Circolare numero 247 del 18-9-1995
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce quale data debba essere considerata come presentazione della domanda ai fini della decorrenza della pensione italiana quando l e8struttoria in regime CEE sia avviata tardivamente da istituzioni di altri Stati membri. Il criterio determinante e8 la data in cui l interessato comunica di aver svolto attivit e0 lavorativa anche in Italia e manifesta cos ec la volont e0 di ottenere la prestazione italiana. La regola, gi e0 applicata nei rapporti con Belgio e Francia, viene estesa in via generale a tutti gli altri Stati membri CEE, con indicazioni operative per i casi in cui la domanda estera sia ancora in istruttoria o gi e0 definita.
Decorrenza delle pensioni italiane in caso di tardiva segnalazione di periodi assicurativi in altri Stati CEE
Ritardata segnalazione dei periodi assicurativi nei vari Stati membri CEE
La circolare affronta il problema della decorrenza da attribuire alla pensione italiana quando l�istituzione previdenziale di un altro Stato membro CEE trasmetta i formulari di collegamento o completi l�istruttoria in un momento molto successivo rispetto alla domanda estera. Viene precisato il criterio da seguire per individuare la data di presentazione della domanda ai fini dell�assicurazione italiana, con estensione del principio gi�e0 applicato nei rapporti con Belgio e Francia a tutti gli Stati membri.
Quadro generale e finalit�e0
La circolare richiama chiarimenti richiesti da varie sedi sulla corretta individuazione della decorrenza della prestazione italiana nei casi di trattazione di domande in regime comunitario. Il problema nasce quando i periodi assicurativi italiani vengono comunicati solo in un momento successivo rispetto alla domanda presentata all�estero, con conseguente necessit�e0 di stabilire quale data debba valere come riferimento per la pensione italiana.
Criterio di fondo per la data di decorrenza
L�elemento determinante �e8 individuato nel momento in cui l�interessato manifesta la volont�e0 di ottenere la prestazione italiana, comunicando all�istituzione estera di aver svolto attivit�e0 lavorativa anche in Italia. Tale dichiarazione assume valore decisivo per stabilire la data di presentazione della domanda nei confronti dell�assicurazione italiana.
Domanda estera ancora in istruttoria
Quando, alla data della comunicazione dei periodi assicurativi italiani, la domanda presentata all�istituzione straniera �e8 ancora pendente, la pensione italiana segue gli ordinari criteri di decorrenza. In questo caso si prende a riferimento la data della domanda gi�e0 in istruttoria presso l�istituzione estera, poich�e9 il procedimento non si �e8 ancora concluso.
Domanda estera gi�e0 definita
Diversamente, se al momento della dichiarazione dell�interessato la domanda presso l�istituzione competente dello Stato estero �e8 gi�e0 stata definita con provvedimento formale, sia esso di accoglimento sia di reiezione, la data rilevante nei rapporti con l�assicurazione italiana coincide con quella della dichiarazione resa dall�interessato. Su tale data va quindi calcolata la decorrenza della pensione italiana.
Estensione ai rapporti con tutti gli Stati membri CEE
La circolare precisa che questo criterio era gi�e0 stato applicato nei rapporti con gli organismi belgi, con messaggio n. 44279 del 27 marzo 1990, e con gli organismi francesi, con messaggio n. 40077 del 6 dicembre 1993. Ora il principio viene considerato valido su base generale e deve essere esteso a tutti gli altri Stati membri della CEE.
Indicazioni operative per le sedi
Se non sia possibile conoscere con certezza la data in cui l�interessato ha comunicato di essere assicurato in Italia, l�istituzione estera competente deve essere invitata a precisare quando sia venuta a conoscenza dell�attivit�e0 lavorativa svolta in Italia. Le sedi devono quindi adeguarsi a questo criterio nella gestione delle pratiche e nei rapporti con gli enti previdenziali esteri.
Riferimenti ai precedenti messaggi
In allegato vengono richiamati i messaggi n. 44279 del 27 marzo 1990 e n. 40077 del 6 dicembre 1993, che avevano gi�e0 fornito istruzioni operative nei rapporti rispettivamente con gli organismi belgi e francesi. Tali precedenti costituiscono il fondamento interpretativo della regola ora estesa in via generale.
Punti principali
Criterio generale per la decorrenza della pensione italiana
La decorrenza della pensione italiana dipende dal momento in cui l interessato rende nota all istituzione estera l esistenza di periodi assicurativi in Italia, manifestando cos ec la volont e0 di ottenere anche la prestazione italiana. Questo momento assume rilievo ai fini della data di presentazione della domanda nei rapporti con l assicurazione italiana.
Domanda estera ancora in istruttoria
Se, alla data in cui l assicurato comunica i periodi di assicurazione in Italia, la domanda presentata all istituzione straniera e8 ancora in corso di istruttoria, la decorrenza della pensione italiana deve essere determinata secondo gli ordinari criteri, assumendo come riferimento la data della domanda gi e0 in istruttoria presso l istituzione estera.
Domanda estera gi e0 definita
Se, quando l interessato dichiara di aver lavorato in Italia, la domanda presso l istituzione estera e8 gi e0 stata definita con provvedimento formale di accoglimento o di reiezione, la data di presentazione della domanda nei confronti dell assicurazione italiana coincide con la data in cui l interessato ha effettuato tale dichiarazione. La decorrenza della pensione va quindi calcolata su tale base.
Estensione del criterio a tutti gli Stati membri CEE
Il criterio, gi e0 adottato nei rapporti con gli organismi belgi e francesi, viene considerato valido in via generale e deve essere applicato nei rapporti con gli organismi di tutti gli altri Stati membri della CEE.
Indicazioni operative per le sedi
Se la data in cui l interessato ha comunicato di essere assicurato in Italia non e8 nota, l istituzione estera competente deve essere invitata a precisare quando sia venuta a conoscenza dell attivit e0 lavorativa svolta in Italia. Le sedi devono uniformarsi a tali criteri nella trattazione delle pratiche e nei rapporti con gli enti esteri.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Circolare · 16 set 1995Circolare numero 246 del 16-9-1995
- Circolare · 20 set 1995Circolare numero 248 del 20-9-1995
- Circolare · 15 set 1995Circolare numero 243 del 15-9-1995
- Circolare · 15 set 1995Circolare numero 244 del 15-9-1995
- Circolare · 15 set 1995Circolare numero 245 del 15-9-1995
- Circolare · 21 set 1995Circolare numero 31 del 21-09-1995 enpals
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →