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Circolare

Circolare n. 12 del 12/05/2020

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra l'evoluzione della prova dell'effettivo trasporto di beni verso un altro Stato membro alla luce dell'art. 45-bis del Regolamento di esecuzione IVA. Riassume la prassi nazionale precedente (documenti accettati: CMR, DDT, fatture di trasporto, documentazione bancaria, elenchi Intrastat), spiega la nuova presunzione relativa prevista dal Regolamento (requisiti, documenti richiesti e modalità per venditore e acquirente) e chiarisce che l'Amministrazione può comunque superare la presunzione se emergono elementi contrari; inoltre precisa che, quando la presunzione non si applica, resta possibile utilizzare la prassi nazionale e dimostrare l'operazione con altri elementi probatori caso per caso.

Chiarimenti sulla prova delle cessioni intracomunitarie (art. 45-bis Regolamento UE 282/2011, introdotto dal Regolamento UE 2018/1912)

Punti principali

Requisiti per la non imponibilità delle cessioni intracomunitarie

Per qualificare una cessione come non imponibile devono concorrere: onerosità, trasferimento di proprietà o altro diritto reale, status VAT del cedente e del cessionario, e l'effettiva movimentazione dei beni verso un altro Stato membro.

Prassi nazionale e documenti ritenuti idonei

Prima dell'art. 45-bis, l'Agenzia aveva ammesso come prove il CMR (cartaceo/elettronico), un insieme di documenti equivalenti (con firme delle parti), DDT, fatture di trasporto, documentazione bancaria, contratti e elenchi Intrastat; la documentazione deve identificare chiaramente cedente, vettore e cessionario e il collegamento con le fatture.

Introduzione della presunzione relativa (art. 45-bis)

Il Regolamento introduce una presunzione che i beni siano stati spediti/trasportati in altro Stato membro se il contribuente possiede la documentazione prevista: la norma disciplina due ipotesi distinte a seconda che il trasporto sia effettuato dal venditore/terzi per suo conto o dall'acquirente/terzi per conto dell'acquirente.

Presunzione quando il venditore/terzi effettuano il trasporto (lettera a)

Il venditore deve dichiarare che i beni sono stati spediti/trasportati e produrre almeno due documenti non contraddittori provenienti da parti indipendenti (es. CMR firmato, polizza di carico, fattura dello spedizioniere). In alternativa è ammessa una combinazione documento di trasporto + documento di tipo assicurativo, bancario, ufficiale o di deposito nel Paese di destinazione.

Presunzione quando l'acquirente/terzi effettuano il trasporto (lettera b)

L'acquirente deve fornire al venditore, entro il 10° giorno del mese successivo alla cessione, una dichiarazione scritta contenente dati identificativi, quantità, natura dei beni, data/luogo di arrivo e persona che li ha ricevuti; detta dichiarazione va integrata con almeno due documenti di trasporto o con documenti equivalenti previsti dall'art. 45-bis.

Limitazioni e inapplicabilità della presunzione

La presunzione non si applica se il trasporto è effettuato dal cedente o dal cessionario senza l'intervento di parti terze indipendenti. Non si considerano "indipendenti" parti con stretti legami giuridici, proprietari, finanziari o di controllo (es. casa madre e stabile organizzazione).

Facoltà dell'Amministrazione di superare la presunzione

L'Amministrazione può contestare la presunzione se dispone di elementi che dimostrano che il trasporto non è avvenuto (merce ancora in magazzino, distruzione) o se i documenti prodotti contengono informazioni false o inesatte; in assenza della documentazione prevista la prova può comunque essere fornita con altri elementi oggettivi valutati caso per caso.

Compatibilità con la prassi nazionale e retroattività

La presunzione può essere riconosciuta anche per operazioni ante 1° gennaio 2020 se la documentazione è integralmente conforme; quando la presunzione non opera, resta applicabile la prassi nazionale anteriore, soggetta alla valutazione caso per caso da parte dell'Amministrazione.

Testo integrale

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