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Sentenza

Sentenza n. 5133/2026 - Napoli, Sezione 3

per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla Sentenza n. 1801/2024 del Tribunale di Napoli Nord - Sezione Lavoro in esito al giudizio RG n. 14683/2023, pubblicata in data 12/04/2024.

Giustizia amministrativa202505530

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inerzia del Ministero nell'esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli Nord - Sezione Lavoro che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente scolastica)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 1801/2024 del Tribunale di Napoli Nord - Sezione Lavoro, divenuta definitiva quanto al capo sostanziale relativo all'attribuzione della Carta elettronica, con riconoscimento di buoni elettronici del valore di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023, oltre interessi. La sentenza era stata impugnata esclusivamente in relazione alla compensazione delle spese di lite; l'appello è stato respinto dalla Corte di Appello di Napoli - Sezione Lavoro e non risultava proposto ricorso per Cassazione. Dedotta l'inottemperanza dell'Amministrazione, la ricorrente ha chiesto l'assegnazione di un termine per adempiere e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un Commissario ad acta.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti dell'art. 114 c.p.a. In particolare, ha accertato il passaggio in giudicato della sentenza azionata, desunto dalla limitazione dell'appello al solo capo sulle spese e dalla certificazione di cancelleria relativa alla mancata proposizione del ricorso per Cassazione contro la sentenza d'appello. Ha inoltre rilevato l'inutile decorso del termine previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Ha ordinato al Ministero di dare puntuale e integrale esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato Commissario ad acta il Prefetto di Roma, con facoltà di delega, assegnandogli sessanta giorni dalla comunicazione della perdurante inottemperanza. Le eventuali spese della funzione commissariale, quantificate in 500 euro, sono state poste a carico del Ministero. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di 1.000 euro di spese di giudizio, oltre accessori, con attribuzione al difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Visto l'art. 114 cod. proc. amm.

    La norma consente al giudice amministrativo di imporre all'amministrazione l'esecuzione del giudicato, assegnando un termine per adempiere e nominando, in caso di ulteriore inerzia, un Commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    termine ne ante quem di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997

    L'inutile decorso del termine previsto per l'adempimento delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giudiziari nei confronti delle amministrazioni pubbliche concorre a integrare i presupposti per l'azione di ottemperanza.

  • DPCM 28.11.2016

    secondo le modalità ed alle condizioni di cui al DPCM 28.11.2016

    Il titolo giudiziale deve essere eseguito attribuendo i buoni elettronici secondo le modalità e condizioni previste dal DPCM.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione di dare puntuale e integrale esecuzione a un giudicato entro un termine prefissato e può nominare sin d'ora un Commissario ad acta per l'eventuale persistente inerzia.
  • Ai fini dell'ottemperanza, il capo sostanziale di una sentenza può considerarsi passato in giudicato quando l'impugnazione proposta riguarda esclusivamente un capo autonomo relativo alle spese di lite, purché non siano stati proposti ulteriori mezzi di impugnazione sul merito.
  • La nomina del Commissario ad acta può essere subordinata alla comunicazione, da parte del creditore, della perdurante inottemperanza dopo la scadenza del termine assegnato all'amministrazione; il commissario esercita i poteri sostitutivi entro il termine stabilito dal giudice.
  • L'inutile decorso del termine previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, costituisce, insieme al passaggio in giudicato del titolo, presupposto per l'azione di ottemperanza nei confronti dell'amministrazione debitrice.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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