Circolare numero 193 del 9-8-1993
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra gli effetti dell'art. 6 del D.L. n. 148/1993, convertito dalla legge n. 236/1993, che eleva al 25% la percentuale di commisurazione dell'indennità giornaliera di disoccupazione dal 1 luglio al 31 dicembre 1993. Vengono impartite istruzioni per la liquidazione e riliquidazione delle prestazioni di disoccupazione non agricola e dei trattamenti speciali per l'edilizia, con regole di imputazione contabile tra Gestione Prestazioni Temporanee e GIAS, nonché l'istituzione di specifici conti. La circolare disciplina sia le domande non istruite sia le pratiche già liquidate, e indica agli uffici periferici di restituire tempestivamente gli ordinativi di pagamento relativi a periodi successivi al 30 giugno 1993.
Aumento dell'indennità ordinaria di disoccupazione al 25% dal 1 luglio 1993 al 31 dicembre 1993 e istruzioni operative/contabili
Aumento dell'indennità ordinaria di disoccupazione ex D.L. n. 148/1993 convertito dalla legge n. 236/1993
La circolare disciplina l'applicazione dell'art. 6 del D.L. 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, che ha elevato al 25% la percentuale di commisurazione dell'indennità giornaliera di disoccupazione dal 1 luglio 1993 al 31 dicembre 1993. Il provvedimento contiene le istruzioni operative per la liquidazione e riliquidazione delle prestazioni di disoccupazione non agricola e i relativi criteri contabili, con particolare attenzione alla ripartizione degli oneri tra Gestione Prestazioni Temporanee e Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle Gestioni previdenziali (GIAS).
Ambito di applicazione e decorrenza
L'aumento del 5% della percentuale della retribuzione da prendere a riferimento riguarda esclusivamente le indennità spettanti per periodi successivi al 30 giugno 1993. La norma richiama espressamente la copertura dell'onere a carico del Fondo previsto dall'articolo 1 del decreto legge.
Per effetto di tale disciplina:
- le indennità con decorrenza iniziale dal 1 luglio 1993 o da data successiva possono essere determinate e corrisposte direttamente nella nuova misura;
- le domande di disoccupazione non ancora definite e comprendenti periodi indennizzabili successivi al 30 giugno 1993 possono essere liquidate mediante la procedura aggiornata;
- i conguagli relativi a mandati di pagamento già inviati agli Organi Erogatori devono essere gestiti dalle SAP secondo le istruzioni della circolare.
Domande non istruite: indennità ordinaria di disoccupazione non agricola
Domande con decorrenza successiva al 30/6/1993
Per le domande relative a indennità ordinarie di disoccupazione non agricola con decorrenza successiva al 30 giugno 1993, la procedura automatizzata predispone il mod. DS P1 con la dicitura "Mod. DS P1/L. n.236/1993 art. 6" e con l'indicazione dell'importo giornaliero da corrispondere all'assicurato secondo le consuete modalità.
Poiché l'aumento può essere corrisposto solo fino al 31 dicembre 1993, i modelli recano l'avvertenza per gli Organi Erogatori: "Attenzione pagare massimo fino al 31 dicembre 1993". La circolare riserva ulteriori istruzioni per eventuali periodi successivi a tale data, fino al termine previsto per la prestazione.
In sede di contabilizzazione del mod. DS P1, l'Ufficio per la contabilità deve ripartire le somme corrisposte all'assicurato tra:
- conto PTN 30/05, per la quota a carico della Gestione Prestazioni Temporanee, pari all'80% dell'importo pagato;
- conto GAU 30/40, di nuova istituzione, per la quota a carico della GIAS, pari al 20% dell'importo pagato.
Domande con decorrenza ante 1/7/1993 e giornate indennizzabili successive
Per le domande con decorrenza anteriore al 1 luglio 1993 ma comprendenti giornate indennizzabili da tale data, la procedura automatizzata predispone ugualmente modelli DS P1 con la medesima dicitura. L'esposizione dei dati distingue però gli importi relativi a:
- periodo dalla decorrenza della prestazione al 30/6/1993;
- periodo dall'1/7/1993 al termine previsto per la prestazione.
Le somme riferite al secondo periodo devono essere ripartite e imputate con le stesse modalità previste per le domande con decorrenza successiva al 30/6/1993. Anche in questi modelli è riportata l'avvertenza sul limite massimo di pagamento al 31 dicembre 1993.
Pratiche già liquidate e riliquidazione
Modelli DS P1 ancora giacenti presso l'Organo Erogatore
Per le indennità ordinarie di disoccupazione non agricola già liquidate e comprendenti periodi successivi al 30/6/1993, la riliquidazione è possibile solo dopo la restituzione del mod. DS P1 accompagnato dal mod. DS 56 e dopo l'acquisizione dei periodi indennizzati. Solo a quel punto si può attivare la specifica funzione procedurale che consente la riliquidazione e il pagamento diretto da parte dell'Istituto.
La disponibilità di tale funzione sarà comunicata con apposito messaggio della Direzione Centrale Tecnologia Informatica.
Modelli DS P1 già restituiti dall'Organo Erogatore
Se il mod. DS P1 è già stato restituito, una volta acquisito il mod. DS 56 la procedura automatizzata consente la liquidazione e il pagamento degli importi relativi ai periodi successivi al 30/6/1993.
Per la contabilizzazione degli oneri derivanti dalla riliquidazione, l'Ufficio prestazioni non pensionistiche deve predisporre un bcfc di mod. SC 3 sulla base:
- dei dati contenuti nella lista dei "pagamenti vari";
- dei riepiloghi delle liste relative a eventuali trattenute sindacali.
Il mod. SC 3 deve contenere le registrazioni in P.D. indicate dalla circolare, tra cui:
- GAU 30/40 a GAU 10/23, per l'indennità dovuta al lordo delle trattenute sindacali e per il debito verso gli assicurati;
- GPA 35/.. (o 37/..) a GPA 25/.. (o 27/..), per l'accreditamento e la gestione delle trattenute sindacali;
- GPA 24/42, per il rimborso spese di esazione;
- GPA 25/25, per l'IVA sul rimborso spese di esazione;
- GPA 18/.., per il debito verso l'organizzazione sindacale.
La documentazione contabile deve essere trasmessa all'Ufficio competente per la contabilità per gli adempimenti di competenza, fermo restando quanto previsto per la definizione dei rapporti finanziari con le organizzazioni sindacali, secondo le istruzioni della circolare n. 167 del 7 luglio 1992. I pagamenti agli assicurati vanno contabilizzati in DARE del conto GAU 10/23, assistito dalla causale di mod. FL 02, codice 20804 "PRESTAZIONI DS AI LAV. NON AGR.". Eventuali recuperi dell'indennità di disoccupazione relativi alla quota dell'aumento devono essere contabilizzati al conto GAU 24/40.
Trattamenti speciali di disoccupazione per l'edilizia
Domande non istruite
Per i trattamenti speciali di disoccupazione per l'edilizia previsti dalla legge n. 427/1975, quando i periodi coincidono con il diritto al trattamento ordinario di disoccupazione non agricola e comprendono giornate indennizzabili dal 1 luglio 1993, viene emesso per il trattamento ordinario un mod. DS P1 con la dicitura "Mod. DS P1/A/ED L. n. 236/1993 art. 6".
La circolare distingue tre profili contabili:
- l'indennità ordinaria corrisposta agli assicurati per i periodi non coincidenti con il trattamento speciale per l'edilizia va imputata al conto PTN 30/05 e, per la quota dell'aumento del 5% dal 1/7/1993, al conto GAU 30/40;
- l'importo dell'indennità ordinaria spettante ma non corrisposto per i periodi di contemporaneo diritto alle due prestazioni, compresi quelli dal 1/7/1993, va imputato a debito del conto PTN 32/50 e a credito del conto GAU 22/50;
- per la quota pari all'aumento del 5%, che resta a carico della GIAS, deve essere predisposto un apposito biglietto contabile mod. SC 3 con imputazione in DARE del conto GAU 32/53 e in AVERE del conto PTN 22/53, entrambi di nuova istituzione, ai fini del rimborso alla Gestione Prestazioni Temporanee.
Domande già liquidate
Le pratiche già liquidate che comprendono periodi indennizzati dal 1 luglio 1993 devono essere riliquidate con apposita procedura automatizzata, secondo quanto previsto per i casi di cui al punto 2.
La procedura emette inoltre un biglietto contabile con le seguenti registrazioni:
- PTN 32/50 a GAU 22/50, per rilevare l'importo corrispondente all'aumento del 5% per i periodi di contestuale diritto all'indennità ordinaria e al trattamento speciale;
- GAU 32/53 a PTN 22/53, per il rimborso alla Gestione Prestazioni Temporanee dell'onere di cui sopra.
Anche tale documentazione deve essere trasmessa all'Ufficio competente per la contabilità.
Nuovi conti introdotti
L'allegato alla circolare riporta le variazioni al piano dei conti, con l'istituzione dei seguenti conti:
- GAU 10/23: debito per prestazioni di disoccupazione ai lavoratori non agricoli rimaste da pagare, quota parte ex art. 6, comma 17/ter, D.L. n. 148/1993 convertito nella legge n. 236/1993;
- GAU 24/40: entrate varie per recuperi e reintroiti dell'indennità ordinaria di disoccupazione ai lavoratori non agricoli, quota parte ex art. 6, comma 17/ter;
- GAU 30/40: indennità ordinaria di disoccupazione ai lavoratori non agricoli, quota parte ex art. 6, comma 17/ter;
- GAU 32/53: rimborso alla Gestione Prestazioni Temporanee dell'indennità ordinaria di disoccupazione devoluta a copertura del trattamento speciale per l'edilizia, quota parte ex art. 6, comma 17/ter;
- PTN 22/53: rimborso da parte della GIAS dell'indennità ordinaria di disoccupazione devoluta a copertura del trattamento speciale per l'edilizia, quota parte ex art. 6, comma 17/ter.
Adempimenti delle SAP e restituzione dei mandati
Le SAP devono raccomandare alle Sezioni Circoscrizionali per l'Impiego di restituire gli ordinativi di pagamento comprendenti periodi indennizzati successivi al 30 giugno 1993, attualmente in loro possesso, corredati dei modelli DS 56, immediatamente dopo la cessazione della loro validità, per qualsiasi motivo.
Devono inoltre informare i lavoratori interessati che il pagamento dei conguagli derivanti dall'aumento sarà effettuato direttamente dalle Sedi dell'Istituto non appena saranno stati restituiti i singoli mandati di pagamento.
Punti principali
Aumento della misura dell'indennità
La legge n. 236/1993, di conversione del D.L. n. 148/1993, dispone che la percentuale di commisurazione dell'indennità giornaliera di disoccupazione sia elevata al 25% dal 1 luglio 1993 al 31 dicembre 1993. L'aumento del 5% rispetto alla misura precedente si applica alle indennità per periodi successivi al 30 giugno 1993 ed è posto a carico dello Stato tramite il Fondo richiamato dalla norma.
Liquidazione delle domande non istruite
Per le domande di disoccupazione non agricola con decorrenza successiva al 30/6/1993, la procedura automatizzata predispone modelli DS P1 con dicitura specifica e con avvertenza di pagamento massimo fino al 31 dicembre 1993. Per le domande con decorrenza anteriore al 1 luglio 1993 ma comprendenti giornate indennizzabili da tale data, i modelli indicano separatamente i periodi prima e dopo il 1/7/1993. In entrambi i casi la quota relativa ai periodi successivi al 30 giugno 1993 va ripartita tra Gestione Prestazioni Temporanee e GIAS secondo le percentuali indicate.
Riliquidazione delle pratiche già definite
Le indennità già liquidate e comprendenti periodi successivi al 30/6/1993 devono essere riliquidate mediante apposita procedura automatizzata. Se il mod. DS P1 è ancora presso l'Organo Erogatore, la riliquidazione è possibile solo dopo la restituzione del modulo DS P1 con DS 56 e l'acquisizione dei periodi indennizzati; se il modello è già stato restituito, la procedura consente la liquidazione e il pagamento degli importi dovuti. La disponibilità della funzione procedurale sarà comunicata con messaggio della Direzione Centrale Tecnologia Informatica.
Istruzioni contabili e nuovi conti
La circolare dettaglia l'imputazione contabile degli oneri e istituisce nuovi conti per la rilevazione della quota parte a carico della GIAS e dei rimborsi tra gestioni. Tra i conti nuovi figurano GAU 30/40, GAU 10/23, GAU 24/40, GAU 32/53 e PTN 22/53, con specifiche causali e destinazioni contabili. Per le riliquidazioni già pagate, l'Ufficio prestazioni non pensionistiche deve predisporre il mod. SC 3 sulla base dei pagamenti vari e delle eventuali trattenute sindacali.
Trattamenti speciali per l'edilizia
Per i trattamenti speciali di disoccupazione per l'edilizia ex legge n. 427/1975, quando coincidono con il diritto all'indennità ordinaria non agricola e comprendono giornate dal 1 luglio 1993, sono previste regole specifiche. La quota ordinaria non corrisposta nei periodi di contemporaneo diritto va imputata a PTN 32/50 e a GAU 22/50; la quota dell'aumento del 5% è invece riflessa con un biglietto contabile SC 3 a carico della GIAS e a rimborso della Gestione prestazioni temporanee. Le pratiche già liquidate sono oggetto di riliquidazione automatizzata e di specifici biglietti contabili.
Adempimenti delle SAP e degli enti erogatori
Le SAP devono invitare le Sezioni Circoscrizionali per l'Impiego a restituire gli ordinativi di pagamento con periodi successivi al 30 giugno 1993, corredati dei modelli DS 56, subito dopo la cessazione della loro validità. Devono inoltre informare i lavoratori interessati che il pagamento dei conguagli conseguenti all'aumento sarà effettuato direttamente dalle Sedi dell'Istituto dopo la restituzione dei mandati di pagamento.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Circolare · 10 ago 1993Circolare numero 194 del 10-8-1993
- Circolare · 11 ago 1993Circolare numero 200 del 11-8-1993
- Circolare · 11 ago 1993Circolare numero 199 del 11-8-1993
- Circolare · 11 ago 1993Circolare numero 198 del 11-8-1993
- Circolare · 11 ago 1993Circolare numero 197 del 11-8-1993
- Circolare · 11 ago 1993Circolare numero 196 del 11-8-1993
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →