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Circolare

Circolare numero 245 del 15-9-1995

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare individua le circoscrizioni di Sarzana, Terni e Amelia ai fini del versamento del contributo ridotto per i lavoratori assunti nel 1995 con contratto di formazione e lavoro nelle imprese operanti in tali aree. Definisce poi le modalità operative di codifica, compilazione dei modelli DM10/2 e DM10/S, nonché il recupero delle differenze contributive versate in eccesso per i mesi precedenti. Fornisce inoltre istruzioni specifiche per i datori di lavoro con personale iscritto ai Fondi elettrici, telefonici, enti pubblici creditizi e al Fondo autoferrotranvieri/trasporti, inclusi importi, codici e termini di conguaglio.

Agevolazioni contributive per CFL 1995 in Liguria e Umbria e istruzioni per Fondi speciali

Agevolazioni contributive per contratti di formazione e lavoro in Liguria e Umbria

La circolare disciplina l’applicazione del contributo ridotto, corrispondente a quello previsto per gli apprendisti, per le imprese operanti in specifiche circoscrizioni della Liguria e dell’Umbria ai fini dei lavoratori assunti nel 1995 con contratto di formazione e lavoro. Vengono inoltre fornite istruzioni operative per la codifica aziendale, per la compilazione delle denunce contributive e per il recupero delle differenze eventualmente versate in eccedenza nei mesi precedenti.

Individuazione delle circoscrizioni agevolate

Con il D.M. 17 luglio 1995 e con il D.M. 25 luglio 1995 sono state individuate le circoscrizioni territoriali che presentano un rapporto tra iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e popolazione residente in età da lavoro superiore alla media nazionale. Le aree indicate sono:

  • Sarzana, per la Regione Liguria;
  • Terni e Amelia, per la Regione Umbria.

Per i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro dal 1 gennaio 1995 al 31 dicembre 1995, la quota dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuta dalle imprese operanti in tali circoscrizioni, per la parte a carico del datore di lavoro, è stabilita in misura fissa pari a quella prevista per gli apprendisti ai sensi della legge n. 25/1955.

Soggetti beneficiari e durata del beneficio

La circolare precisa che l’agevolazione spetta esclusivamente alle imprese e non agli altri datori di lavoro ammessi alla stipula dei contratti di formazione e lavoro. Il beneficio compete per le assunzioni aventi decorrenza nell’anno 1995 e permane per tutta la durata del contratto, anche se la scadenza intervenga in un anno successivo in cui non sussista più la medesima situazione occupazionale.

Codifica delle aziende

Le Sedi devono attribuire alle imprese aventi titolo il codice di autorizzazione "5Y", avente il significato di impresa operante in circoscrizione con rapporto tra iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e popolazione residente in età da lavoro superiore alla media nazionale.

Adempimenti dei datori di lavoro

Per il versamento dei contributi nella misura corrispondente a quella prevista per gli apprendisti, le imprese devono attenersi alle modalità di compilazione dei modelli contributivi indicate dalla circolare.

Nel modello DM10/2 devono essere versate:

  • la quota dei contributi previdenziali a carico del lavoratore, pari all’8,34%;
  • l’eventuale contributo CIGS, pari allo 0,30%;
  • il contributo Gescal a carico del lavoratore, pari allo 0,35%;
  • il contributo fisso settimanale a carico del datore di lavoro, pari a L. 4.532 comprensivo della quota INAIL, ovvero L. 4.352 senza la quota INAIL.

Per tali adempimenti si richiamano le istruzioni contenute nel manuale DM10/89, integrate dal messaggio n. 3804 del 18 febbraio 1993, nonché i codici 153, 253, O53, Y53, S140, S150 e S142 e le ulteriori istruzioni del manuale alle pagine indicate.

Nel modello DM10/S devono essere versati:

  • il contributo sanitario a carico del lavoratore, pari all’1%;
  • il contributo fisso per le prestazioni del Servizio sanitario a carico del datore di lavoro, pari a L. 240 settimanali.

Per questa parte la circolare rinvia alla circolare n. 53 del 26 febbraio 1993.

Recupero delle differenze contributive già versate

Le imprese diverse da quelle artigiane, che nel periodo precedente ai decreti avevano già usufruito delle riduzioni dell’art. 8, commi 1 o 3, della legge n. 407/1990, possono recuperare le differenze contributive versate in eccesso con le denunce relative ai mesi di settembre, ottobre o novembre 1995. Le scadenze per la presentazione sono rispettivamente:

  • 20 ottobre 1995;
  • 20 novembre 1995;
  • 20 dicembre 1995.

Il recupero dei contributi previdenziali, assistenziali, malattia, maternità e Gescal va esposto nel quadro D del DM10/2, in uno dei righi in bianco, con il codice "L176" e la dicitura "REC art. 8, c.2 L. 407/90". Le differenze relative ai contributi per il Servizio sanitario vanno invece detratte dall’importo dei contributi sanitari dovuti per la regione di competenza. Se il credito residuo dell’azienda eccede i contributi sanitari da versare, il rimborso deve essere richiesto con il modello DM10/V secondo la procedura prevista per le regolarizzazioni dei contributi sanitari.

Ai fini del calcolo, dalla contribuzione versata per i periodi pregressi occorre sottrarre il contributo datoriale dovuto nella misura fissa prevista per gli apprendisti. In concreto:

  • la quota settimanale di L. 4.532, oppure L. 4.352 senza quota INAIL, si detrae dall’importo da conguagliare con il codice L176;
  • la quota di L. 240 settimanali si detrae dai contributi sanitari da recuperare;
  • non si effettua alcun conguaglio sulla quota a carico del lavoratore, che resta invariata.

Aziende con personale iscritto ai Fondi elettrici, telefonici e agli enti creditizi

Per i datori di lavoro con personale iscritto al Fondo di previdenza per i dipendenti delle aziende elettriche private, al Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di telefonia e alla Gestione speciale A.G.O. degli enti creditizi, la circolare indica specifiche misure contributive.

La quota a carico del lavoratore è pari a:

  • 7,103% per il Fondo elettrici;
  • 6,647% per il Fondo telefonici, comprensiva dello 0,35% per Gescal;
  • 8,34% per la Gestione speciale degli enti creditizi.

Il contributo fisso settimanale a carico del datore di lavoro per tali gestioni è pari a L. 4.150. Per la compilazione del DM10/2 si richiamano le istruzioni contenute nelle circolari n. 271 del 29 dicembre 1989, per elettrici e telefonici, e n. 6 dell’8 gennaio 1991, per gli enti creditizi.

Le contribuzioni minori sono dovute nelle seguenti misure:

  • 0,35% per Gescal nel Fondo elettrici;
  • 0,30% per CIGS, ove dovuta, nel Fondo elettrici;
  • 0,30% per CIGS, ove dovuta, nel Fondo telefonici;
  • 0,35% per Gescal nella Gestione speciale enti creditizi.

La quota del contributo fisso settimanale a carico del datore di lavoro per Tbc, CUAF e maternità è pari a L. 382 con quota INAIL, ovvero L. 202 senza quota INAIL. Per tali contribuzioni minori e per i contributi sanitari si applicano le modalità previste per la generalità dei datori di lavoro.

Le differenze pregresse relative ai Fondi devono essere recuperate nel quadro D del DM10/2 con i seguenti codici e diciture:

  • "L168" per il personale iscritto al Fondo elettrici, con la dicitura "REC. F.P. art. 8, c.2 L. 407/90";
  • "L169" per il personale iscritto al Fondo telefonici, con la medesima dicitura;
  • "B102" per il personale iscritto alla Gestione speciale degli enti creditizi, con la dicitura "REC. G.S. art. 8, c. 2, Legge 407/90".

Per il recupero delle eventuali differenze relative alle contribuzioni minori e ai contributi per il Servizio sanitario si seguono le stesse modalità previste per la generalità dei datori di lavoro. Anche in questo caso, ai fini del calcolo, dalla contribuzione versata per i periodi pregressi va sottratto il contributo fisso datoriale di L. 4.150, mentre la quota di L. 382 o L. 202 va detratta dall’importo da conguagliare con il codice L176 e la quota di L. 240 dai contributi sanitari da recuperare. Nessun conguaglio è ammesso sulla quota contributiva a carico del lavoratore.

Aziende con personale iscritto al Fondo addetti ai pubblici servizi di trasporto

Le istruzioni riguardano i datori di lavoro che occupano lavoratori già assunti con contratto di formazione e lavoro e il cui rapporto sia stato trasformato a tempo indeterminato durante la durata del contratto stesso, in coerenza con quanto precisato dalla circolare n. 249 del 5 novembre 1993.

La quota contributiva a carico del lavoratore dovuta al Fondo è pari all’11,119%, comprensiva dello 0,35% per Gescal. Restano dovuti anche:

  • il contributo fisso settimanale al Fondo, pari a L. 4.150;
  • i contributi per le gestioni minori, pari a L. 382 settimanali con quota INAIL o L. 202 senza quota INAIL;
  • i contributi per il Servizio sanitario, pari all’1% a carico del lavoratore e L. 240 a carico del datore di lavoro.

Per le modalità di versamento si rinvia alla lettera A) del paragrafo "FONDO AUTOFERROTRANVIERI" della circolare n. 249.

Il recupero delle differenze pregresse va esposto nel quadro D del DM10/2 con il codice "L201" e la dicitura "REC. F.P. art. 8, c. 2 L. 407/90". Possono essere utilizzate le denunce relative ai mesi di settembre, ottobre e novembre 1995, con presentazione entro il 20 ottobre, il 20 novembre e il 20 dicembre 1995.

Per le eventuali differenze relative alle contribuzioni minori e ai contributi sanitari si applicano le modalità già previste per la generalità dei datori di lavoro. In sede di calcolo del recupero, la quota di L. 4.150 per il Fondo trasporti, la quota di L. 382 o L. 202 per le gestioni minori e la quota di L. 240 per il Servizio sanitario devono essere sottratte dagli importi da conguagliare. Anche per questa fattispecie non deve essere operato alcun conguaglio sulla quota contributiva a carico del lavoratore.

Punti principali

Individuazione delle circoscrizioni agevolate

Vengono richiamati il D.M. 17 luglio 1995 e il D.M. 25 luglio 1995, che individuano le circoscrizioni della Liguria e dell’Umbria con rapporto tra iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e popolazione residente in età da lavoro superiore alla media nazionale. Le aree interessate sono Sarzana per la Liguria, e Terni e Amelia per l’Umbria. Per i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro dal 1 gennaio 1995 al 31 dicembre 1995, le imprese operanti in tali circoscrizioni versano, per la quota datoriale, un contributo in misura fissa corrispondente a quello previsto per gli apprendisti.

Soggetti beneficiari e durata dell’agevolazione

L’agevolazione spetta esclusivamente alle imprese e non agli altri datori di lavoro ammessi alla stipula dei contratti di formazione e lavoro. Il beneficio riguarda le assunzioni con decorrenza nell’anno 1995 e continua per tutta la durata del contratto di formazione e lavoro, anche se la scadenza avvenga in un anno successivo in cui la situazione occupazionale non sia più la stessa.

Codifica aziendale e adempimenti DM10/2 e DM10/S

Le Sedi devono attribuire alle imprese aventi diritto il codice di autorizzazione "5Y", che identifica l’impresa operante in circoscrizione con rapporto occupazionale superiore alla media nazionale. Per il DM10/2, relativamente a quota lavoratore IVS pari all’8,34%, eventuale CIGS allo 0,30%, Gescal allo 0,35% e contributo fisso datoriale settimanale di L. 4.532 comprensivo della quota INAIL ovvero L. 4.352 senza quota INAIL, si rinvia alle istruzioni del manuale DM10/89 integrate dal messaggio n. 3804 del 18 febbraio 1993. Per il DM10/S, relativo al contributo sanitario a carico del lavoratore pari all’1% e al contributo fisso datoriale di L. 240 settimanali, valgono le istruzioni della circolare n. 53 del 26 febbraio 1993.

Recupero delle differenze contributive per i mesi precedenti

Le imprese non artigiane che, prima dell’emanazione dei decreti, abbiano applicato le riduzioni di cui all’art. 8, commi 1 o 3, della legge n. 407/1990 possono recuperare le differenze contributive versate in eccedenza con le denunce DM10 relative a settembre, ottobre o novembre 1995, da presentare rispettivamente entro il 20 ottobre, 20 novembre e 20 dicembre 1995. Il recupero dei contributi previdenziali, assistenziali, malattia, maternità e Gescal avviene nel quadro D del DM10/2 con il codice "L176" e la dicitura "REC art. 8, c.2 L. 407/90". Le differenze relative al Servizio sanitario vanno detratte dai contributi sanitari dovuti per la regione competente; se il credito eccede tali contributi, il rimborso va richiesto con DM10/V secondo la procedura per le regolarizzazioni sanitarie.

Criteri di calcolo del conguaglio

Nella determinazione delle differenze da recuperare, dai contributi versati per i periodi pregressi occorre sottrarre i contributi datorali dovuti nella misura fissa prevista per gli apprendisti. In particolare, la quota settimanale di L. 4.532 o L. 4.352 si detrarrà dall’importo con codice L176, mentre la quota di L. 240 per il Servizio sanitario si porterà in detrazione dai contributi sanitari da recuperare. Non deve essere effettuato alcun conguaglio sulla quota contributiva a carico del lavoratore, che resta quella ordinaria.

Istruzioni per aziende con personale iscritto a fondi speciali

Per i datori di lavoro con personale iscritto al Fondo elettrici, al Fondo telefonici e alla Gestione speciale enti creditizi, la quota a carico del lavoratore è pari rispettivamente al 7,103%, al 6,647% comprensivo dello 0,35% per Gescal, e all’8,34%; il contributo fisso datoriale settimanale è di L. 4.150. Le contribuzioni minori sono dovute nelle misure di 0,35% per Gescal e 0,30% per CIGS, a seconda del fondo. Le differenze pregresse si recuperano nel quadro D con i codici "L168" e "L169" per elettrici e telefonici, e "B102" per la Gestione speciale enti creditizi, usando le denunce dei mesi di settembre, ottobre e novembre 1995.

Contributi minori e sanitario per i fondi speciali

Per i fondi speciali, le contribuzioni minori e i contributi per le prestazioni del Servizio sanitario seguono le stesse modalità previste per la generalità dei datori di lavoro. Ai fini del calcolo, la quota fissa datoriale di L. 4.150 va detratta dall’importo da conguagliare con i codici specifici dei fondi, la quota di L. 382 o L. 202 dalle differenze da recuperare con il codice L176, e la quota di L. 240 dal recupero dei contributi sanitari. Anche in questo caso non si effettua alcun conguaglio sulla quota a carico del lavoratore.

Istruzioni per il Fondo addetti ai pubblici servizi di trasporto

Per i datori di lavoro che occupano lavoratori già assunti con CFL e poi trasformati a tempo indeterminato durante la durata del contratto, la quota a carico del lavoratore al Fondo trasporti è pari all’11,119% comprensiva dello 0,35% per Gescal. Si applicano inoltre il contributo fisso di L. 4.150 settimanali per il Fondo, le quote per le gestioni minori di L. 382 o L. 202 e quelle del Servizio sanitario (1% lavoratore e L. 240 datore). Il recupero delle differenze pregresse si effettua nel DM10/2 con il codice "L201" e la dicitura "REC. F.P. art. 8, c. 2 L. 407/90", utilizzando le denunce di settembre, ottobre e novembre 1995 entro i termini indicati.

Conguaglio per il Fondo trasporti e regole di calcolo

Per il Fondo trasporti, dal recupero vanno sottratti il contributo fisso di L. 4.150 destinato al Fondo, la quota di L. 382 o L. 202 per le gestioni minori e la quota di L. 240 per il Servizio sanitario. Le eventuali differenze sulle contribuzioni minori e sanitarie seguono le modalità già previste per la generalità dei datori di lavoro. Anche qui resta invariata la quota contributiva a carico del lavoratore, che non è oggetto di conguaglio.

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