Sentenza del 14/12/2018 n. 5480 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Iva - Società Cessata - Rimborso credito Iva.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate contestava la decisione della CTP di Milano che aveva riconosciuto alla contribuente il diritto al rimborso del credito IVA maturato dalla società cessata. Secondo l'Ufficio, la richiesta presentata nel 2012 era tardiva, poiché avrebbe dovuto essere proposta entro il termine biennale di decadenza previsto dall'art. 21 del d.lgs. 546/1992, decorrente dalla cessazione dell'attività o dal presupposto della restituzione. L'Ufficio sosteneva inoltre che la precedente dichiarazione IVA, nella quale il credito era stato indicato come da riportare in detrazione o compensazione, non costituisse un'inequivoca domanda di rimborso e che la contribuente non avesse provato adeguatamente l'esistenza del credito.
La decisione
La Commissione ha respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato il diritto della contribuente al rimborso del credito IVA, detratta la somma di 66 euro già utilizzata, per un importo riconosciuto di 5.985 euro. È stato stabilito che l'indicazione del credito nella dichiarazione annuale IVA integra già la domanda sostanziale di rimborso, mentre la presentazione del modello VR costituisce soltanto l'atto necessario per avviare la fase esecutiva del rimborso. Di conseguenza, non si applica il termine biennale di decadenza previsto dall'art. 21 del d.lgs. 546/1992, ma il termine ordinario decennale di prescrizione ex art. 2946 c.c. Il secondo motivo dell'Ufficio, relativo alla prova del credito, è stato dichiarato inammissibile perché proposto per la prima volta in appello. L'Agenzia è stata inoltre condannata al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in 1.000 euro oltre oneri fiscali e accessori.
Norme richiamate
Art. 21 del d.lgs. 546/1992
Termine biennale per la domanda di restituzione di tributi
La norma non è stata ritenuta applicabile quando il credito IVA sia già stato esposto nella dichiarazione annuale e il contribuente chieda successivamente l'esecuzione del rimborso. In tale situazione, il diritto sostanziale al rimborso non è soggetto al termine biennale di decadenza.
Art. 2946 c.c.
La prescrizione ordinaria è di dieci anni
Il diritto al rimborso del credito IVA indicato nella dichiarazione è soggetto al termine ordinario decennale di prescrizione.
Art. 8, comma 6, D.P.R. 322/1998
Richiamato dall'Agenzia per sostenere l'immodificabilità della scelta effettuata nella dichiarazione IVA circa l'utilizzo del credito in detrazione o compensazione; tale impostazione non è stata accolta dalla Commissione nel caso concreto.
Art. 22, comma 8-bis, D.P.R. 322/1998
Richiamato dall'Ufficio insieme all'art. 8 del D.P.R. 322/1998 per contestare la possibilità di modificare la destinazione originaria del credito; l'argomentazione è stata superata dal riconoscimento della domanda di rimborso già nella dichiarazione.
Cassazione, ordinanze n. 3287/2014, n. 6986/2014, n. 7236/2015 e n. 13267/2015
La domanda di rimborso dell'IVA o di restituzione del credito d'imposta maturato deve ritenersi già presentata nella dichiarazione annuale del quadro relativo al credito stesso, mentre la presentazione del modello VR costituisce esclusivamente il presupposto per dare inizio al procedimento di esecuzione
La giurisprudenza distingue tra il diritto sostanziale al rimborso, che nasce dall'esposizione del credito nella dichiarazione, e gli adempimenti procedurali necessari per ottenere materialmente il pagamento.
Massime di principio
- Quando una società cessa l'attività, l'indicazione del credito IVA nella dichiarazione annuale può valere come domanda sostanziale di rimborso, anche se il modello VR viene presentato successivamente o omesso inizialmente.
- La successiva presentazione del modello VR, o di un'istanza analoga, può essere considerata un adempimento esecutivo e non una nuova domanda soggetta al termine biennale di decadenza.
- Per un credito IVA già esposto in dichiarazione, il termine generalmente applicabile per far valere il diritto al rimborso è quello ordinario decennale di prescrizione, salvo diverse circostanze normative o fattuali.
- L'indicazione del credito nella dichiarazione costituisce un elemento importante, ma in concreto è opportuno conservare anche la documentazione contabile e fiscale idonea a dimostrarne origine, ammontare e mancato utilizzo.
- In giudizio non è normalmente possibile introdurre per la prima volta in appello contestazioni o eccezioni che richiedano nuovi accertamenti sul merito del credito, se non erano state ritualmente sollevate nel primo grado.
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