Sentenza del 04/05/2016 n. 8877 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società contestava l'atto di irrogazione di una sanzione amministrativa di Euro 26.309,10, pari al 200% del costo del lavoro, emesso per l'impiego del lavoratore D.A.M. senza preventiva iscrizione nelle scritture o nella documentazione obbligatoria. In particolare, sosteneva che il rapporto di lavoro fosse iniziato il 4 novembre 2002, e non il 1° gennaio 2002, richiamando le dichiarazioni rese da due dipendenti. In Cassazione deduceva inoltre il difetto di giurisdizione del giudice tributario, l'errata valutazione delle dichiarazioni extraprocessuali, la loro tardiva produzione e la mancata contestazione da parte dell'Agenzia.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile la questione di giurisdizione, poiché la società l'aveva sollevata per la prima volta in Cassazione e si era formata una preclusione derivante dal giudicato implicito sulla giurisdizione. Sebbene, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 130 del 2008, la materia spettasse in astratto al giudice ordinario, la questione non poteva più essere rimessa in discussione. Quanto alle dichiarazioni dei dipendenti, la Corte ha confermato che, pur essendo utilizzabili come elementi indiziari, non erano sufficienti nel caso concreto, perché ritenute inattendibili dalla CTR e non corroborate da documentazione oggettiva. La società è stata condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro 2.500, oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.L. 22 febbraio 2002, n. 12, art. 3, comma 3, convertito dalla L. 23 aprile 2002, n. 73
Sanzione per l'impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria.
La norma prevedeva una presunzione relativa secondo cui, accertato il lavoro irregolare, il rapporto si presumeva iniziato il 1° gennaio dell'anno della constatazione, salvo prova contraria sull'effettiva data di inizio.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 7
Divieto della prova testimoniale nel processo tributario.
Nel processo tributario non è ammessa la testimonianza formale, ma le dichiarazioni rese da terzi fuori dal processo possono essere prodotte e valutate come elementi indiziari, purché apprezzate insieme agli altri elementi probatori e nel rispetto della parità delle parti.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 58
Disciplina della produzione di nuovi documenti in appello tributario.
La produzione documentale nel giudizio tributario di appello era ammessa; tuttavia, l'ammissibilità formale del documento non ne garantisce l'attendibilità o la sufficienza probatoria.
Corte costituzionale, sentenza n. 144 del 2005
Illegittimità della presunzione nella parte in cui non consentiva di provare che il rapporto fosse iniziato dopo il 1° gennaio dell'anno della contestazione.
Il contribuente o il datore di lavoro deve poter dimostrare l'effettiva data successiva di inizio del rapporto; tale prova può essere fornita anche mediante indizi, ma deve risultare concreta e convincente.
Corte costituzionale, sentenza n. 130 del 2008
Illegittimità dell'attribuzione al giudice tributario delle sanzioni relative a violazioni prive di natura tributaria.
Le controversie sulle sanzioni per lavoro irregolare spettano, in linea generale, al giudice ordinario. Tuttavia, la questione può essere preclusa se non viene tempestivamente sollevata e si forma un giudicato implicito sulla giurisdizione.
Art. 37 c.p.c.
Il difetto di giurisdizione è rilevabile anche d'ufficio in qualunque stato e grado del processo.
La regola deve essere coordinata con i principi di ragionevole durata del processo e di economia processuale: la giurisdizione non può essere rimessa in discussione quando la parte abbia accettato implicitamente la decisione sul punto e sia maturato un giudicato implicito.
Art. 329, comma 2, c.p.c.
Acquiescenza alle parti della sentenza non impugnate.
La mancata impugnazione della questione di giurisdizione davanti al giudice d'appello, nonostante la prosecuzione del giudizio sul merito, può comportare acquiescenza e preclusione della relativa eccezione in Cassazione.
Art. 115 c.p.c.
Principio di disponibilità e valutazione delle prove.
Il fatto che una dichiarazione non sia stata specificamente contestata non comporta automaticamente la sua piena ammissione quando la sua inattendibilità costituisca già il fondamento dell'atto impugnato e sia stata oggetto di valutazione giudiziale.
Massime di principio
- Quando si contesta una sanzione davanti a un giudice potenzialmente privo di giurisdizione, la questione deve essere sollevata tempestivamente, già nel primo grado e comunque mediante appello incidentale in secondo grado; altrimenti può formarsi un giudicato implicito che impedisce di discuterla per la prima volta in Cassazione.
- Le dichiarazioni rese da dipendenti o terzi fuori dal processo tributario possono essere utilizzate, ma solo come indizi: per superare una presunzione legale è normalmente opportuno affiancarle a documenti oggettivi, come contratti, lettere di assunzione, registri, buste paga o altra documentazione contemporanea ai fatti.
- L'assenza di prova testimoniale formale nel processo tributario non esclude ogni dichiarazione di terzi, ma il giudice può valutarne liberamente attendibilità, coerenza, provenienza e riscontro documentale.
- La produzione tardiva di un documento può essere processualmente ammissibile, ma il documento può comunque essere ritenuto inattendibile o insufficiente sul piano sostanziale.
- Il giudice di legittimità non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito sull'attendibilità delle prove, salvo vizi motivazionali rilevanti o violazioni delle regole giuridiche sulla prova.
- In presenza di una presunzione legale relativa sulla decorrenza del rapporto di lavoro irregolare, la prova contraria deve essere specifica e idonea a dimostrare una data diversa; mere dichiarazioni non corroborate possono non essere sufficienti.
- La mancata contestazione specifica di una dichiarazione non determina automaticamente l'ammissione del suo contenuto quando l'amministrazione abbia già fondato l'atto sulla sua inattendibilità e tale valutazione sia stata sottoposta al giudice.
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