Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 37159/2025 del 13/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza resa all'esito di giudizio abbreviato dal G.u.p. di Rovigo, ha revocato la sospensione condizionale della pena e ha confermato la responsabilità penale dell'imputato per partecipazione ad associazione per delinquere e per concorso in truffe aggravate commesse nell'ambito di una vicenda relativa a una agenzia. Il ricorso per cassazione, proposto dalla difesa, ha censurato: 1) la motivazione della sentenza d'appello in relazione al reato associativo ex art. 416 c.p., sostenendo che mancassero gli elementi oggettivi e soggettivi del sodalizio e che l'imputato fosse soltanto una mera "testa di legno" priva di autonoma consapevolezza, dipendente da un coimputato che gli impartiva istruzioni; 2) il trattamento sanzionatorio, incluso l'aumento per continuazione, assumendo che la Corte territoriale avesse motivato in modo apparente e senza rispondere ai motivi di gravame. La Corte di cassazione ha ritenuto che il ricorso, quanto alla responsabilità, investisse soltanto il capo relativo all'associazione per delinquere, con conseguente irrevocabilità della condanna per i reati di truffa; ha poi escluso qualsiasi vizio motivazionale, osservando che la sentenza impugnata era congruamente e logicamente motivata sulla sussistenza degli elementi del reato associativo, anche mediante il richiamo a conversazioni telefoniche, e che le censure del ricorrente miravano in realtà a una rivalutazione del merito, non consentita in cassazione. Ha inoltre ritenuto manifestamente infondato il motivo sulla pena, rilevando che la graduazione sanzionatoria rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed era stata adeguatamente giustificata. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'imputato. Ha ritenuto infondati i motivi relativi al reato associativo e al trattamento sanzionatorio, osservando che la motivazione della Corte di appello era congrua, non apparente né manifestamente illogica, e che le doglianze tendevano in sostanza a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio. È stata inoltre ribadita la discrezionalità del giudice di merito nella determinazione della pena e degli aumenti per continuazione, quando sorretta da adeguata motivazione. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 416 c.p.

    Il reato associativo richiede la sussistenza di elementi oggettivi e soggettivi del sodalizio; la Corte ha ritenuto che tali elementi fossero adeguatamente accertati e motivati dal giudice di merito.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.

    Le censure di violazione di legge e vizio di motivazione non possono tradursi in una richiesta di nuova valutazione del fatto o delle prove; in cassazione sono deducibili solo mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione.

  • art. 132 c.p.

    La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, da esercitarsi secondo i criteri legali di commisurazione.

  • art. 133 c.p.

    La graduazione della pena e degli aumenti per continuazione deve essere compiuta in aderenza ai criteri di commisurazione della pena, potendo essere sindacata solo nei limiti del vizio motivazionale rilevante.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito chiedere una rivalutazione del compendio probatorio o proporre una diversa lettura dei fatti rispetto a quella accolta dal giudice di merito.
  • Il vizio di motivazione è rilevante solo quando la motivazione manchi, sia manifestamente illogica o contraddittoria su aspetti decisivi; non sono ammissibili censure sulla mera persuasività o opportunità della ricostruzione decisoria.
  • Il giudice di merito non deve confutare analiticamente ogni singola deduzione difensiva, essendo sufficiente una motivazione complessivamente logica e adeguata che renda intelligibile il percorso argomentativo seguito.
  • La configurabilità di un'associazione per delinquere può essere affermata quando la motivazione del giudice di merito espliciti, anche attraverso elementi indiziari come conversazioni telefoniche, la stabile struttura del sodalizio e la consapevole partecipazione dell'imputato.
  • La determinazione della pena, compresi gli aumenti per continuazione, rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se il relativo percorso logico è adeguatamente esplicitato.

Come è indicizzato

MaterieElemento soggettivoImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penaleReati contro l'amministrazione della giustizia
IstitutiContinuazioneOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.