Ordinanza n. 643/2026 - Genova, Sezione 1
per l'annullamento del provvedimento del Comune di Savona – Settore Gestione Cultura, Turismo ed Attività Produttive – Ufficio Suolo Pubblico, prot. n. 27265 del 27.03.2023, avente ad oggetto: “Occupazione abusiva di suolo pubblico. Determinazione dell'indennità ed irrogazione della sanzione amministrativa per gli anni 2021 e 2022”; del “Regolamento comunale per l'occupazione di suolo pubblico e la diffusione di messaggi pubblicitari e per l'applicazione del relativo canone”, nella parte in cui prescrive il rilascio di specifica concessione e l'accertamento di occupazione abusiva anche nelle ipotesi di esonero o esclusione del canone di occupazione di suolo pubblico per carenza dei presupposti, di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale, ancorché non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento comunale di accertamento dell'occupazione abusiva di suolo pubblico, determinazione dell'indennità e irrogazione della sanzione amministrativa per gli anni 2021 e 2022, nonché disposizioni del regolamento comunale sul canone unico patrimoniale
Esito
La controversia
La società ricorrente ha impugnato il provvedimento comunale con cui il Comune di Savona ha accertato un'occupazione abusiva di suolo pubblico, determinato l'indennità e irrogato una sanzione amministrativa per gli anni 2021 e 2022. È stato inoltre impugnato il regolamento comunale per l'occupazione di suolo pubblico e la diffusione di messaggi pubblicitari, nella parte in cui prescrive il rilascio di una specifica concessione e qualifica come abusiva l'occupazione anche nei casi di esonero o esclusione dal canone per carenza dei relativi presupposti. Dopo il passaggio in decisione, il Collegio ha rilevato d'ufficio seri dubbi sia sulla giurisdizione del giudice amministrativo sull'intera controversia, alla luce della natura del canone unico patrimoniale ricostruita da una recente sentenza delle Sezioni Unite civili, sia sull'ammissibilità delle censure rivolte direttamente contro il regolamento impugnato. Alle parti è stato assegnato termine per il contraddittorio sulle predette questioni, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a.
La decisione
Il TAR non ha definito la controversia. Rilevata d'ufficio, dopo il passaggio in decisione, la possibile carenza di giurisdizione del giudice amministrativo in relazione alla natura del canone unico patrimoniale e la possibile inammissibilità delle censure contro il regolamento comunale, ha assegnato alle parti dieci giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza per depositare memorie sulle questioni indicate. Il giudizio resta quindi interlocutorio, in attesa della decisione sulle questioni di giurisdizione e di ammissibilità.
Norme richiamate
art. 73, comma 3, c.p.a.
Impone il contraddittorio sulle questioni rilevate d'ufficio dal giudice dopo il passaggio in decisione, assegnando alle parti un termine per il deposito di memorie.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato quale disposizione relativa alla trattazione della causa in udienza camerale.
Massime di principio
- Quando, dopo il passaggio in decisione, il giudice amministrativo rileva d'ufficio questioni nuove di giurisdizione o di ammissibilità idonee a incidere sulla definizione del giudizio, deve provocare il contraddittorio assegnando alle parti un termine per il deposito di memorie.
- La qualificazione del canone unico patrimoniale può incidere sul riparto di giurisdizione; ove emergano dubbi seri sulla natura del rapporto controverso, il giudice deve esaminarli prima di definire la domanda di annullamento.
- L'impugnazione diretta di disposizioni regolamentari richiede una verifica autonoma dell'ammissibilità delle censure, distinta dall'esame della legittimità dell'atto applicativo.
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