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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10933/2026 del 23/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del 28 ottobre 2025 con cui il Tribunale di Sorveglianza di Firenze aveva revocato la misura alternativa dell'affidamento in prova al Servizio Sociale concessa a Claudio Madem Catalin con provvedimento del 4 giugno 2024, con efficacia a far data dal 22 settembre 2025. Il ricorso, sottoscritto dall'Avv. Simone Lepore, deduceva un unico motivo di doglianza basato sull'inosservanza o erronea applicazione della legge penale e di altre norme rilevanti, ai sensi dell'art. 606, primo comma, lett. b) c.p.p., in relazione agli artt. 47 ter e 50 della legge 26 luglio 1975, n. 354.

La decisione

La Corte dichiara il ricorso inammissibile per intervenuta rinuncia all'impugnazione depositata dal ricorrente il 11 febbraio 2026, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d) c.p.p. Conseguentemente il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e ad una sanzione pecuniaria di euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende, con richiamo all'art. 616 c.p.p. (la Corte osserva che l'applicazione della sanzione non distingue tra le diverse cause di inammissibilità). Né il fatto che il Sostituto Procuratore generale avesse concluso per l'annullamento dell'ordinanza ha avuto effetto, perché la rinuncia ha determinato l'inammissibilità del ricorso e l'imposizione delle conseguenti sanzioni.

Norme richiamate

  • art. 606, primo comma, lett. b), cod. proc. pen.

    Norma richiamata come titolo del motivo di impugnazione (inosservanza o erronea applicazione della legge penale). Il giudice non ha esaminato il merito della doglianza perché il ricorso è stato reso inammissibile dalla rinuncia.

  • artt. 47 ter e 50, legge 26 luglio 1975, n. 354

    Norme relative alle misure alternative ed all'affidamento in prova al servizio sociale richiamate nel motivo di ricorso. Anche queste non sono state sostanzialmente valutate nel merito a causa della rinuncia all'impugnazione.

  • art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.

    Interpretata dalla Corte nel senso che l'intervenuta rinuncia all'impugnazione determina l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 616, cod. proc. pen.

    Applicata per la determinazione della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende; la Corte segnala che l'art. 616 non distingue tra le diverse cause di inammissibilità nel prevedere la sanzione.

  • Giurisprudenza richiamata: Sez. 5, n. 28691 del 06/06/2016, Arena, Rv. 267373

    Precedente richiamato a conferma del principio secondo cui l'art. 616 c.p.p. comporta l'applicazione della sanzione indipendentemente dalla causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • La rinuncia all'impugnazione (desistenza formale) resa dopo il deposito del ricorso determina l'inammissibilità dello stesso ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d) c.p.p.; il giudice non entra nel merito delle questioni dedotte.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per rinuncia, il giudice può condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e applicare la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p. a favore della Cassa delle ammende; tale sanzione è prevista indipendentemente dalla causa concreta dell'inammissibilità.
  • Anche se il pubblico ministero o il sostituto procuratore generale conclude per l'annullamento dell'atto impugnato, la rinuncia del ricorrente impedisce l'esame del merito e rende inefficace la posizione favorevole espressa dall'organo requirente.
  • Se si valuta l'opportunità di desistere da un impugnazione, occorre considerare il rischio di inammissibilità e delle sanzioni previste: talvolta è preferibile mantenere il giudizio o concordare alternative procedurali con l'assistenza del difensore prima di formalizzare la rinuncia.
  • Per tutelare meglio gli interessi del ricorrente in casi analoghi, è opportuno valutare tempestivamente la strategia processuale (mantenimento del ricorso, ritiro condizionato, o eventuali richieste al giudice) e informarsi sulle conseguenze economiche della rinuncia.

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