Sentenza del 17/07/2015 n. 15029 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva qualificato come avviso di accertamento, e quindi come atto impugnabile, una comunicazione con cui era stato negato il procedimento di variazione della superficie imponibile Tarsu. Con il primo motivo ha dedotto la violazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 70, comma 2, e 71, sostenendo che la comunicazione fosse un mero diniego della variazione e non una nuova contestazione della superficie imponibile. Con il secondo motivo ha denunciato omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, poiché la CTR avrebbe attribuito natura impositiva all’atto sulla base di elementi meramente formali, quali l’uso del verbo "accerta" e l’indicazione del termine per ricorrere, senza verificare se l’atto contenesse una concreta e determinata pretesa tributaria.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo, dichiarando assorbito il primo. Ha ritenuto contraddittoria la sentenza della CTR, perché aveva qualificato la comunicazione come avviso di accertamento, ma al contempo l’aveva annullata proprio per la mancanza degli elementi essenziali della pretesa fiscale, tra cui l’importo dovuto, la tariffa applicata, la relativa delibera e gli accessori. La Corte ha precisato che anche atti atipici possono essere impugnabili se rendono conoscibile una pretesa tributaria concreta, individuata e sorretta da ragioni fattuali e giuridiche; tuttavia, un atto privo di una pretesa tributaria esplicitata non è impugnabile solo perché contiene formule o indicazioni formalmente tipiche. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio a diversa sezione della Commissione tributaria regionale del Piemonte, che dovrà riesaminare la natura dell’atto e decidere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 70, comma 2
La norma riguarda gli obblighi dichiarativi e le variazioni rilevanti ai fini della Tarsu. Il Comune l’ha invocata per sostenere che la comunicazione fosse un semplice diniego della variazione richiesta dal contribuente e non un nuovo accertamento.
D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 71
La disposizione è stata richiamata dal Comune con riferimento alla disciplina dell’accertamento della Tarsu e alla pretesa che la comunicazione non avesse natura di nuovo atto impositivo.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19
L’elencazione degli "atti impugnabili" è tassativa, ma deve essere interpretata in senso estensivo.
L’elenco degli atti impugnabili è formalmente tassativo, ma comprende anche atti atipici quando, indipendentemente dalla denominazione utilizzata, rendano conoscibile al contribuente una pretesa tributaria concreta, specifica e attuale.
Legge n. 448 del 2001
La Corte la richiama quale fonte dell’ampliamento della giurisdizione tributaria, elemento che giustifica un’interpretazione estensiva degli atti impugnabili.
Massime di principio
- La natura impugnabile di un atto tributario dipende soprattutto dal suo contenuto sostanziale e non dal nome attribuito dall’amministrazione o dall’uso di formule come "accerta".
- Un atto atipico è impugnabile quando comunica una pretesa tributaria concreta, determinata e attuale, indicandone le ragioni fattuali e giuridiche, anche se non assume formalmente la forma di un avviso di accertamento.
- Una comunicazione meramente interlocutoria o di diniego, priva dell’indicazione dell’importo dovuto e degli elementi essenziali della pretesa, normalmente non costituisce un atto tributario autonomamente impugnabile.
- La motivazione dell’atto e quella della sentenza devono essere coerenti: non si può qualificare un documento come accertamento per la sua portata impositiva e poi annullarlo perché manca proprio tale contenuto, senza chiarire preliminarmente quale sia la sua effettiva natura.
- La definitività di un precedente accertamento e della conseguente iscrizione a ruolo è rilevante: una comunicazione successiva che non modifica né determina nuovamente la pretesa potrebbe limitarsi a negare una variazione, senza costituire un nuovo accertamento impugnabile.
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