Sentenza del 07/02/2019 n. 690 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Sisma 1990 - riduzione a un decimo - ius superveniens
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stato riconosciuto il diritto al rimborso del 90% delle somme versate a titolo d’imposta, anche se al momento del pagamento tali somme potevano risultare dovute. La normativa sopravvenuta ha modificato retroattivamente, in senso favorevole al contribuente, la misura effettiva del debito fiscale. Ne consegue che il contribuente che aveva già pagato integralmente non può essere escluso dal beneficio previsto per chi non aveva ancora pagato.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l’applicazione della riduzione del carico fiscale a un decimo prevista per i contribuenti colpiti dal sisma del 1990. Il beneficio deve essere riconosciuto in modo uniforme sia a chi non aveva ancora pagato, consentendogli di estinguere il debito versando soltanto il 10% entro il termine previsto, sia a chi aveva già pagato, mediante il rimborso del 90% delle somme versate. L’intervento normativo successivo è qualificato come ius superveniens favorevole al contribuente e determina, ex lege, l’indebito relativamente alla parte eccedente il 10%.
Norme richiamate
Normativa agevolativa relativa agli eventi sismici del 1990
Riduzione del carico fiscale ad un decimo
Il beneficio deve essere applicato simmetricamente: chi non ha pagato versa il 10% del dovuto, mentre chi ha già pagato ha diritto al rimborso del 90% delle somme versate.
Ius superveniens favorevole al contribuente
La disciplina sopravvenuta, in quanto più favorevole, incide sulla quantificazione definitiva dell’obbligazione tributaria e rende indebitamente versata, ex lege, la parte eccedente il 10%.
Massime di principio
- Quando una norma fiscale sopravvenuta riduce il debito d’imposta, il beneficio non dovrebbe favorire soltanto chi non ha ancora pagato: per esigenze di ragionevolezza e parità di trattamento, deve normalmente estendersi anche a chi ha già versato l’importo originario.
- Il pagamento effettuato prima dell’entrata in vigore della disciplina agevolativa non esclude automaticamente il diritto al rimborso, se la nuova norma ridetermina retroattivamente o comunque definitivamente l’importo dovuto.
- In presenza di un ius superveniens favorevole, la differenza tra quanto pagato e quanto successivamente riconosciuto come effettivamente dovuto può configurare un indebito sorto direttamente dalla legge.
- Per valutare casi analoghi occorre verificare la portata temporale della norma, i termini per presentare l’istanza di rimborso, l’eventuale proroga dei termini e l’identità del tributo interessato.
- Le agevolazioni fiscali devono essere interpretate, ove possibile, in modo coerente con i principi di ragionevolezza, uguaglianza e simmetria tra contribuenti che si trovano nella medesima situazione sostanziale.
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