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Sentenza

Sentenza del 26/05/2016 n. 4687 - Comm. Trib. Prov. Milano

IMPOSTA DI REGISTRO - TRUST LIBERALE - PRESUPPOSTO IMPOSITIVO - ASSENZA DI ONEROSITÀ - TASSAZIONE IN MISURA PROPORZIONALE DELL'ATTO ISTITUTIVO DI TRUST - NON SUSSISTE.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava la tassazione dell'atto istitutivo di un trust liberale ai fini dell'imposta di registro. È stata contestata l'applicazione dell'imposta proporzionale del 3% prevista dall'art. 9 della tariffa, parte I, allegata al d.P.R. n. 131/1986, sul presupposto che l'atto avesse contenuto patrimoniale per il solo fatto di riguardare beni economicamente valutabili. La sentenza ha chiarito che la mera costituzione di un vincolo su beni di valore non rende automaticamente l'atto oneroso né gli attribuisce contenuto patrimoniale rilevante ai fini dell'imposta di registro.

La decisione

L'atto istitutivo di un trust liberale, privo di corrispettivo e di assunzione o modificazione di obbligazioni, non è soggetto all'imposta di registro in misura proporzionale del 3% ai sensi dell'art. 9 della tariffa. La tassazione proporzionale residuale riguarda esclusivamente gli atti onerosi che comportano l'assunzione di un'obbligazione oppure la modificazione oggettiva o soggettiva di un rapporto obbligatorio. Pertanto, l'atto istitutivo del trust non è considerato atto a contenuto patrimoniale imponibile in misura proporzionale.

Norme richiamate

  • Art. 9 della tariffa, parte I, allegata al d.P.R. n. 131/1986

    Prestazioni a contenuto patrimoniale

    La norma si applica in misura proporzionale del 3% agli atti onerosi che comportano l'assunzione di un'obbligazione o la modificazione oggettiva o soggettiva di un rapporto obbligatorio. La mera presenza di beni economicamente valutabili non è sufficiente a integrare il presupposto impositivo.

  • d.P.R. n. 131/1986

    Nel sistema dell'imposta di registro, la qualificazione dell'atto deve dipendere dalla sua effettiva natura e dagli effetti giuridici prodotti, non dalla sola esistenza di beni dotati di valore economico.

  • Cassazione, sentenze n. 25478/2015 e n. 21614/2016

    Richiamano il principio secondo cui l'atto istitutivo di un trust liberale, non oneroso e privo di trasferimento patrimoniale immediato a favore dei beneficiari, non è soggetto all'imposta di registro proporzionale del 3% prevista dall'art. 9 della tariffa.

Massime di principio

  • Per stabilire se un atto è soggetto a imposta di registro proporzionale non basta verificare che riguardi beni economicamente valutabili: occorre accertare se produca un'obbligazione, un trasferimento imponibile o un rapporto giuridico oneroso.
  • L'atto istitutivo di un trust liberale, considerato autonomamente rispetto agli eventuali successivi atti di trasferimento dei beni, è normalmente privo di onerosità e non rientra tra le prestazioni a contenuto patrimoniale tassabili al 3% ai sensi dell'art. 9 della tariffa.
  • La costituzione di un vincolo di destinazione non equivale automaticamente a un trasferimento patrimoniale imponibile: la tassazione va collegata agli effetti giuridici effettivamente prodotti dall'atto.
  • Occorre distinguere l'atto istitutivo del trust dagli eventuali atti dispositivi o dai trasferimenti successivi, che possono avere propri presupposti impositivi e richiedere una valutazione separata.
  • La valutazione deve concentrarsi sull'onerosità e sull'assunzione o modificazione di obbligazioni; in assenza di tali elementi, non è giustificata l'applicazione dell'imposta di registro proporzionale residuale.

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