Salta al contenuto
Circolare

Circolare numero 248 del 20-9-1995

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare trasmette le tabelle dei salari medi provinciali degli operai agricoli a tempo determinato, determinate dai decreti ministeriali ex art. 28 del D.P.R. n. 488/1968 e valide per l’anno 1995 ai fini contributivi e previdenziali. Sulla base di tali retribuzioni sono stati calcolati anche gli importi dei versamenti integrativi per il 1995, pari ai contributi obbligatori dell’anno di riferimento. Vengono inoltre richiamate le modalità di versamento dei contributi integrativi per O.T.D., compartecipanti familiari e piccoli coloni, nonché le modalità di determinazione per gli operai a tempo indeterminato tramite retribuzioni effettive e relativa documentazione assicurativa.

Trasmissione salari medi agricoli 1995 e tabelle contributi volontari integrativi

Trasmissione dei salari medi agricoli 1995 e dei contributi integrativi

La circolare comunica l’aggiornamento dei salari medi provinciali degli operai agricoli a tempo determinato per l’anno 1995, in attuazione dei decreti ministeriali previsti dall’art. 28, comma 1, del D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488. Tali valori sono utilizzati per il calcolo dei contributi assicurativi e previdenziali e per la determinazione della misura delle prestazioni. La stessa circolare trasmette anche le tabelle degli importi dei versamenti integrativi per il 1995.

Ambito di applicazione e finalità

I decreti ministeriali richiamati hanno determinato le nuove retribuzioni giornaliere degli operai agricoli a tempo determinato valide per il 1995. Le sedi devono fare riferimento alla tabella allegata per individuare i salari medi provinciali applicabili nelle province interessate. Su tale base sono stati determinati anche gli importi dei versamenti integrativi, riportati in una seconda tabella.

Importi dei versamenti integrativi

La circolare precisa che gli importi dei versamenti integrativi per il 1995 coincidono con i contributi obbligatori in vigore nell’anno al quale i versamenti si riferiscono. Pertanto, la tabella allegata costituisce il riferimento operativo per la quantificazione degli importi dovuti a titolo di integrazione contributiva per il periodo considerato.

Soggetti tenuti al versamento

Richiamando quanto già chiarito nella circolare n. 1308 R.C.V. dell’11 maggio 1985, la circolare ribadisce che i contributi integrativi risultanti dalla tabella devono essere versati dagli operai agricoli a tempo determinato, dai compartecipanti familiari e dai piccoli coloni. Per queste categorie il calcolo avviene direttamente sulla base delle retribuzioni medie provinciali pubblicate.

Operai agricoli a tempo indeterminato

Per gli operai agricoli a tempo indeterminato, invece, la circolare stabilisce che le sedi devono determinare direttamente l’importo dei contributi integrativi sulla base delle retribuzioni effettivamente percepite. Le retribuzioni possono essere rilevate:

  • dalle certificazioni annuali Modd. L-OTI previste dall’art. 4 del decreto interministeriale 2 giugno 1982, che costituiscono gli atti costitutivi della posizione assicurativa degli operai agricoli a tempo indeterminato e riepilogano, per ciascun anno, i dati occupazionali e retributivi derivanti dalle denunce aziendali trimestrali e dagli accertamenti d’ufficio;
  • dagli eventuali Modd. ACC.1/OTI - sost. allegati alle domande di integrazione.

Continuità degli adempimenti dopo il trasferimento delle funzioni SCAU

La circolare richiama infine il trasferimento all’INPS, con decorrenza 1° luglio 1995, delle funzioni dello SCAU. Poiché tra tali funzioni rientrava la predisposizione della certificazione annuale e dell’atto costitutivo della posizione assicurativa degli operai agricoli a tempo indeterminato, i responsabili degli uffici del servizio soppresso devono garantire la continuità degli adempimenti, in particolare per quanto riguarda la certificazione annuale dei dati occupazionali e retributivi di ciascun lavoratore a tempo indeterminato.

Tabelle allegate

La circolare include, come allegato, l’elenco dei salari medi degli operai agricoli a tempo determinato per provincia. Tali valori costituiscono il riferimento operativo per il calcolo dei contributi e delle integrazioni dovute per il 1995.

Punti principali

Aggiornamento delle retribuzioni medie provinciali per il 1995

Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha emanato i decreti previsti dall’art. 28 del D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, con i quali sono state determinate le nuove retribuzioni giornaliere degli operai agricoli a tempo determinato da applicare per l’anno 1995. Tali valori servono per il calcolo dei contributi assicurativi e previdenziali e per la determinazione della misura delle prestazioni. Le sedi INPS possono ricavare dall’apposita tabella allegata i salari medi provinciali dei lavoratori interessati.

Importi dei versamenti integrativi per il 1995

Sulla base delle nuove retribuzioni medie provinciali sono stati calcolati gli importi dei versamenti integrativi relativi al 1995, riportati in una seconda tabella allegata. La circolare precisa che questi importi coincidono con i contributi obbligatori in vigore nell’anno cui i versamenti integrativi si riferiscono.

Soggetti tenuti al versamento dei contributi integrativi

Si richiama quanto già precisato nella circolare n. 1308 R.C.V. dell’11 maggio 1985: i contributi integrativi risultanti dalla tabella devono essere versati dagli operai agricoli a tempo determinato, dai compartecipanti familiari e dai piccoli coloni.

Operai agricoli a tempo indeterminato: calcolo sui redditi effettivi

Per gli operai agricoli a tempo indeterminato le sedi devono determinare direttamente l’importo dei contributi integrativi sulla base delle retribuzioni effettivamente percepite. Tali retribuzioni possono essere desunte dalle certificazioni annuali Modd. L-OTI, previste dall’art. 4 del decreto interministeriale 2 giugno 1982, che costituiscono gli atti costitutivi della posizione assicurativa e riepilogano, per ciascun anno, i dati occupazionali e retributivi risultanti dalle denunce aziendali trimestrali e dagli accertamenti d’ufficio. Possono inoltre essere utilizzati gli eventuali Modd. ACC.1/OTI - sost. allegati alle domande di integrazione.

Trasferimento delle funzioni SCAU all’INPS dal 1° luglio 1995

La circolare segnala che, a decorrere dal 1° luglio 1995, le funzioni dello SCAU sono trasferite all’INPS. Poiché tra tali funzioni rientrava anche la predisposizione dell’atto costitutivo della posizione assicurativa degli operai a tempo indeterminato e la successiva trasmissione all’INPS e all’INAIL entro il 31 maggio dell’anno successivo, i responsabili degli uffici del servizio soppresso devono assicurare la continuità degli adempimenti, in particolare per la certificazione annuale dei dati occupazionali e retributivi.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.