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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34883/2025 del 30/12/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

Il soggetto ricorrente aveva chiesto di essere ammesso al passivo del fallimento di una società per il credito di euro 87.561,52 asseritamente maturato a titolo di retribuzioni non corrisposte da luglio 2018 ad aprile 2019 per attività dirigenziale nel settore commerciale. L’istanza era stata respinta; in sede di opposizione allo stato passivo il tribunale aveva rigettato la domanda, accogliendo l’eccezione di compensazione sollevata dalla curatela in relazione a un controcredito della procedura per somme percepite dal ricorrente nel periodo in cui egli aveva rivestito la carica di amministratore delegato (15.7.2015-1.7.2016). Il ricorso per cassazione deduceva: 1) violazione degli artt. 1241, 1242 e 1243 c.c., assumendo che il tribunale avesse erroneamente ritenuto operante la compensazione legale in difetto di certezza, liquidità ed esigibilità del controcredito; 2) violazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 116 c.p.c., sostenendo che l’onere di provare l’inesistenza di un valido rapporto di lavoro subordinato per il periodo in cui il ricorrente era amministratore delegato fosse stato illegittimamente posto a carico della procedura; 3) violazione dell’art. 2094 c.c. e dell’art. 116 c.p.c., lamentando il mancato accertamento in concreto della subordinazione e l’erronea valorizzazione dei poteri apicali attribuiti dallo statuto all’amministratore delegato, ritenuti incompatibili con un coesistente rapporto di lavoro subordinato.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché censurava una compensazione legale, mentre il tribunale aveva in realtà operato una compensazione giudiziale, ritenendo sussistenti certezza e pronta e facile determinabilità del controcredito; quindi la doglianza non colpiva la reale ratio decidendi. Ha rigettato anche il secondo motivo osservando che il giudice di merito non aveva violato le regole sull’onere della prova, ma aveva compiuto un apprezzamento di fatto delle risultanze istruttorie, insindacabile in cassazione se motivato. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché mirava solo a ottenere una nuova valutazione del merito circa l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato coesistente con la carica di amministratore delegato, attività preclusa al giudice di legittimità. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È richiamato come parametro dei motivi di violazione di legge dedotti in cassazione.

  • artt. 1241 c.c., 1242 c.c., 1243 c.c.

    La censura del ricorrente è stata respinta perché non coglieva la ratio decidendi, essendo stata applicata dal giudice di merito una compensazione giudiziale e non una compensazione legale.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione di questa norma in cassazione ricorre solo se il giudice attribuisce l’onere della prova alla parte sbagliata, non quando valuti le prove e accerti i fatti.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione è configurabile solo se il giudice utilizza prove non introdotte dalle parti o fuori dai poteri officiosi; non quando attribuisca maggiore forza persuasiva ad alcune prove rispetto ad altre.

  • art. 2094 c.c.

    È richiamato dal ricorrente per contestare il mancato riconoscimento della subordinazione, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché diretta a sollecitare un riesame del merito.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    È richiamato per la trattazione camerale del ricorso in Cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità, la censura per violazione delle norme sulla compensazione deve colpire la concreta ratio decidendi adottata dal giudice di merito; è inammissibile o infondata se si fonda su una diversa qualificazione dell’istituto non corrispondente a quella effettivamente applicata nella decisione impugnata.
  • La violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice di merito abbia invertito l’onere probatorio; non può essere dedotta per contestare il modo in cui il giudice ha valutato le prove e tratto il proprio convincimento sui fatti.
  • La violazione dell’art. 116 c.p.c. è deducibile in cassazione solo se il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o fuori dai poteri officiosi, non quando abbia attribuito diversa attendibilità o forza persuasiva a prove ritualmente acquisite.
  • Il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato in capo a chi rivesta anche una carica apicale societaria richiede un accertamento in concreto della subordinazione; tuttavia tale accertamento è tipicamente di merito e non è rivalutabile in cassazione se sorretto da motivazione adeguata.
  • Il ricorso per cassazione non consente un riesame complessivo del merito, ma solo il controllo sulla correttezza giuridica e sulla coerenza logico-formale della motivazione del giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoAmministratoriLicenziamentoImpugnazioniCompensazione
RamiFallimentare / Crisi d'impresaLavoroProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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