. L'atto non è quindi nullo per il solo fatto che il sottoscrittore non sia dirigente, purché ricorrano i presupposti previsti dall'art. 42 del d.P.R. n. 600/1973, inclusa la provenienza dal capo dell'ufficio o da un funzionario validamente delegato.
Norme richiamate
Art. 42 del d.P.R. n. 600/1973
Gli avvisi di accertamento devono essere sottoscritti, a pena di nullità, dal capo dell'ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato.
La norma non richiede che il capo dell'ufficio o il funzionario delegato abbiano necessariamente la qualifica dirigenziale. È sufficiente che la sottoscrizione provenga dal capo dell'ufficio oppure da un impiegato della carriera direttiva munito di delega.
Massime di principio
- La mancanza della qualifica dirigenziale del firmatario, da sola, non determina la nullità dell'avviso di accertamento.
- Per contestare efficacemente la sottoscrizione occorre verificare se il firmatario fosse il capo dell'ufficio oppure un funzionario appartenente alla carriera direttiva e validamente delegato.
- La nullità prevista dall'art. 42 del d.P.R. n. 600/1973 riguarda l'assenza dei requisiti normativi della sottoscrizione, non il semplice fatto che il firmatario non abbia superato un concorso dirigenziale.
- In situazioni analoghe, il contribuente dovrebbe contestare concretamente l'inesistenza o l'invalidità della delega, l'incompetenza del sottoscrittore o la sua estraneità alla struttura prevista dalla legge, anziché limitarsi a dedurre l'assenza della qualifica dirigenziale.
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