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Sentenza

Sentenza del 23/06/2016 n. 520 - Comm. Trib. Prov. Brindisi

Processo - Atti impugnabili - Provvedimento di irrogazione sanzioni per omesso pagamento del contributo unificato - Impugnabilità - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha contestato la legittimità e l'impugnabilità del provvedimento con cui gli erano state irrogate sanzioni per il mancato pagamento del contributo unificato. In particolare, si discuteva se la mancata impugnazione del precedente avviso di pagamento impedisse di contestare successivamente il provvedimento sanzionatorio. La questione è stata risolta riconoscendo che l'avviso di pagamento, quando non esplicita adeguatamente le ragioni della pretesa e non indica con precisione le somme richieste, non preclude la successiva difesa.

La decisione

La sentenza ha riconosciuto l'impugnabilità del provvedimento di irrogazione delle sanzioni per omesso pagamento del contributo unificato. La mancata impugnazione del precedente avviso di pagamento non determina quindi la decadenza dalla possibilità di contestare il provvedimento sanzionatorio, poiché l'impugnazione degli atti privi di una chiara motivazione e della precisa indicazione delle somme dovute deve considerarsi facoltativa. Il ricorso è stato pertanto accolto sul principio dell'ammissibilità dell'impugnazione.

Norme richiamate

  • Disciplina processuale degli atti impugnabili in materia tributaria

    L'elencazione degli atti impugnabili non è tassativa: possono essere impugnati anche atti diversi da quelli espressamente elencati, quando manifestano una pretesa impositiva o sanzionatoria e incidono concretamente sulla posizione del destinatario.

  • Principio di motivazione e precisa indicazione della pretesa

    Un atto che non espone chiaramente le ragioni della pretesa e non indica in modo preciso le somme richieste non impone necessariamente un'immediata impugnazione. La sua contestazione può rimanere facoltativa, senza precludere l'impugnazione dell'atto successivo che renda la pretesa concreta e attuale.

Massime di principio

  • La mancata impugnazione di un atto preliminare non comporta automaticamente la definitività della pretesa, soprattutto quando l'atto è generico, privo di adeguata motivazione o non indica con precisione gli importi richiesti.
  • Anche gli atti non espressamente inclusi nell'elenco legislativo degli atti impugnabili possono essere contestati se producono effetti lesivi concreti e rendono attuale una pretesa tributaria o sanzionatoria.
  • Il provvedimento sanzionatorio può essere impugnato autonomamente quando contiene per la prima volta una pretesa completa, determinata e concretamente lesiva.
  • Per valutare la decorrenza dei termini di impugnazione occorre verificare il contenuto effettivo dell'atto ricevuto, non soltanto la sua denominazione formale.
  • La facoltatività dell'impugnazione dell'atto preliminare non esclude l'opportunità pratica di contestarlo tempestivamente, ove esso contenga già tutti gli elementi necessari a rendere chiara e determinata la pretesa.

Testo integrale

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