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Circolare

Circolare numero 244 del 15-9-1995

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra gli effetti dell'art. 2, commi 15, 16, 17 e 18 della legge 8 agosto 1995, n. 335 sulla base imponibile contributiva. Vengono esentati, in tutto o in parte, diversi fringe benefits: colonie per i figli, borse di studio, asili nido aziendali, circoli/spacci/bar aziendali, assegnazione agevolata di azioni, generi in natura prodotti dall'azienda e, per il personale ICE, parte dell'indennità di servizio all'estero. La circolare chiarisce anche l'efficacia retroattiva di alcune norme, i limiti applicativi, il coordinamento con precedenti istruzioni INPS e il nuovo trattamento dei mutui e prestiti concessi ai dipendenti, oltre a richiamare il massimale contributivo di lire 132 milioni per i nuovi iscritti dal 1° gennaio 1996 e per chi opta per il sistema contributivo.

Esonero contributivo di alcuni fringe benefits e disciplina correlata introdotti dalla legge n. 335/1995

Legge n. 335/1995: esonero contributivo di alcuni fringe benefits

La circolare esamina le modifiche introdotte dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di base imponibile contributiva. L'intervento legislativo riduce o esclude la contribuzione su una serie di utilità e benefici erogati dal datore di lavoro, con alcune disposizioni applicabili anche ai periodi precedenti l'entrata in vigore della legge e con espressa salvaguardia dei versamenti già effettuati e delle prestazioni già erogate.

Ambito e ratio dell'intervento

La riforma incide sull'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, modificando l'impostazione tradizionale dell'imponibile contributivo fondata sul principio di onnicomprensività. La circolare sottolinea che il legislatore ha inteso rendere meno onerosi interventi aziendali che, pur non essendo in stretto rapporto di corrispettività con la prestazione lavorativa, in precedenza erano inclusi nella base contributiva secondo l'orientamento giurisprudenziale e amministrativo consolidato.

Colonie climatiche e borse di studio

Dal periodo di paga in corso al 17 agosto 1995 sono escluse dalla retribuzione imponibile:

  • le spese sostenute dal datore di lavoro per le colonie climatiche in favore dei figli dei dipendenti;
  • le borse di studio erogate ai figli dei dipendenti che abbiano superato con profitto l'anno scolastico, compresi i figli maggiorenni che frequentino l'università e siano in regola con gli esami dell'anno accademico.

Per le borse di studio, fino al periodo di paga relativo a luglio 1995 continua a trovare applicazione la circolare n. 470 C. e V. del 9 settembre 1978. La circolare precisa inoltre che il requisito del superamento "con profitto" esclude i promossi con obbligo di frequenza dei corsi di recupero, mentre l'essere in regola con gli esami universitari comprende anche le variazioni apportate ai piani di studio.

Circoli aziendali, asili nido, spacci e bar aziendali

Il legislatore ha poi escluso dall'imponibile contributivo:

  • le spese sostenute dal datore di lavoro per il finanziamento di circoli aziendali con finalità sportive, ricreative e culturali;
  • le spese per il funzionamento di asili nido aziendali;
  • le spese per il funzionamento di spacci e bar aziendali.

La circolare segnala che tale disciplina supera la precedente indicazione contenuta nella circolare n. 161 del 20 giugno 1991 per i versamenti a organismi con compiti ricreativi e culturali, come i CRAL aziendali.

Retroattività della disciplina e tutela degli atti già compiuti

Il comma 17 dell'art. 2 della legge n. 335/1995 stabilisce che le disposizioni relative alle lettere c), d) ed e) dell'ultimo comma dell'art. 12 della legge n. 153/1969, introdotte dal comma 15, nonché quella del comma 16, si applicano anche ai periodi precedenti la data di entrata in vigore della legge. Restano comunque validi i versamenti già effettuati e le prestazioni previdenziali e assistenziali già erogate.

La retroattività riguarda quindi:

  • i finanziamenti ai circoli aziendali, agli asili nido, agli spacci e ai bar aziendali;
  • l'assegnazione agevolata di azioni ai dipendenti;
  • l'indennità di servizio all'estero del personale ICE.

Assegnazione di azioni ai dipendenti a prezzo agevolato

La lettera e) chiarisce il trattamento contributivo dell'azionariato dei dipendenti. Non è assoggettata a contribuzione la differenza fra il prezzo di mercato e quello agevolato praticato per l'assegnazione ai dipendenti di azioni della società datrice di lavoro ovvero di società controllanti o controllate.

La circolare evidenzia che la norma risolve i dubbi circa la qualificazione di tale vantaggio economico come elemento della retribuzione imponibile. Anche questa disposizione opera retroattivamente per i periodi precedenti all'entrata in vigore della legge, fermo restando quanto già versato e le prestazioni già erogate.

Generi in natura prodotti dall'azienda e ceduti ai dipendenti

Per i generi in natura prodotti dall'azienda e ceduti ai dipendenti, la legge dispone che sia escluso dalla contribuzione il valore fino alla soglia del 50% del prezzo praticato dal produttore al grossista. Ne deriva che, dal periodo di paga in corso al 17 agosto 1995, la contribuzione è dovuta quando il bene sia ceduto a un prezzo inferiore al 50% di tale valore; la base imponibile corrisponde alla differenza tra il 50% del prezzo praticato al grossista e quanto effettivamente pagato dal lavoratore, se inferiore.

La circolare precisa che questa disposizione non è stata resa retroattiva dal comma 17. Pertanto, fino al periodo di paga relativo a luglio 1995 continua ad applicarsi la circolare n. 227 del 22 settembre 1992. Rimane inoltre invariata la disciplina per beni quali luce, acqua, gas, telefono e simili, per i quali la contribuzione si calcola sul prezzo di mercato.

Indennità di servizio all'estero del personale dell'ICE

Il comma 16 prevede che l'indennità di servizio all'estero corrisposta al personale dell'Istituto nazionale per il commercio estero sia esclusa dalla contribuzione previdenziale e assistenziale per la parte eccedente l'indennità integrativa speciale.

La circolare segnala che la disposizione non richiede particolari approfondimenti interpretativi, salvo il coordinamento con la successiva eventuale revisione, con decorrenza 1° gennaio 1996, dei trattamenti contributivi delle indennità e degli assegni corrisposti ai dipendenti in servizio all'estero delle amministrazioni pubbliche e di altre categorie di lavoratori iscritti a forme esclusive dell'AGO. Anche per questa previsione opera la retroattività stabilita dal comma 17, con la consueta salvaguardia di versamenti e prestazioni già consolidati.

Mutui e prestiti concessi dal datore di lavoro

Il comma 18 interviene sulla disciplina dei mutui e prestiti concessi dal datore di lavoro ai dipendenti. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore della legge, entra nella retribuzione imponibile il 50% della differenza tra:

  • il costo aziendale della provvista relativa ai mutui e prestiti;
  • il tasso agevolato applicato ai dipendenti, se inferiore al costo aziendale.

La circolare precisa che, su questo punto, saranno emanate istruzioni successive per chiarire i criteri di applicazione della norma.

Massimale annuo della base contributiva pensionabile

Il comma 18 introduce inoltre, per i lavoratori privi di anzianità contributiva che si iscrivano dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che esercitino l'opzione per il sistema contributivo ai sensi del comma 23 dell'art. 1, un massimale annuo della base contributiva pensionabile pari a lire 132 milioni.

Il massimale:

  • si applica ai periodi contributivi e alle quote di pensione successivi alla prima assunzione o alla data di esercizio dell'opzione;
  • è rivalutato annualmente sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

La circolare rinvia a una successiva specifica istruzione per l'illustrazione dettagliata della disposizione e per il coordinamento con le altre norme della legge n. 335/1995, in particolare quelle dell'art. 3 sul riequilibrio delle gestioni.

Punti principali

Finalità della riforma e superamento del principio di onnicomprensività

La legge n. 335/1995 interviene sull'art. 12 della legge n. 153/1969 per alleggerire il carico contributivo su alcune utilità riconosciute dal datore di lavoro ai dipendenti, non strettamente collegate alla prestazione lavorativa. La circolare evidenzia che tali benefit, in precedenza ricondotti all'imponibile contributivo secondo il principio di onnicomprensività, vengono ora esclusi o limitati espressamente dal legislatore.

Esonero per colonie climatiche e borse di studio

Dal periodo di paga in corso al 17 agosto 1995 sono escluse dalla retribuzione imponibile le spese per colonie climatiche a favore dei figli dei dipendenti e le borse di studio erogate ai figli dei dipendenti che abbiano superato con profitto l'anno scolastico; per gli studenti universitari è richiesta la regolarità con gli esami dell'anno accademico. Per queste ultime, fino al periodo di paga di luglio 1995 continua ad applicarsi la circolare n. 470/1978. La circolare precisa che il superamento con profitto esclude i promossi con obbligo di frequenza di corsi di recupero e che la regolarità negli esami comprende anche le variazioni ai piani di studio.

Circoli aziendali, asili nido, spacci e bar aziendali

Sono esonerate dalla contribuzione le spese del datore di lavoro per il finanziamento di circoli aziendali con finalità sportive, ricreative e culturali, per il funzionamento di asili nido aziendali e per spacci e bar aziendali. È così superata la precedente disciplina della circolare n. 161/1991 per i versamenti a organismi con compiti ricreativi e culturali, come i CRAL.

Efficacia retroattiva e salvaguardia di versamenti e prestazioni

Il comma 17 estende l'applicazione delle disposizioni relative alle lettere c), d) ed e) e quella del comma 16 anche ai periodi di paga anteriori all'entrata in vigore della legge. Restano però validi i versamenti già effettuati e le prestazioni previdenziali e assistenziali già erogate. La retroattività non riguarda la lettera f), per la quale continua ad applicarsi la disciplina precedente fino al periodo di paga di luglio 1995.

Azionariato dei dipendenti e assegnazione di azioni a prezzo agevolato

Per le azioni assegnate ai dipendenti a prezzo agevolato rispetto al valore di mercato, non concorre all'imponibile contributivo la differenza tra prezzo di mercato e prezzo agevolato. La norma chiarisce la disciplina dell'azionariato diffuso dei dipendenti e si applica anche ai periodi di paga precedenti all'entrata in vigore della legge, con la medesima salvaguardia dei versamenti già effettuati e delle prestazioni già erogate.

Generi in natura prodotti dall'azienda e ceduti ai dipendenti

Dal periodo di paga in corso al 17 agosto 1995, per i beni in natura prodotti dall'azienda e ceduti ai dipendenti, l'esonero contributivo opera solo fino al 50% del prezzo praticato dal produttore al grossista; l'imponibile è dato dalla differenza tra tale soglia e quanto effettivamente pagato dal lavoratore, se il prezzo praticato è inferiore. La circolare precisa che la norma non è retroattiva e che fino a luglio 1995 continua ad applicarsi la circolare n. 227/1992. Restano invece immutate le regole per generi come luce, acqua, gas e telefono, la cui base imponibile continua a essere il prezzo di mercato.

Indennità di servizio all'estero del personale ICE

Il comma 16 esclude dalla contribuzione previdenziale e assistenziale, per la parte eccedente l'indennità integrativa speciale, l'indennità di servizio all'estero corrisposta al personale dell'Istituto nazionale per il commercio estero. Anche tale disposizione, per effetto del comma 17, opera per i periodi di paga precedenti l'entrata in vigore della legge, fatti salvi i versamenti e le prestazioni già consolidate.

Mutui e prestiti concessi ai dipendenti

A decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore della legge, rientra nella retribuzione imponibile il 50% della differenza tra il costo aziendale della provvista relativa ai mutui e prestiti concessi dal datore di lavoro e il tasso agevolato applicato ai dipendenti, se inferiore al costo aziendale. La circolare non fornisce istruzioni applicative definitive e rinvia ad approfondimenti successivi.

Massimale contributivo per nuovi iscritti e optanti per il sistema contributivo

Per i lavoratori privi di anzianità contributiva che si iscrivono dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che optano per il sistema contributivo è previsto un massimale annuo della base contributiva pensionabile di lire 132 milioni, rivalutato annualmente ISTAT. La norma opera sui periodi contributivi e sulle quote di pensione successivi alla prima assunzione o all'esercizio dell'opzione; la circolare rinvia a una successiva istruzione specifica, anche in coordinamento con le norme dell'art. 3 della legge n. 335/1995.

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