Sentenza del 06/03/2015 n. 4587 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Calabria che aveva dichiarato inammissibile il suo appello relativo ad accertamenti IRPEF e ILOR per gli anni 1994-1995. La CTR aveva ritenuto invalida la sottoscrizione dell'appello, perché non proveniente dal direttore o da un funzionario munito di delega specifica, e aveva considerato non provata la notificazione dell'atto al contribuente o al suo procuratore domiciliatario. L'Agenzia ha sostenuto che il funzionario preposto al reparto competente è validamente legittimato a sottoscrivere l'appello anche senza una delega specifica e che l'eventuale nullità della notificazione era stata sanata dalla costituzione del contribuente. Il contribuente, con ricorso incidentale, ha dedotto l'inammissibilità dell'appello per mancata produzione dell'autorizzazione prevista dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 52, comma 2.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il terzo motivo del ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate, ha dichiarato assorbito il secondo motivo e ha rigettato il ricorso incidentale del contribuente. Ha stabilito che il funzionario preposto al reparto competente si presume munito di una delega generale alla sottoscrizione dell'appello, salvo che venga provata la sua estraneità all'ufficio o l'usurpazione del potere di impugnare. Ha inoltre ritenuto che l'eventuale nullità della notificazione dell'appello fosse sanata dalla costituzione del contribuente nel giudizio. Quanto all'autorizzazione prevista dall'art. 52, comma 2, la Corte ha chiarito che tale requisito non è più applicabile agli uffici delle Agenzie fiscali dopo la loro istituzione. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR della Calabria, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 10 e 11
Riconoscono la qualità di parte processuale e la capacità di stare in giudizio all'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate, rappresentato dal direttore o da altra persona preposta al reparto competente.
Il funzionario preposto al reparto competente è considerato titolare di una delega generale a rappresentare l'ufficio e a sottoscrivere l'appello, senza necessità di esibire una delega specifica, salvo contestazione e prova della sua estraneità all'ufficio o dell'usurpazione del potere di impugnazione.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 22 e 53
Le regole sulla notificazione e sulla costituzione nel giudizio di appello devono essere applicate tenendo conto della sanatoria degli eventuali vizi notificatori quando il destinatario si costituisce in giudizio e dimostra di aver conosciuto l'atto.
Art. 156 c.p.c.
La nullità della notificazione è sanata dal raggiungimento dello scopo dell'atto, in particolare quando il destinatario si costituisce nel giudizio.
Art. 24 Cost.
Le norme processuali devono essere interpretate in modo da garantire il diritto di difesa, evitando pronunce di inammissibilità fondate su formalità che non abbiano concretamente compromesso la conoscenza dell'atto o la possibilità di difendersi.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 52, comma 2
L'obbligo di autorizzazione preventiva per la proposizione dell'appello, riferito ai precedenti uffici ministeriali, non è applicabile alle Agenzie fiscali dopo la loro istituzione e l'operatività della relativa disciplina organizzativa.
D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, art. 57, e D.M. 28 dicembre 2000
La riorganizzazione dell'amministrazione finanziaria ha attribuito alle Agenzie fiscali le funzioni, i poteri e i rapporti giuridici già spettanti agli organi ministeriali, rendendo non più attuale il requisito autorizzatorio previsto per questi ultimi.
Art. 291 c.p.c.
In caso di nullità della notificazione, il giudice può disporne la rinnovazione; tuttavia, nel caso esaminato, la costituzione del contribuente ha già sanato il vizio.
Massime di principio
- Nel processo tributario, l'appello sottoscritto dal funzionario preposto al reparto competente dell'Agenzia delle Entrate è normalmente valido anche senza una delega specifica allegata, salvo che la controparte contesti e dimostri l'estraneità del firmatario all'ufficio o l'assenza del suo potere di impugnazione.
- Un vizio o un'omissione nella notificazione dell'appello può essere sanato dalla costituzione della parte destinataria, perché tale comportamento dimostra il raggiungimento dello scopo della notificazione e l'effettiva conoscenza dell'atto.
- La costituzione della parte destinataria impedisce, di regola, di dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione per irregolarità formali della notifica, quando non sia stato leso concretamente il diritto di difesa.
- I requisiti processuali previsti per i vecchi uffici ministeriali non possono essere automaticamente estesi alle Agenzie fiscali, che operano secondo la propria disciplina organizzativa.
- Le eccezioni di inammissibilità devono essere valutate alla luce della loro concreta incidenza sul contraddittorio e sul diritto di difesa, privilegiando la validità dell'atto quando la sua provenienza, conoscenza e finalità processuale risultino comunque certe.
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