Sentenza n. 16124/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento - della Deliberazione della Giunta Regionale della Basilicata 30 marzo 2023, n. 207, pubblicata sul Bollettino Ufficiale Della Regione Basilicata n. 18 del 1° aprile 2023, recante “Approvazione degli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per ciascuno degli anni 2015-2018 ai sensi dell'articolo 9 ter, comma 9 bis del DL n. 78/2015”; - degli Allegati nn. 1, 2, 3, 4 e 5 alla predetta determinazione; - della deliberazione n. 986 del 19 settembre 2019 del DG dell'AOR San Carlo di Potenza, della deliberazione n. 616 del 19 settembre 2019 e della deliberazione n. 667 del 10 ottobre 2019 del DG dell'ASP di Potenza, della deliberazione n. 832 del 25 settembre 2019 del DG dell'ASL ASM di Matera, della deliberazione n. 592 del 13 settembre 2019 del DG dell'IRCCS-CROB di Rionero in Vulture, richiamate della DGR n. 207/2023, con le quali sarebbero stati validati e certificati i fatturati relativi agli anni 2015-2018 per singola azienda fornitrice di dispositivi medici; - se ed in quanto di ragione, della nota dell'Avvocatura Regionale n. 8631 del 13 gennaio 2023, richiamata nella DGR n. 207/2023, nella quale sarebbe stato affermato che l'adozione dei provvedimenti di ripiano non necessitava della preventiva comunicazione di avvio del procedimento; oltre che dei seguenti atti e provvedimenti: - il Decreto adottato dal Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze in data 6 luglio 2022, recante Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale, n. 216 del 15 settembre 2022; - il Decreto adottato dal Ministro della Salute in data 6 ottobre 2022, recante Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto per i dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale, n. 251 del 26 ottobre 2022; - l'Accordo rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell'art. 9-ter, del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, di Individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2017 e 2018; - la Circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29 luglio 2019, recante “Indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 18 giugno 2015, n. 78”; - qualsiasi altro atto presupposto, connesso e/o conseguente a quelli sopra indicati, finalizzato direttamente o indirettamente a richiedere all'azienda di ripianare pro quota il predetto superamento dei tetti di spesa, ivi inclusa, ove occorrer possa, l'Intesa della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 14.9.2022 e l'Intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 28.9.2022.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Deliberazione della Giunta regionale della Basilicata n. 207 del 30 marzo 2023, con i relativi allegati, recante gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per gli anni 2015-2018, nonché gli atti presupposti e connessi
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società fornitrice ha impugnato la deliberazione regionale che la assoggettava al ripiano pro quota del superamento del tetto di spesa per l'acquisto di dispositivi medici negli anni 2015-2018, insieme agli elenchi e agli atti presupposti, tra cui le certificazioni dei fatturati, i decreti ministeriali, le linee guida e gli atti relativi alla determinazione dei tetti. Il testo non espone i singoli motivi di illegittimità dedotti nel ricorso; menziona soltanto, tra gli atti contestati, una nota dell'Avvocatura regionale secondo cui non sarebbe stata necessaria la comunicazione di avvio del procedimento.
La decisione
All'udienza del 9 ottobre 2026 la società ha dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse, avendo versato alla Regione Basilicata il 25% dell'importo indicato nel provvedimento di ripiano impugnato. Il TAR, applicando il principio dispositivo anche al processo amministrativo, ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare nel merito le censure. Ha disposto l'integrale compensazione delle spese, in considerazione delle peculiarità della questione.
Norme richiamate
art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 78/2015
Approvazione degli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per ciascuno degli anni 2015-2018 ai sensi dell'articolo 9 ter, comma 9 bis del DL n. 78/2015
La disposizione è richiamata quale base normativa del ripiano regionale del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici; la sentenza non ne interpreta il contenuto, poiché definisce il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
La norma è menzionata tra i riferimenti processuali, ma la sentenza non ne svolge un'applicazione interpretativa.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, in applicazione del principio dispositivo, la sopravvenuta perdita dell'interesse del ricorrente alla decisione comporta l'improcedibilità del ricorso.
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