Circolare n. 12 del 12/05/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra l'evoluzione della prova dell'effettivo trasporto di beni verso un altro Stato membro alla luce dell'art. 45-bis del Regolamento di esecuzione IVA. Riassume la prassi nazionale precedente (documenti accettati: CMR, DDT, fatture di trasporto, documentazione bancaria, elenchi Intrastat), spiega la nuova presunzione relativa prevista dal Regolamento (requisiti, documenti richiesti e modalità per venditore e acquirente) e chiarisce che l'Amministrazione può comunque superare la presunzione se emergono elementi contrari; inoltre precisa che, quando la presunzione non si applica, resta possibile utilizzare la prassi nazionale e dimostrare l'operazione con altri elementi probatori caso per caso.
Chiarimenti sulla prova delle cessioni intracomunitarie (art. 45-bis Regolamento UE 282/2011, introdotto dal Regolamento UE 2018/1912)
Punti principali
Requisiti per la non imponibilità delle cessioni intracomunitarie
Per qualificare una cessione come non imponibile devono concorrere: onerosità, trasferimento di proprietà o altro diritto reale, status VAT del cedente e del cessionario, e l'effettiva movimentazione dei beni verso un altro Stato membro.
Prassi nazionale e documenti ritenuti idonei
Prima dell'art. 45-bis, l'Agenzia aveva ammesso come prove il CMR (cartaceo/elettronico), un insieme di documenti equivalenti (con firme delle parti), DDT, fatture di trasporto, documentazione bancaria, contratti e elenchi Intrastat; la documentazione deve identificare chiaramente cedente, vettore e cessionario e il collegamento con le fatture.
Introduzione della presunzione relativa (art. 45-bis)
Il Regolamento introduce una presunzione che i beni siano stati spediti/trasportati in altro Stato membro se il contribuente possiede la documentazione prevista: la norma disciplina due ipotesi distinte a seconda che il trasporto sia effettuato dal venditore/terzi per suo conto o dall'acquirente/terzi per conto dell'acquirente.
Presunzione quando il venditore/terzi effettuano il trasporto (lettera a)
Il venditore deve dichiarare che i beni sono stati spediti/trasportati e produrre almeno due documenti non contraddittori provenienti da parti indipendenti (es. CMR firmato, polizza di carico, fattura dello spedizioniere). In alternativa è ammessa una combinazione documento di trasporto + documento di tipo assicurativo, bancario, ufficiale o di deposito nel Paese di destinazione.
Presunzione quando l'acquirente/terzi effettuano il trasporto (lettera b)
L'acquirente deve fornire al venditore, entro il 10° giorno del mese successivo alla cessione, una dichiarazione scritta contenente dati identificativi, quantità, natura dei beni, data/luogo di arrivo e persona che li ha ricevuti; detta dichiarazione va integrata con almeno due documenti di trasporto o con documenti equivalenti previsti dall'art. 45-bis.
Limitazioni e inapplicabilità della presunzione
La presunzione non si applica se il trasporto è effettuato dal cedente o dal cessionario senza l'intervento di parti terze indipendenti. Non si considerano "indipendenti" parti con stretti legami giuridici, proprietari, finanziari o di controllo (es. casa madre e stabile organizzazione).
Facoltà dell'Amministrazione di superare la presunzione
L'Amministrazione può contestare la presunzione se dispone di elementi che dimostrano che il trasporto non è avvenuto (merce ancora in magazzino, distruzione) o se i documenti prodotti contengono informazioni false o inesatte; in assenza della documentazione prevista la prova può comunque essere fornita con altri elementi oggettivi valutati caso per caso.
Compatibilità con la prassi nazionale e retroattività
La presunzione può essere riconosciuta anche per operazioni ante 1° gennaio 2020 se la documentazione è integralmente conforme; quando la presunzione non opera, resta applicabile la prassi nazionale anteriore, soggetta alla valutazione caso per caso da parte dell'Amministrazione.
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