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Sentenza

Sentenza del 24/06/2015 n. 13048 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La contribuente aveva impugnato la comunicazione con cui l'Agenzia delle Entrate aveva revocato la sospensione amministrativa di una cartella esattoriale relativa al mancato versamento del contributo per il SSN del 1997 e aveva negato il riconoscimento della dichiarazione integrativa presentata ai sensi dell'art. 8 della legge n. 289/2002. L'Agenzia sosteneva che la cartella, non essendo stata impugnata nei termini, fosse divenuta definitiva e che non potesse essere contestata indirettamente mediante l'impugnazione della successiva comunicazione. Contestava inoltre l'erronea affermazione secondo cui il condono avrebbe automaticamente annullato gli effetti della cartella.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale e deciso la causa nel merito, dichiarando inammissibile l'impugnazione originaria della contribuente. Ha stabilito che la cartella emessa a seguito di controllo automatizzato ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 non era stata travolta dal condono previsto dall'art. 8 della legge n. 289/2002 e che, poiché non era stata direttamente impugnata, il debito tributario si era ormai consolidato. Il condono ex art. 8 impedisce l'attività di accertamento, ma non esclude la liquidazione e il controllo automatizzato delle imposte. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate per la difficoltà interpretativa della questione.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 19, comma 1, lett. h)

    Atti impugnabili dinanzi alle commissioni tributarie, compresi i provvedimenti di diniego o revoca di agevolazioni e definizioni fiscali

    La comunicazione di diniego del condono può, in astratto, essere un atto autonomamente impugnabile; tuttavia tale impugnazione non consente di rimettere in discussione una cartella ormai definitiva per mancata impugnazione.

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 21, comma 1

    Termine per proporre il ricorso contro gli atti impugnabili

    La mancata impugnazione tempestiva della cartella determina la definitività dell'atto e la cristallizzazione del debito tributario.

  • D.P.R. n. 600/1973, art. 36-bis

    Liquidazione delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti in base alle dichiarazioni

    Il controllo automatizzato e la conseguente liquidazione possono essere effettuati anche quando il contribuente abbia presentato una dichiarazione integrativa ai sensi dell'art. 8 della legge n. 289/2002; la relativa cartella deve essere impugnata direttamente.

  • Legge n. 289/2002, art. 8

    Dichiarazioni integrative degli imponibili per gli anni pregressi

    Il condono impedisce l'attività di accertamento dell'amministrazione, ma non elimina la liquidazione delle imposte derivante dal controllo automatizzato né annulla automaticamente cartelle già emesse.

  • Legge n. 289/2002, art. 9, comma 9

    Clausola di salvezza dell'attività liquidatoria

    Il diverso regime del condono tombale, che contiene una clausola espressa di salvezza della liquidazione, conferma che per il condono ex art. 8 la liquidazione ex art. 36-bis resta comunque ammissibile.

  • D.P.R. n. 600/1973, art. 36-bis, in relazione alla Legge n. 289/2002, art. 8

    La domanda di condono preclude l'attività di accertamento, ma non la liquidazione delle imposte ex art. 36-bis

    La definizione agevolata non impedisce all'amministrazione di verificare aritmeticamente i dati dichiarati e di iscrivere a ruolo le somme risultanti dovute.

Massime di principio

  • La mancata impugnazione tempestiva di una cartella esattoriale la rende definitiva: non è normalmente possibile contestarla indirettamente impugnando un successivo atto di revoca della sospensione o di diniego di agevolazione.
  • La sospensione amministrativa della cartella non equivale alla sua impugnazione e non interrompe necessariamente il termine per contestarla.
  • Un condono che incide sull'attività di accertamento non esclude automaticamente i controlli automatizzati o la liquidazione delle somme risultanti dalla dichiarazione.
  • Per contestare l'applicazione concreta di una cartella emessa mediante controllo automatizzato occorre impugnare direttamente la cartella, nei termini previsti dalla legge.
  • L'impugnabilità autonoma del diniego di condono non consente di recuperare contestazioni ormai precluse contro un atto impositivo divenuto definitivo.
  • In situazioni analoghe è essenziale distinguere tra attività di accertamento, che può essere limitata dal condono, e attività di liquidazione o controllo formale, che può rimanere consentita.

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