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Sentenza

Sentenza del 15/06/2017 n. 2172 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia

Ires - Reddito d'impresa - Oneri figurativi - Ammortamento - Costi di impianto e di ampliamento - Definizione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva contestato la deduzione degli ammortamenti effettuati dal contribuente sui costi sostenuti per completare una struttura presa in comodato e acquistare i beni necessari all'avvio dell'attività. Il contribuente aveva ammortizzato tali costi nella misura del 50%, mentre l'Ufficio li aveva riconosciuti solo parzialmente, applicando un'aliquota del 10% per alcune attrezzature e un periodo di ammortamento di 29 anni per gli investimenti residui. Il contribuente sosteneva invece che si trattasse di costi di impianto e ampliamento, ammortizzabili in un periodo massimo di cinque anni.

La decisione

La Commissione ha riformato la sentenza di primo grado, ritenendo valido e sufficientemente motivato l'avviso di accertamento, anche mediante il richiamo al processo verbale di constatazione. Ha riconosciuto che gli acquisti e le opere erano stati effettuati dalla ditta individuale nell'esercizio dell'attività d'impresa. Tuttavia, ha ritenuto non corretto né il periodo di 29 anni applicato dall'Ufficio né l'ammortamento del 50% richiesto dal contribuente. Considerata la natura eterogenea degli interventi e la loro riconducibilità ai costi di impianto e ampliamento sostenuti per l'avvio dell'attività, ha fissato in cinque anni il periodo di ammortamento, con conseguente ricalcolo di imposte, interessi e sanzioni. Le spese di giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • Art. 2424 del codice civile

    La norma indica la voce "costi di impianto e di ampliamento" nella classificazione dello stato patrimoniale.

    La disposizione costituisce il riferimento classificatorio per tali costi, pur non fornendo una definizione esaustiva del loro contenuto.

  • D.Lgs. 127/1991

    La relazione ministeriale di accompagnamento non fornisce una definizione specifica del contenuto della voce "costi di impianto e di ampliamento".

    In assenza di una definizione puntuale, la Commissione ha interpretato la categoria in senso funzionale, includendovi gli oneri sostenuti nella fase pre-operativa o per accrescere la capacità operativa, compresi interventi di riconversione industriale capitalizzati fino all'avvio dell'attività.

Massime di principio

  • I costi sostenuti per avviare un'attività o accrescerne significativamente la capacità operativa possono essere qualificati come costi di impianto e ampliamento, purché siano effettivamente collegati all'attività d'impresa e adeguatamente documentati.
  • La qualificazione fiscale dei costi deve essere distinta dalla loro mera imputazione contabile: beni, impianti e attrezzature con vite utili diverse dovrebbero, in linea generale, essere classificati e ammortizzati secondo la rispettiva natura e durata economica.
  • Non è normalmente corretto applicare indistintamente un'aliquota molto elevata a tutti gli investimenti, né imputare automaticamente a tutti i beni un periodo estremamente lungo, come 29 anni, senza considerare la loro effettiva funzione e vita utile.
  • In assenza di una precisa suddivisione delle diverse categorie di investimento, il giudice può adottare una soluzione equitativa e ragionevole, come il periodo di cinque anni riconosciuto in questa controversia per i costi complessivamente qualificati come di impianto e ampliamento.
  • Il richiamo dell'avviso di accertamento al processo verbale di constatazione è legittimo quando consente al contribuente di comprendere chiaramente i rilievi, i dati contabili e il percorso logico seguito dall'Ufficio.
  • Il riconoscimento della riferibilità dei costi all'impresa non implica necessariamente l'integrale deducibilità immediata: resta da determinare il corretto criterio di ammortamento applicabile.

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