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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18961/2024 del 10/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al resistente (riscossore)

La controversia

La società aveva impugnato davanti al giudice tributario un estratto di ruolo, deducendo indirettamente l’illegittimità delle cartelle ad esso sottese, di cui era venuta a conoscenza solo tramite l’estratto. La CTP aveva accolto il ricorso, ma la CTR aveva accolto l’appello dell’agente della riscossione, ritenendo tempestivo l’appello, legittima la costituzione dell’ente, ammissibili le produzioni documentali in secondo grado e correttamente notificate le cartelle. In cassazione la contribuente ha articolato cinque motivi: (1) nullità della sentenza per omessa rilevazione della tardività dell’appello, sostenendo che la notifica della sentenza di primo grado alla Direzione provinciale avrebbe fatto decorrere il termine breve; (2) violazione delle norme sulla rappresentanza e notificazione, sostenendo che gli atti andavano notificati presso la sede territoriale che aveva assunto la rappresentanza processuale; (3) nullità della sentenza per difetto di ius postulandi dell’agente della riscossione e per nullità della procura conferita a un avvocato del libero foro; (4) violazione della disciplina speciale che consentirebbe il conferimento del mandato ad avvocato del libero foro; (5) nullità per ammissione delle produzioni documentali in appello in violazione delle norme del processo tributario. La Corte, tuttavia, ha ritenuto preliminare e assorbente il difetto di interesse ad agire nell’impugnazione dell’estratto di ruolo, poiché non ricorrevano le ipotesi eccezionali previste dallo ius superveniens.

La decisione

La Corte ha dichiarato che l’estratto di ruolo non è impugnabile, salvo le specifiche ipotesi previste dall’art. 3-bis del d.l. n. 146/2021, applicabile anche ai giudizi pendenti. Poiché nel caso concreto non risultava allegato né provato alcun pregiudizio rientrante nelle ipotesi tipizzate (partecipazione a procedure di appalto, riscossione di somme da parte della PA, perdita di un beneficio nei rapporti con la PA), è stato ravvisato il difetto di interesse ad agire. La Corte ha quindi cassato senza rinvio la sentenza impugnata ai sensi dell’art. 382, terzo comma, c.p.c. e ha rigettato l’originario ricorso introduttivo per carenza di una condizione dell’azione. Le spese sono state integralmente compensate, in ragione del fatto che il giudizio era stato instaurato prima dello ius superveniens e dell’evoluzione giurisprudenziale.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    norma richiamata per denunciare nullità della sentenza impugnata nei motivi di ricorso; non è stata ritenuta decisiva perché assorbita dal difetto di interesse ad agire.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    norma richiamata per dedurre violazioni di legge relative a notificazioni, rappresentanza e mandato; non esaminata nel merito per assorbimento.

  • art. 51 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamato dalla ricorrente per sostenere la tardività dell’appello; la questione è stata superata dalla declaratoria di difetto di interesse ad agire.

  • artt. 2203, 2204, 2209 c.c.

    richiamati per contestare il luogo e le modalità di notificazione agli enti e la rappresentanza processuale; non decisivi nel ragionamento finale.

  • art. 77 c.p.c.

    richiamato sul tema della rappresentanza processuale dell’ente; non affrontato nel merito per assorbimento.

  • art. 1, comma 8, l. 1° dicembre 2016, n. 225

    richiamato per contestare la possibilità di conferimento del mandato a un avvocato del libero foro da parte dell’agente della riscossione; non esaminato nel merito.

  • artt. 32, comma 1, e 58 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamati per censurare l’ammissione di nuovi documenti in appello; non esaminati per assorbimento.

  • art. 3-bis d.l. 21 ottobre 2021, n. 146

    norma sopravvenuta ritenuta applicabile anche ai giudizi in corso; delimita l’interesse ad agire nell’impugnazione dell’estratto di ruolo alle sole ipotesi tipizzate di pregiudizio.

  • art. 382, terzo comma, c.p.c.

    utilizzato come base per la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, in presenza di difetto di una condizione dell’azione.

Massime di principio

  • L’estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile, salvo che il contribuente alleghi e dimostri uno specifico pregiudizio rientrante nelle ipotesi tipizzate dalla disciplina sopravvenuta.
  • La disciplina che limita l’impugnabilità dell’estratto di ruolo si applica anche ai giudizi pendenti, incidendo sul contenuto dell’interesse ad agire.
  • La mancanza di interesse ad agire è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo ed è pregiudiziale rispetto all’esame dei motivi di ricorso.
  • Quando manca una condizione dell’azione, la Corte può cassare senza rinvio la sentenza impugnata e rigettare l’originario ricorso.
  • Le questioni concernenti tempestività dell’appello, notificazioni, rappresentanza processuale e ammissibilità di documenti restano assorbite se difetta in radice l’interesse ad agire dell’originario ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaDecadenza

Testo integrale

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