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Circolare

Circolare numero 114 del 30-12-2008

1. Premessa 2. Aziende destinatarie e obbligo contributivo 3. Prestazioni: tipologie e conguagli 4. Indennità di maternità e/o paternità 5. Indennità per congedo parentale e riposi giornalieri 6. Indennità per permessi ex lege 104/92 7. Prestazioni economiche di malattia 7.1 Controlli

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra l’applicazione, dal 1° gennaio 2009, dell’obbligo per le imprese dello Stato, degli enti pubblici e degli enti locali privatizzate o a capitale misto di versare all’INPS la contribuzione per malattia e maternità. Ne conseguono anche nuove modalità di erogazione delle prestazioni economiche per maternità/paternità, congedo parentale, riposi per allattamento, permessi ex lege 104/92 e malattia, oltre alle regole di conguaglio e agli adempimenti per la presentazione delle domande. Sono inoltre precisate le decorrenze, i casi transitori per periodi a cavallo tra 2008 e 2009, gli obblighi documentali del lavoratore e le regole sui controlli di malattia.

Versamento contributi malattia e maternità e erogazione prestazioni per imprese privatizzate e a capitale misto dal 1° gennaio 2009

Versamento contributi per malattia e maternità nelle imprese privatizzate e a capitale misto

La circolare dà attuazione all’art. 20, comma 2, del D.L. 112/2008, convertito nella legge 133/2008, chiarendo gli effetti dal 1° gennaio 2009 per le imprese dello Stato, degli enti pubblici e degli enti locali privatizzate o a capitale misto. L’obiettivo è uniformare tali soggetti alla disciplina previdenziale prevista per la generalità dei datori di lavoro privati, sia sotto il profilo contributivo sia sotto quello delle prestazioni economiche erogate dall’INPS.

Ambito di applicazione e obbligo contributivo

Dal 1° gennaio 2009 le imprese interessate sono tenute a versare la contribuzione per maternità e malattia secondo la normativa vigente. La circolare precisa che rientrano nell’ambito applicativo:

  • le imprese partecipate, in tutto o in parte, dallo Stato o da enti pubblici;
  • le imprese degli enti locali di cui al D.Lgs. 267/2000;
  • le imprese coinvolte nei processi di privatizzazione avviati negli anni ’90 e non ancora completati;
  • le imprese già assoggettate a regimi previdenziali pubblicistici o speciali;
  • le imprese costituite a seguito della trasformazione di enti e istituti di diritto pubblico.

L’obbligo di versamento sussiste anche quando la contrattazione collettiva preveda la corresponsione al lavoratore della retribuzione globale. In tali casi, il trattamento contrattuale non esclude la contribuzione dovuta all’INPS.

Prestazioni economiche erogate dall’INPS e regole di coordinamento con la contrattazione collettiva

Con decorrenza 1° gennaio 2009 l’INPS eroga:

  • le prestazioni economiche di maternità e paternità, comprese maternità/paternità, congedo parentale e riposi giornalieri per allattamento previsti dal D.Lgs. 151/2001;
  • le indennità per i permessi previsti dall’art. 33 della legge 104/1992;
  • l’indennità giornaliera di malattia per operai e apprendisti e, per le qualifiche impiegatizie, nei casi previsti dal settore di appartenenza.

La circolare chiarisce che i trattamenti contrattuali sono da considerarsi meramente integrativi rispetto alle indennità di legge. Pertanto:

  • se il trattamento contrattuale è superiore all’indennità INPS, il datore di lavoro resta obbligato solo per la parte eccedente;
  • se il trattamento contrattuale è pari o inferiore, si applica soltanto la disciplina legale.

Le imprese possono inoltre conguagliare, secondo la prassi ordinaria, le somme anticipate al lavoratore con i contributi dovuti all’INPS, entro il limite dell’indennità spettante per legge.

Maternità e paternità: decorrenza della prestazione e presentazione delle domande

Le prestazioni di maternità e paternità sono riconosciute dall’Istituto solo per i periodi di congedo che si collocano dal 1° gennaio 2009, anche se l’evento che ne costituisce il presupposto (parto o ingresso in famiglia del minore) è anteriore a tale data.

Restano invece a carico del datore di lavoro, ove previsto dai contratti collettivi, i trattamenti retributivi relativi a periodi di congedo antecedenti al 1° gennaio 2009.

Per le domande di congedo di maternità, ordinario, anticipato o prorogato, e di paternità, può essere utilizzato il mod. SR01 disponibile sul sito INPS. La domanda deve essere presentata:

  • di regola prima dell’inizio del congedo, se il periodo inizia nel 2009;
  • comunque non oltre il termine di prescrizione annuale decorrente dal giorno successivo alla fine del periodo indennizzabile.

In via transitoria, per i congedi iniziati nel 2008 e proseguiti nel 2009, la domanda va presentata entro il 31 gennaio 2009, ferma restando la prescrizione annuale. Le sedi devono acquisire sistematicamente le domande ai fini del controllo del conguaglio e della verifica dei presupposti della prestazione.

Congedo parentale e riposi giornalieri

L’INPS eroga i trattamenti economici per congedo parentale e riposi giornalieri solo per i periodi fruiti dal 1° gennaio 2009. Le retribuzioni relative ad assenze antecedenti rimangono a carico del datore di lavoro se previste dalla contrattazione collettiva.

Le domande devono essere presentate con il mod. SR23. Per i congedi che iniziano dal 1° gennaio 2009:

  • la domanda deve essere presentata prima dell’inizio del congedo, oppure nello stesso giorno di inizio;
  • in caso contrario, l’indennità è riconosciuta solo per i periodi successivi alla data di presentazione.

Per i congedi iniziati nel 2008 e proseguiti senza soluzione di continuità nel 2009, occorre comunque presentare domanda all’INPS per consentire la liquidazione dei periodi ricadenti dal 1° gennaio 2009. Il lavoratore deve indicare anche i periodi di congedo parentale già fruiti, compresi quelli anteriori al 1° gennaio 2009; a tal fine può essere riutilizzata più volte la pagina del modello SR23 dedicata all’indicazione dell’interesse.

Permessi ex lege 104/92

Per i permessi di cui all’art. 33 della legge 104/1992, come modificata dalla legge 53/2000 e dal D.Lgs. 151/2001, l’INPS eroga le indennità per i giorni e le ore fruiti dal 1° gennaio 2009.

Le domande per permessi da fruire dal 2009 devono essere presentate prima dell’inizio del periodo richiesto; in mancanza, sono indennizzati soltanto i periodi successivi alla domanda. I lavoratori che già fruivano del beneficio nel 2008 e intendono proseguirlo senza soluzione di continuità nel 2009 devono presentare domanda entro il 31 gennaio 2009.

Per la richiesta possono essere utilizzati i modelli SR07, SR08 e SR09 disponibili sul sito INPS. Le domande devono essere acquisite dall’Unità di processo Prestazioni a sostegno del reddito secondo le istruzioni richiamate dalla circolare n. 53/2008.

Malattia: certificazione, termini e obblighi del datore di lavoro

L’indennità di malattia è a carico dell’INPS per i periodi di malattia collocati dal 1° gennaio 2009, anche se l’evento morboso si è verificato prima di tale data. Per i periodi antecedenti restano eventualmente a carico del datore di lavoro i trattamenti retributivi previsti dai contratti collettivi.

Per gli eventi di malattia dal 1° gennaio 2009 si applica l’art. 2 del D.L. 663/1979, convertito in legge 33/1980: il lavoratore deve presentare o inviare all’INPS e al datore di lavoro, entro 2 giorni dal rilascio, il certificato OPM1 e l’attestato OPM2 compilati dal medico curante. Il ritardo nella trasmissione comporta, in linea generale, la perdita dell’intera indennità limitatamente alle giornate di ritardo, salvo serio e apprezzabile motivo giustificativo adeguatamente comprovato.

Il datore di lavoro deve conservare la documentazione sanitaria per almeno 10 anni e renderla disponibile all’Istituto per eventuali controlli e verifiche.

Controlli sanitari e reperibilità

Dal 1° gennaio 2009 si applicano anche a questi lavoratori le disposizioni sulle fasce orarie di reperibilità e sul controllo dello stato di malattia di cui all’art. 5 del D.L. 463/1983, convertito nella legge 638/1983. L’INPS può disporre visite domiciliari o ambulatoriali, d’ufficio o su richiesta del datore di lavoro, per accertare la sussistenza dello stato di incapacità lavorativa.

Per consentire i controlli, il lavoratore deve indicare sul certificato e sull’attestato l’indirizzo completo di reperibilità, residenza o dimora temporanea, e comunicare tempestivamente a INPS e datore di lavoro ogni variazione. Le assenze ingiustificate alla visita di controllo sono sanzionate secondo i criteri già previsti per la generalità dei lavoratori subordinati.

Indicazione transitoria e esempio applicativo

La circolare include un esempio relativo a un parto avvenuto il 20 dicembre 2008: il trattamento previdenziale di maternità è erogabile dall’INPS solo per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 20 marzo 2009, mentre l’eventuale trattamento economico per il periodo dal 20 ottobre al 31 dicembre 2008 resta a carico del datore di lavoro se previsto dalla contrattazione collettiva.

Punti principali

Ambito soggettivo e obbligo contributivo

Dal 1° gennaio 2009 le imprese dello Stato, degli enti pubblici e degli enti locali privatizzate e a capitale misto devono versare la contribuzione per maternità e malattia secondo la normativa vigente. La circolare ricomprende le imprese partecipate, in tutto o in parte, da Stato ed enti pubblici, le imprese degli enti locali di cui al D.Lgs. 267/2000 interessate da processi di privatizzazione e quelle costituite a seguito di trasformazioni di enti e istituti di diritto pubblico. L’obbligo vale anche se i contratti collettivi prevedono la corresponsione al lavoratore della retribuzione globale, ferma la disciplina del versamento contributivo secondo il settore di appartenenza.

Prestazioni erogate dall’INPS e conguagli

Dal 1° gennaio 2009 l’INPS eroga le prestazioni economiche di maternità, paternità, congedo parentale e riposi giornalieri per allattamento previsti dal D.Lgs. 151/2001, nonché le indennità per i permessi ex art. 33 della legge 104/1992. È inoltre corrisposta l’indennità giornaliera di malattia ai lavoratori dipendenti con qualifica di operaio e apprendista e, per le qualifiche impiegatizie, nei casi previsti per il settore di appartenenza. I trattamenti contrattuali sono considerati integrativi rispetto alle indennità di legge: se superiori, il datore di lavoro resta tenuto solo per la differenza; se pari o inferiori, si applica esclusivamente la disciplina legale. Le aziende possono conguagliare, secondo la prassi ordinaria, quanto anticipato al lavoratore con i contributi dovuti all’INPS, nei limiti dell’indennità spettante per legge.

Maternità e paternità: decorrenza e domande

Le indennità di maternità e paternità sono riconosciute dall’INPS per i periodi di congedo che si collocano dal 1° gennaio 2009, anche se riferiti a eventi verificatisi prima di tale data. Restano a carico del datore di lavoro, se previsti dai contratti collettivi, i trattamenti retributivi per periodi antecedenti al 1° gennaio 2009. Le domande possono essere presentate con il mod. SR01. Per i congedi iniziati nel 2009, la domanda va presentata prima dell’inizio del congedo e comunque entro l’anno di prescrizione dal giorno successivo alla fine del periodo indennizzabile. In via transitoria, per i congedi iniziati nel 2008 e proseguiti nel 2009, la domanda va presentata entro il 31 gennaio 2009 e comunque entro il termine prescrizionale. Le domande devono essere acquisite dalla sede INPS per i controlli sul conguaglio e sul diritto alla prestazione.

Congedo parentale e riposi giornalieri

Le prestazioni economiche per congedo parentale e riposi giornalieri sono erogabili dall’INPS solo per i periodi fruiti dal 1° gennaio 2009. Le retribuzioni per assenze antecedenti a tale data restano a carico del datore di lavoro, se previste dalla contrattazione collettiva. Le domande si presentano con il mod. SR23: per i congedi che iniziano dal 1° gennaio 2009 la domanda deve precedere l’inizio del congedo o, al più, coincidere con esso; in difetto, sono indennizzati solo i periodi successivi alla domanda. Per i congedi iniziati nel 2008 e proseguiti senza soluzione di continuità nel 2009, va comunque presentata domanda all’INPS per consentire la liquidazione dei periodi dal 1° gennaio 2009. Il lavoratore deve indicare anche i periodi di congedo parentale già fruiti, compresi quelli anteriori al 1° gennaio 2009.

Permessi ex lege 104/92

Le indennità economiche per i permessi di cui all’art. 33 della legge 104/1992, come modificata dalla legge 53/2000 e dal D.Lgs. 151/2001, sono erogate dall’INPS per i giorni e le ore fruiti dal 1° gennaio 2009. Le domande per permessi da fruire dal 2009 devono essere presentate prima dell’inizio del periodo richiesto; in caso contrario, l’indennità spetta solo per i periodi successivi alla domanda. I lavoratori che già beneficiavano dei permessi nel 2008 e intendono proseguirli senza soluzione di continuità nel 2009 devono presentare domanda entro il 31 gennaio 2009. Sono utilizzabili i modelli SR07, SR08 e SR09. Le domande devono essere acquisite dalla sede secondo le istruzioni richiamate dalla circolare n. 53/2008.

Malattia: certificazione, ritardi e conservazione documentale

L’indennità di malattia è riconosciuta dall’INPS per i periodi di malattia che si collocano dal 1° gennaio 2009, anche se l’evento morboso è anteriore; per i periodi precedenti restano a carico del datore di lavoro gli eventuali trattamenti retributivi previsti dalla contrattazione collettiva. Per gli eventi di malattia dal 1° gennaio 2009 si applica l’art. 2 del D.L. 663/1979, convertito in legge 33/1980: il lavoratore deve presentare o inviare all’INPS e al datore di lavoro, entro 2 giorni dal rilascio, il certificato OPM1 e l’attestato OPM2 compilati dal medico curante. Il ritardo comporta, in linea generale, la perdita dell’intera indennità per le giornate tardive, salvo serio e comprovato motivo giustificativo. Il datore di lavoro deve conservare la documentazione sanitaria per almeno 10 anni e metterla a disposizione dell’Istituto per controlli e verifiche.

Controlli di malattia e reperibilità

Dal 1° gennaio 2009 ai soggetti interessati si applicano le disposizioni sulle fasce orarie di reperibilità e sui controlli dello stato di malattia di cui all’art. 5 del D.L. 463/1983, convertito nella legge 638/1983. L’INPS può disporre visite domiciliari o ambulatoriali, d’ufficio o su richiesta del datore di lavoro, per accertare l’incapacità lavorativa. Per consentire i controlli, il lavoratore deve indicare sul certificato e sull’attestato l’indirizzo esatto e completo di reperibilità e comunicare tempestivamente all’INPS e al datore di lavoro ogni variazione. Le assenze ingiustificate alle visite di controllo sono sanzionate secondo i criteri ordinariamente applicati ai lavoratori subordinati.

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