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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16471/2026 del 07/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso impugnava l'ordinanza del GIP che aveva disposto l'archiviazione del procedimento a carico di Pireddu per i reati indicati (art. 476 e 375 c.p.), sostenendo l'abnormità del provvedimento per aver omesso di valutare che il Pubblico Ministero non aveva eseguito il supplemento d'indagini ordinato dal GIP con provvedimento del 21/03/2024. In particolare si denunciava che: il PM aveva formulato una prima richiesta di archiviazione (24/08/2020) poi opposta dalla persona offesa; il GIP del 21/03/2024 aveva ordinato uno specifico supplemento di indagini (iscrizione nel registro indagati e accertamenti sull'hard disk mancante e su file con date successive al 24/06/2013); il PM aveva successivamente iscritto l'indagato e acquisito solo una memoria difensiva (16/09/2024) senza assumere interrogatori né compiere le indagini indicate; sulla base di tale sola memoria era stata chiesta nuova archiviazione; il GIP che ha accolto l'ultima richiesta non avrebbe valutato la precedente ordinanza né verificato se il PM avesse adempiuto agli accertamenti disposti, eludendo così il controllo di legalità e violando il principio di obbligatorietà dell'azione penale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha censurato l'ordinanza impugnata per carenza di motivazione e per omessa valutazione della storia procedimentale: il GIP non ha verificato né illustrato se e come il Pubblico Ministero avesse eseguito il supplemento d'indagini disposto con l'ordinanza del 21/03/2024, e si è limitato ad argomentare sulla nuova richiesta di archiviazione fondata unicamente sulla memoria dell'indagato. La Corte ha ritenuto che il provvedimento costituisca una deviazione dal modello legale e violi i principi della completezza delle indagini e dell'effettività del controllo giudiziale; pertanto ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha trasmesso gli atti al Tribunale di Milano per il proseguimento del procedimento.

Norme richiamate

  • art. 476 c.p. e art. 375 c.p.

    Reati per i quali era instaurato il procedimento; indicati come oggetto dell'archiviazione impugnata

  • d.lgs. n. 150/2022

    Riforma richiamata dal GIP che ha cambiato la regola di giudizio in sede di archiviazione (prognosi di una ragionevole previsione di condanna); la Cassazione chiarisce però che tale regola si applica solo dopo che sia stata verificata la completezza delle indagini e l'esito del supplemento disposto

  • art. 408 c.p.p.

    Disciplina del procedimento di archiviazione e del controllo giudiziale sull'azione penale; fondamento del potere/debito del GIP di valutare la completezza delle indagini

  • art. 409 c.p.p.

    Riguarda l'istituto del supplemento d'indagini disposto dal GIP e l'obbligo del PM di compiere le indagini indicate; la giurisprudenza citata precisa che l'indicazione del giudice devolve il tema d'indagine ma lascia al PM autonomia sulle modalità

  • artt. 326 e 358 c.p.p.

    Stabiliscono il dovere del pubblico ministero di compiere "ogni attività necessaria" per le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale e il principio di completezza delle indagini

  • art. 335 c.p.p.

    Registro delle notizie di reato: riferimento rispetto alla possibilità per il GIP di ordinare l'iscrizione del nominativo dell'indagato quando necessario

  • art. 412 c.p.p.

    Norma sull'avocazione (richiamata a titolo di delimitazione dei poteri dell'organo sovraordinato della pubblica accusa)

  • art. 3 e art. 112 Cost.

    Principi costituzionali invocati: parità e garanzia del giusto processo e principio di obbligatorietà dell'azione penale; richiamati nel quadro della tutela del controllo di legalità

  • Ordinanza del GIP del 21/03/2024

    previa iscrizione a mod. 21 di Pireddu Roberto, compia un supplemento di indagini che dovrà consistere nell'accertare la destinazione dell'hard disk mancante di cui sopra, nonché l'eventuale presenza, all'interno dell'hard disk Seagate 80 MG, contenente la memoria di due pc. Mac Book Air, di file che recano date di creazione o modifica successive al 24.6.2013 e le ragioni di tali modifiche, indicando il termine di sei mesi per il compimento delle stesse

    Indicazione specifica del tema d'indagine che il GIP aveva devoluto al PM; la Corte ha ritenuto che il GIP che poi ha archiviato avrebbe dovuto verificare e motivare se e come tali indagini fossero state effettivamente svolte

  • Giurisprudenza costituzionale (es. Corte Cost., sent. n. 88/1991 e ord. n. 253/1991)

    Principi richiamati: il GIP deve esercitare un controllo ampio e autonomo sulla completezza delle indagini quando è proposta archiviazione; il dovere di completezza delle indagini serve sia a garantire le scelte del PM sia a evitare indagini superficiali; l'indicazione giudiziale non toglie autonomia al PM sulle modalità d'indagine

Massime di principio

  • Il giudice per le indagini preliminari, in sede di verifica di una richiesta di archiviazione, deve valutare la "storia" procedimentale e la completezza delle indagini; non può limitarsi ad accogliere una nuova richiesta di archiviazione senza riferirsi a precedenti provvedimenti che avevano disposto supplementi di indagine
  • Quando il GIP ha ordinato specifici supplementi d'indagine, il Pubblico Ministero ha l'obbligo di compierli (con autonomia sulle modalità): il GIP che decide sull'archiviazione deve verificare e motivare se tali indagini sono state svolte e con quale esito
  • Non è sufficiente, per motivare un'archiviazione, affidarsi esclusivamente a una memoria dell'indagato se non è dimostrata l'effettiva esecuzione degli accertamenti richiesti; il controllo giudiziale richiede accertamenti e motivazione concreti
  • La categoria dell'abnormità del provvedimento è eccezionale: sussiste quando un atto giudiziale, pur essendo in astratto legittimo, viene adottato in una situazione che lo rende sostanzialmente privo di potere (carenza di potere in concreto) e determina una stasi o l'impossibilità del proseguimento del procedimento
  • La persona offesa in delitti contro la fede pubblica può avere legittimazione ad opporsi alla richiesta di archiviazione quando l'interesse privato sia direttamente inciso dalla genuinità/validità degli atti contestati

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