Cassazione Civile, Sentenza n. 24641/2021 del 13/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
questione principale: se il diritto previsto dall'art. 119, comma 4, TUB (diritto del cliente di ottenere copia della documentazione relativa ad operazioni degli ultimi dieci anni, ivi compresi gli estratti conto) possa essere esercitato direttamente in sede giudiziale con istanza ex art. 210 c.p.c. anche in mancanza di una preventiva richiesta al prestatore/banca, ovvero se invece sia necessario che il cliente richieda preventivamente tale documentazione alla banca e che il giudice possa ordinare l'esibizione solo in caso di inadempimento ingiustificato della banca; questioni secondarie: limiti all'uso della consulenza tecnica d'ufficio per acquisire documenti non prodotti dalle parti e rapporti con il regime dell'onere della prova.
La decisione
la Corte ha stabilito che il diritto sostanziale sancito dall'art. 119, comma 4, TUB riguarda effettivamente anche gli estratti conto e spetta al cliente (o a chi per lui) ottenere copia della documentazione degli ultimi dieci anni, ma tale facoltà non autorizza il cliente a ottenere l'esibizione giudiziale ai sensi dell'art. 210 c.p.c. senza che prima abbia richiesto la documentazione alla banca e questa si sia resa inadempiente; solo dopo una richiesta preventiva rimasta senza esito il giudice, nei limiti e presupposti dell'art. 210 c.p.c., può ordinare l'esibizione. Inoltre la CTU non può supplire all'onere probatorio dell'attore acquisendo documenti indispensabili posti a fondamento della domanda (vietata la CTU esplorativa che supplisca la mancanza di prova). Nel caso concreto la Corte d'appello aveva correttamente ritenuto inadempiuto l'onere probatorio dell'attore e legittimamente escluso la CTU esplorativa; pertanto i motivi di gravame sono stati respinti.
Norme richiamate
art. 119, decreto legislativo 10 settembre 1993 n. 385 (TUB)
il cliente ha "diritto di ottenere ... copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni"
la norma riconosce un diritto sostanziale (anche rispetto a curatore fallimentare, eredi, fideiussore) volto alla trasparenza bancaria; il diritto è potestativo e resta quiescente fino a che non sia esercitato con richiesta al creditore (banca); non autorizza di per sé l'ordine di esibizione giudiziale senza preventiva richiesta alla banca e relativo inadempimento
art. 210 c.p.c.
l'istanza di esibizione ai sensi dell'art. 210 è ammissibile solo nei limiti previsti dalla norma: quando il documento sia indispensabile per la decisione e non sia acquisibile diversamente; l'ordine di esibizione non può essere impartito per documenti che la parte istante può procurarsi autonomamente (quali quelli ottenibili tramite preventiva richiesta alla banca ai sensi dell'art. 119)
art. 2697 c.c. (onere della prova)
la disciplina di trasparenza bancaria (art. 119) non altera il riparto generale degli oneri probatori: è in capo all'attore dimostrare i fatti che fondano la sua domanda; l'eventuale ordine di esibizione non deve sostituire l'onere probatorio dell'attore
art. 198 c.p.c. (consulenza tecnica d'ufficio)
la CTU non può essere utilizzata per supplire alla mancata produzione da parte dell'attore di documenti essenziali; è ammessa l'acquisizione di documenti non prodotti solo se strettamente necessari per accertamenti tecnici e non per provare fatti costitutivi della domanda
art. 116, 117, 118 TUB
richiamate a cornice: normativa sulla trasparenza bancaria che impone obblighi informativi e forma scritta dei contratti; in particolare art. 117 attesta che i contratti devono essere redatti in forma scritta e consegnati al cliente, rafforzando l'idea che il cliente possa avere in origine la disponibilità di documenti
art. 12 Preleggi
criterio ermeneutico: la legge va interpretata secondo il significato proprio delle parole e della connessione; da ciò discende che non si possono attribuire al comma 4 dell'art. 119 effetti processuali non espressamente previsti dal legislatore
art. 94 disp. att. c.p.c.
l'istanza di esibizione deve contenere l'indicazione specifica del documento e, se necessario, l'offerta di prova circa il possesso del documento da parte della controparte
art. 101 c.p.c.
principio dell'interesse ad agire: un'azione di adempimento introdotta quando l'obbligazione non è ancora attuale non ha interesse idoneo a giustificare l'intervento del giudice
art. 2033 c.c.
richiamata come fondamento della domanda di ripetizione dell'indebito che spesso accompagna le richieste di esibizione degli estratti conto
Massime di principio
- Il diritto sostanziale del cliente a ottenere copia della documentazione bancaria degli ultimi dieci anni (art. 119, comma 4, TUB) può riguardare anche gli estratti conto, ma è potestativo: resta inattivo finché il cliente non lo eserciti con richiesta alla banca
- Per ottenere in giudizio l'esibizione di tali documenti ai sensi dell'art. 210 c.p.c. è necessario che il cliente abbia prima richiesto la documentazione alla banca e che la banca sia rimasta inadempiente senza giustificazione; in mancanza la richiesta di esibizione è inammissibile
- L'esercizio del diritto di cui all'art. 119 non muta il riparto generale degli oneri probatori: l'attore resta tenuto a provare i fatti che fondano la domanda; il giudice non ordina esibizioni per supplire a carenze probatorie dell'attore se i documenti potevano essere ottenuti autonomamente
- La consulenza tecnica d'ufficio non può essere usata come strumento esplorativo per reperire documenti indispensabili ai fini della prova dei fatti posti a fondamento della domanda; è ammessa solo per acquisizioni strumentali e tecniche o per documenti accessori necessari allo svolgimento dell'accertamento tecnico
- In contenziosi seriali contro banche (anatocismo, spese ecc.) il percorso corretto è: 1) richiesta diretta alla banca ai sensi dell'art. 119; 2) se inadempimento, ricorso all'ABF o istanza giudiziale ex art. 210 c.p.c.; 3) l'inadempimento della banca consente l'intervento del giudice ma non sposta l'onere probatorio a carico della banca
- Soggetti diversi dal cliente originario (curatore fallimentare, eredi, fideiussore) possono avvalersi del diritto sancito dall'art. 119 entro i limiti temporali previsti (dieci anni)
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