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Sentenza

Sentenza n. 252/2026 - Napoli, Sezione 5

per l'ottemperanza della sentenza di accoglimento n. 7532/2024 del 11.11.2024 dal Giudice del Lavoro, presso il Tribunale Ordinario di Napoli, all'esito del giudizio R.G. n. 20415/2023, divenuta cosa giudicata perché non oggetto di alcun gravame nel termine di sei mesi dal deposito della stessa, giusta certificazione di passaggio in giudicato resa dal competente Ufficio del Tribunale Ordinario di Napoli in data 24.09.2025.

Giustizia amministrativa202505841

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Napoli, giudice del lavoro, che aveva riconosciuto il diritto della docente al beneficio della carta elettronica del docente per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2022/2023

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., per ottenere l'attuazione della sentenza del Tribunale di Napoli, passata in giudicato e notificata al Ministero. La decisione aveva accertato il diritto della docente, in relazione ai contratti a tempo determinato stipulati, a usufruire del beneficio economico annuo di euro 500 tramite la carta elettronica del docente per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2022/2023, per complessivi euro 1.500, oltre interessi, nonché delle spese processuali. La ricorrente ha dedotto l'inadempimento dell'amministrazione, nonostante la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Ha chiesto l'ordine di esecuzione, il pagamento di quanto dovuto e la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero non si è costituito e non ha fornito prova dell'adempimento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo integrati i presupposti dell'azione di ottemperanza: la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato, l'azione era tempestiva, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo e non risultava provato l'adempimento dell'amministrazione. Ha dichiarato l'obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della pronuncia, imponendo il deposito della prova dell'adempimento secondo le disposizioni sul processo amministrativo telematico. Ha nominato sin d'ora commissario ad acta il responsabile della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega a un funzionario della medesima amministrazione. In caso di ulteriore inerzia, il commissario dovrà provvedere entro 60 giorni dalla comunicazione della scadenza del termine assegnato al Ministero, compiendo anche gli atti contabili necessari, inclusi allocazione in bilancio, impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento. L'esaurimento degli stanziamenti o la mancanza di cassa non costituiscono impedimento legittimo all'esecuzione del giudicato. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.200 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione [...] delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.

    La disposizione consente di agire davanti al giudice amministrativo per ottenere l'esecuzione, da parte della pubblica amministrazione, di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato.

  • art. 114, comma 1, c.p.a.

    Il termine previsto per la proposizione dell'azione di ottemperanza risulta rispettato.

  • art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.

    Le disposizioni processuali relative al rito camerale dell'ottemperanza risultano rispettate.

  • art. 14 D.L. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997

    Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle pubbliche amministrazioni, deve essere decorso prima dell'esecuzione; nel caso concreto il termine era inutilmente decorso.

  • art. 1 l. n. 107/2015

    Costituisce la base normativa del beneficio economico della carta elettronica del docente, già riconosciuto alla ricorrente dal giudice ordinario con sentenza passata in giudicato.

  • art. 6 D.M. 17 gennaio 2025, n. 6

    Individua la struttura dirigenziale presso la quale opera il responsabile nominato commissario ad acta.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è esperibile davanti al giudice amministrativo per ottenere l'attuazione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato quando essa imponga alla pubblica amministrazione un obbligo di conformarsi alla decisione nel caso concreto.
  • La mancata prova dell'adempimento di una sentenza passata in giudicato, unita al decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto per le esecuzioni nei confronti delle pubbliche amministrazioni, giustifica l'ordine giudiziale di esecuzione in sede di ottemperanza.
  • In sede di ottemperanza il giudice amministrativo può assegnare all'amministrazione un termine per l'esecuzione integrale del giudicato e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire in caso di ulteriore inerzia.
  • Il commissario ad acta incaricato dell'esecuzione di un obbligo pecuniario può compiere, sotto la propria responsabilità, tutti gli atti contabili necessari, inclusi lo stanziamento o l'allocazione delle somme, l'impegno, la liquidazione, l'ordinazione e il pagamento; l'esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, legittimo impedimento all'esecuzione del giudicato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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