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Circolare

Circolare numero 31 del 21-09-1995 enpals

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare richiama l’agevolazione prevista dall’art. 8, comma 2, della legge n. 407/1990 per le imprese operanti in specifiche circoscrizioni con elevata disoccupazione, con riferimento all’anno 1995. Per l’Umbria, il decreto ministeriale 25 luglio 1995 individua Terni e Amelia (Terni) come aree interessate. Nelle stesse circoscrizioni l’assunzione con contratto di formazione e lavoro è ammessa fino a 32 anni. Le imprese che dal 1° gennaio 1995 hanno applicato aliquote contributive diverse devono presentare mod. 031/R di variazione per i periodi di paga da gennaio a settembre 1995; i crediti contributivi possono essere compensati con il codice causale 128 nella denuncia di ottobre 1995, con versamento in scadenza il 20 novembre 1995. Per le imprese cessate è richiesto anche il rimborso alla competente Sede di Roma. Per il 1995 il contributo datoriale IVS è pari a lire 4.160 settimanali, cioè lire 693 giornaliere, e l’agevolazione vale per le assunzioni con decorrenza nel 1995 per tutta la durata del contratto.

Agevolazioni contributive per contratti di formazione e lavoro nelle circoscrizioni umbre individuate per il 1995

Agevolazioni contributive per i contratti di formazione e lavoro nelle circoscrizioni umbre per il 1995

La circolare richiama l’applicazione dell’agevolazione contributiva prevista per i contratti di formazione e lavoro nelle circoscrizioni che, per l’anno di riferimento, presentano un rapporto tra iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e popolazione in età lavorativa superiore alla media nazionale. Nel caso esaminato, il decreto ministeriale del 25 luglio 1995 individua per la regione Umbria le circoscrizioni di Terni e Amelia (Terni).

Quadro normativo di riferimento

La disciplina richiamata è quella dell’art. 8, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, che prevede, per le imprese operanti nelle circoscrizioni individuate, una quota dei contributi previdenziali e assistenziali dovuta in misura fissa, pari a quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25 e successive modificazioni. La circolare ricorda inoltre che, nelle stesse circoscrizioni, l’assunzione con contratto di formazione e lavoro è ammessa fino al compimento dei 32 anni, ai sensi del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito dalla legge 1 giugno 1991, n. 169.

Circoscrizioni interessate

Per il 1995, il decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 25 luglio 1995, pubblicato nella G.U. n. 201 del 29 agosto 1995, ha individuato le seguenti circoscrizioni umbre beneficiarie:

  • sezione circoscrizionale di Terni;
  • sezione circoscrizionale di Amelia (Terni).

Regolarizzazione delle posizioni contributive

Le imprese che, a decorrere dal 1° gennaio 1995, abbiano versato contributi con aliquota diversa da quella agevolata devono regolarizzare la posizione mediante la presentazione dei modelli 031/R di variazione, riferiti ai periodi di paga compresi tra il 1° gennaio 1995 e il 30 settembre 1995. Le eventuali differenze contributive a credito possono essere compensate in sede di denuncia utilizzando il codice causale 128, da riportare nell’apposito spazio del mod. 031/R.

La compensazione va effettuata in occasione degli adempimenti relativi al mese di ottobre 1995, il cui versamento è indicato con scadenza al 20 novembre 1995.

Ipotesi di imprese cessate

Qualora le imprese interessate ai conguagli a credito abbiano cessato l’attività, la circolare richiede, oltre ai modelli 031/R di variazione, anche la presentazione di una formale domanda di rimborso dei contributi eccedenti alla Sede dell’Ente di Roma competente per territorio.

Importi applicabili nel 1995

Ai fini del versamento della quota contributiva, per l’anno 1995 il contributo a carico del datore di lavoro, limitatamente all’assicurazione IVS amministrata dall’Ente, è determinato in lire 4.160 settimanali, equivalenti a lire 693 giornaliere.

Durata dell’agevolazione

La circolare precisa che il beneficio spetta per le assunzioni aventi decorrenza nell’anno 1995 e si protrae per tutta la durata del contratto di formazione e lavoro, anche se quest’ultimo scade in un anno successivo in cui non risulti più la medesima situazione occupazionale.

Punti principali

Base normativa dell’agevolazione

L’art. 8, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, prevede che nelle circoscrizioni con rapporto tra iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e popolazione residente in età lavorativa superiore alla media nazionale, la quota dei contributi previdenziali e assistenziali per i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro sia dovuta in misura fissa, pari a quella prevista per gli apprendisti dalla legge n. 25/1955 e successive modificazioni.

Individuazione delle circoscrizioni per il 1995

Il decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 25 luglio 1995, pubblicato nella G.U. n. 201 del 29 agosto 1995, ha individuato per l’Umbria le circoscrizioni beneficiarie dell’agevolazione: sezione circoscrizionale di Terni e sezione circoscrizionale di Amelia (Terni).

Età massima per l’assunzione con CFL nelle aree interessate

Nelle circoscrizioni indicate, ai sensi del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito dalla legge 1 giugno 1991, n. 169, l’assunzione con contratto di formazione e lavoro è consentita fino al compimento del 32° anno di età.

Regolarizzazione delle denunce contributive

Le imprese operanti nelle circoscrizioni interessate che, a partire dal 1° gennaio 1995, abbiano assolto gli adempimenti contributivi con aliquota diversa da quella agevolata devono presentare modelli 031/R di variazione per i periodi di paga compresi tra il 1° gennaio 1995 e il 30 settembre 1995.

Compensazione dei crediti contributivi

Le eventuali differenze contributive a credito possono essere portate in detrazione utilizzando il codice causale 128, da indicare nello spazio apposito del mod. 031/R, in occasione degli adempimenti relativi al mese di ottobre 1995, il cui versamento scade il 20 novembre 1995.

Rimborso per imprese cessate

Se le imprese che risultano a credito hanno cessato l’attività, oltre ai modelli 031/R di variazione devono presentare una formale richiesta di rimborso dei contributi eccedenti alla Sede dell’Ente di Roma competente per territorio.

Importo del contributo datoriale per il 1995

Per l’anno 1995, limitatamente all’assicurazione IVS amministrata dall’Ente, il contributo a carico del datore di lavoro è fissato in lire 4.160 settimanali, pari a lire 693 giornaliere.

Decorrenza e durata dell’agevolazione

L’agevolazione compete per le assunzioni con decorrenza nell’anno 1995 e si applica per l’intera durata del contratto di formazione e lavoro, anche se il contratto scade in un anno successivo nel quale non permanga la medesima situazione occupazionale.

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