Circolare numero 246 del 16-9-1995
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce che le somme erogate a titolo di "una tantum" e, nel solo rinnovo ENEL del 25 gennaio 1983, l’elemento distinto della retribuzione, sono imponibili ai fini contributivi nel Fondo Elettrici ai sensi dell’art. 1 della legge n. 53/1963. Dopo il mancato assoggettamento iniziale e i ricorsi accolti dal Comitato Amministratore, le decisioni sono state annullate all’esito della procedura ex art. 48 della legge n. 88/1989. Le SAP devono quindi richiedere con immediatezza il versamento delle contribuzioni dovute sugli emolumenti indicati.
Imponibilità contributiva nel Fondo Elettrici di indennità una tantum ed elemento distinto della retribuzione nei rinnovi contrattuali
Imponibilità contributiva nel Fondo Elettrici di indennità una tantum ed elemento distinto della retribuzione
La circolare affronta il trattamento contributivo, ai fini del Fondo Elettrici, di alcune erogazioni corrisposte in occasione dei rinnovi contrattuali del settore elettrico. L’Istituto precisa che tali somme devono essere considerate imponibili ai sensi dell’art. 1 della legge 1 febbraio 1963, n. 53, e impartisce alle strutture periferiche istruzioni per il recupero dei contributi non versati.
Ambito di applicazione
Il documento riguarda i rinnovi dei contratti collettivi dell’ENEL sottoscritti il 25 gennaio 1983, il 22 aprile 1986, il 21 febbraio 1989 e il 26 luglio 1991, nonché quelli delle Aziende elettriche private siglati il 16 marzo 1983, il 31 luglio 1986, il 6 giugno 1989 e il 7 marzo 1992.
Le erogazioni considerate sono:
- compensi a titolo di "una tantum";
- per il solo rinnovo ENEL del 25.1.1983, anche un "elemento distinto della retribuzione".
Tali importi erano stati riconosciuti per compensare il ritardo intercorrente tra la scadenza del contratto precedente e la decorrenza del rinnovo.
Qualificazione ai fini contributivi
In origine le aziende del settore non avevano assoggettato queste somme a contribuzione per il Fondo speciale, ritenendo prevalente la loro qualificazione nominale rispetto all’elenco delle voci imponibili contenuto nell’art. 1 della legge n. 53/1963.
A seguito di approfondimenti, l’Istituto ha invece ritenuto che la reale funzione delle somme fosse assimilabile alla voce stipendiale indicata come imponibile previdenziale dalla norma citata. Il carattere sistematico di tali erogazioni, corrisposte nei periodi di vacanza contrattuale e in occasione dei rinnovi, ha portato a considerarle soggette a contribuzione.
Attività del Servizio Fondi Speciali e contenzioso
Il Servizio Fondi Speciali, allora competente per la riscossione dei contributi dovuti al Fondo "Elettrici", aveva richiesto alle aziende, con lettere del 13 aprile 1992, il versamento dei contributi sugli emolumenti in questione.
Avverso tali richieste erano stati presentati ricorsi al Comitato Amministratore del Fondo, che li aveva accolti. Tuttavia, rilevati profili di illegittimità nelle relative decisioni, è stata avviata la procedura prevista dall’art. 48 della legge 9 marzo 1989, n. 88.
All’esito di tale procedura, le decisioni del Comitato sono state annullate dal Commissario Straordinario dell’Istituto.
Istruzioni operative
In conclusione, la circolare dispone che le SAP richiedano con immediatezza il versamento delle contribuzioni dovute sugli emolumenti indicati, dando seguito alla pretesa contributiva dell’Istituto nei confronti delle aziende del settore elettrico.
Punti principali
Emolumenti interessati
La circolare riguarda le somme corrisposte in occasione dei rinnovi dei contratti collettivi dell’ENEL del 25.1.1983, 22.4.1986, 21.2.1989 e 26.7.1991, nonché delle Aziende elettriche private del 16.3.1983, 31.7.1986, 6.6.1989 e 7.3.1992. Si tratta di erogazioni a titolo di compensi "una tantum" e, per il solo rinnovo ENEL del 25.1.1983, anche di un elemento distinto della retribuzione, finalizzati a compensare il ritardo nel rinnovo contrattuale.
Qualificazione contributiva
In un primo momento tali emolumenti non erano stati assoggettati a contribuzione per il Fondo speciale, poiché le aziende avevano dato rilievo al solo nomen iuris e non alla funzione sostanziale delle somme. A seguito di approfondimenti, l’Istituto ha ritenuto invece che tali erogazioni avessero la stessa natura della voce stipendiale considerata imponibile dall’art. 1 della legge 1 febbraio 1963, n. 53, in quanto ricorrenti sistematicamente per coprire il periodo tra la scadenza naturale dei contratti e la decorrenza dei rinnovi.
Iter amministrativo e contenzioso
Il Servizio Fondi Speciali, allora competente per la riscossione dei contributi del Fondo "Elettrici", aveva inviato in data 13 aprile 1992 richieste alle aziende del settore per il versamento delle contribuzioni sugli emolumenti in questione. Contro tali richieste erano stati proposti ricorsi al Comitato Amministratore del Fondo, che li aveva accolti.
Esito della procedura ex art. 48 legge n. 88/1989
Ritenendo illegittime le decisioni del Comitato, è stata attivata la procedura prevista dall’art. 48 della legge 9 marzo 1989, n. 88. Al termine di tale procedura, le decisioni del Comitato sono state annullate dal Commissario Straordinario dell’Istituto.
Indicazioni operative alle strutture periferiche
La circolare dispone che le SAP pretendano con immediatezza il versamento delle contribuzioni dovute sugli emolumenti in argomento, dando quindi seguito alla pretesa contributiva del Fondo Elettrici nei confronti delle aziende interessate.
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