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Circolare

Circolare numero 247 del 18-9-1995

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce quale data debba essere considerata come presentazione della domanda ai fini della decorrenza della pensione italiana quando le8struttoria in regime CEE sia avviata tardivamente da istituzioni di altri Stati membri. Il criterio determinante e8 la data in cui linteressato comunica di aver svolto attivite0 lavorativa anche in Italia e manifesta cosec la volonte0 di ottenere la prestazione italiana. La regola, gie0 applicata nei rapporti con Belgio e Francia, viene estesa in via generale a tutti gli altri Stati membri CEE, con indicazioni operative per i casi in cui la domanda estera sia ancora in istruttoria o gie0 definita.

Decorrenza delle pensioni italiane in caso di tardiva segnalazione di periodi assicurativi in altri Stati CEE

Ritardata segnalazione dei periodi assicurativi nei vari Stati membri CEE

La circolare affronta il problema della decorrenza da attribuire alla pensione italiana quando l�istituzione previdenziale di un altro Stato membro CEE trasmetta i formulari di collegamento o completi l�istruttoria in un momento molto successivo rispetto alla domanda estera. Viene precisato il criterio da seguire per individuare la data di presentazione della domanda ai fini dell�assicurazione italiana, con estensione del principio gi�e0 applicato nei rapporti con Belgio e Francia a tutti gli Stati membri.

Quadro generale e finalit�e0

La circolare richiama chiarimenti richiesti da varie sedi sulla corretta individuazione della decorrenza della prestazione italiana nei casi di trattazione di domande in regime comunitario. Il problema nasce quando i periodi assicurativi italiani vengono comunicati solo in un momento successivo rispetto alla domanda presentata all�estero, con conseguente necessit�e0 di stabilire quale data debba valere come riferimento per la pensione italiana.

Criterio di fondo per la data di decorrenza

L�elemento determinante �e8 individuato nel momento in cui l�interessato manifesta la volont�e0 di ottenere la prestazione italiana, comunicando all�istituzione estera di aver svolto attivit�e0 lavorativa anche in Italia. Tale dichiarazione assume valore decisivo per stabilire la data di presentazione della domanda nei confronti dell�assicurazione italiana.

Domanda estera ancora in istruttoria

Quando, alla data della comunicazione dei periodi assicurativi italiani, la domanda presentata all�istituzione straniera �e8 ancora pendente, la pensione italiana segue gli ordinari criteri di decorrenza. In questo caso si prende a riferimento la data della domanda gi�e0 in istruttoria presso l�istituzione estera, poich�e9 il procedimento non si �e8 ancora concluso.

Domanda estera gi�e0 definita

Diversamente, se al momento della dichiarazione dell�interessato la domanda presso l�istituzione competente dello Stato estero �e8 gi�e0 stata definita con provvedimento formale, sia esso di accoglimento sia di reiezione, la data rilevante nei rapporti con l�assicurazione italiana coincide con quella della dichiarazione resa dall�interessato. Su tale data va quindi calcolata la decorrenza della pensione italiana.

Estensione ai rapporti con tutti gli Stati membri CEE

La circolare precisa che questo criterio era gi�e0 stato applicato nei rapporti con gli organismi belgi, con messaggio n. 44279 del 27 marzo 1990, e con gli organismi francesi, con messaggio n. 40077 del 6 dicembre 1993. Ora il principio viene considerato valido su base generale e deve essere esteso a tutti gli altri Stati membri della CEE.

Indicazioni operative per le sedi

Se non sia possibile conoscere con certezza la data in cui l�interessato ha comunicato di essere assicurato in Italia, l�istituzione estera competente deve essere invitata a precisare quando sia venuta a conoscenza dell�attivit�e0 lavorativa svolta in Italia. Le sedi devono quindi adeguarsi a questo criterio nella gestione delle pratiche e nei rapporti con gli enti previdenziali esteri.

Riferimenti ai precedenti messaggi

In allegato vengono richiamati i messaggi n. 44279 del 27 marzo 1990 e n. 40077 del 6 dicembre 1993, che avevano gi�e0 fornito istruzioni operative nei rapporti rispettivamente con gli organismi belgi e francesi. Tali precedenti costituiscono il fondamento interpretativo della regola ora estesa in via generale.

Punti principali

Criterio generale per la decorrenza della pensione italiana

La decorrenza della pensione italiana dipende dal momento in cui linteressato rende nota allistituzione estera lesistenza di periodi assicurativi in Italia, manifestando cosec la volonte0 di ottenere anche la prestazione italiana. Questo momento assume rilievo ai fini della data di presentazione della domanda nei rapporti con lassicurazione italiana.

Domanda estera ancora in istruttoria

Se, alla data in cui lassicurato comunica i periodi di assicurazione in Italia, la domanda presentata allistituzione straniera e8 ancora in corso di istruttoria, la decorrenza della pensione italiana deve essere determinata secondo gli ordinari criteri, assumendo come riferimento la data della domanda gie0 in istruttoria presso listituzione estera.

Domanda estera gie0 definita

Se, quando linteressato dichiara di aver lavorato in Italia, la domanda presso listituzione estera e8 gie0 stata definita con provvedimento formale di accoglimento o di reiezione, la data di presentazione della domanda nei confronti dellassicurazione italiana coincide con la data in cui linteressato ha effettuato tale dichiarazione. La decorrenza della pensione va quindi calcolata su tale base.

Estensione del criterio a tutti gli Stati membri CEE

Il criterio, gie0 adottato nei rapporti con gli organismi belgi e francesi, viene considerato valido in via generale e deve essere applicato nei rapporti con gli organismi di tutti gli altri Stati membri della CEE.

Indicazioni operative per le sedi

Se la data in cui linteressato ha comunicato di essere assicurato in Italia non e8 nota, listituzione estera competente deve essere invitata a precisare quando sia venuta a conoscenza dellattivite0 lavorativa svolta in Italia. Le sedi devono uniformarsi a tali criteri nella trattazione delle pratiche e nei rapporti con gli enti esteri.

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