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Sentenza

Sentenza del 20/04/2018 n. 2591 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Ires - Attività d'impresa - Quote ammortamento per ristrutturazione di condizionatore - Immobilizzazione immateriali - Percentuali variabili - Deducibilità - Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La deduzione è stata esclusa. Le quote di ammortamento non sono fiscalmente deducibili perché il contribuente non ha rispettato il criterio temporale e quantitativo applicabile, che impone l’ammortamento in cinque anni con quote costanti. La decisione è conforme agli orientamenti della Corte di cassazione richiamati.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava la deducibilità ai fini IRES delle quote di ammortamento relative ai costi sostenuti per la ristrutturazione e l’installazione di un condizionatore, qualificati come immobilizzazioni immateriali. Il contribuente aveva applicato percentuali di ammortamento variabili, anziché il criterio previsto dell’ammortamento in cinque anni mediante quote costanti.

Norme richiamate

  • d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 90

    Norma richiamata nel quadro della disciplina del reddito d’impresa e della determinazione dei componenti deducibili.

  • d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 96

    Norma citata tra i riferimenti applicabili alla determinazione del reddito imponibile, senza che dal testo emerga una specifica interpretazione ulteriore.

  • d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 102

    La deduzione degli ammortamenti deve rispettare i criteri fiscali previsti per la ripartizione del costo nel tempo. Nel caso esaminato, l’utilizzo di percentuali variabili invece di quote costanti su cinque anni impedisce la deducibilità.

  • Cassazione, sentenza n. 7885/2016

    Richiamata come precedente conforme sull’applicazione rigorosa dei criteri fiscali di ammortamento e sulla necessità di rispettare le modalità previste dalla legge.

  • Cassazione, sentenza n. 4041/2015

    Richiamata come precedente conforme in materia di deducibilità degli ammortamenti e di corretta imputazione temporale dei costi.

Massime di principio

  • Ai fini fiscali, l’ammortamento di un costo pluriennale deve essere effettuato secondo i criteri e i limiti previsti dalla normativa, anche se una diversa ripartizione potrebbe risultare contabilmente plausibile.
  • L’utilizzo di percentuali variabili quando la disciplina applicabile impone quote costanti può comportare l’indeducibilità delle quote portate in deduzione.
  • Per i costi relativi a ristrutturazioni o installazioni qualificati come immobilizzazioni immateriali, occorre verificare preventivamente la corretta natura del bene e il periodo fiscale di ammortamento.
  • La deduzione fiscale non dipende soltanto dall’effettivo sostenimento del costo, ma anche dalla corretta imputazione temporale e dal rispetto delle modalità di ammortamento stabilite dalla legge.

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