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Legge

L.R. Veneto 13/2009

Modifiche alla legge regionale 25 ottobre 2001, n. 29 "Costituzione di una società di capitali per la progettazione, esecuzione, manutenzione, gestione e vigilanza delle reti stradali".

Normativa regionaleL.R. Veneto 13/2009Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale del Veneto n. 13/2009 modifica la l.r. n. 29/2001, stabilendo che il mandato svolto da dirigenti regionali, nominati nella fase iniziale della società stradale regionale, non si computa nel limite dei due mandati previsto dalla l.r. n. 27/1997. La regola vale anche per i procedimenti di nomina non ancora conclusi all’entrata in vigore della legge, che è stata dichiarata urgente.

Deroga al computo dei mandati per amministratori e sindaci della società regionale stradale

Deroga al computo dei mandati per la società stradale regionale

La legge regionale del Veneto interviene sulla disciplina della società di capitali istituita per la progettazione, esecuzione, manutenzione, gestione e vigilanza delle reti stradali, limitatamente al profilo della nomina di amministratori e sindaci e al relativo computo dei mandati. L’obiettivo è chiarire che la fase iniziale della società è soggetta a una disciplina speciale rispetto ai limiti ordinari previsti per gli incarichi regionali.

Modifica della disciplina transitoria della l.r. 29/2001

Viene inserito nell’articolo 8 della l.r. 25 ottobre 2001, n. 29 un comma 1 bis che esclude dal computo dei mandati, ai fini del limite di cui all’articolo 10, comma 4, della l.r. 22 luglio 1997, n. 27, il mandato svolto da dirigenti regionali quando essi abbiano ricevuto l’incarico nella fase prevista dall’articolo 8 della legge del 2001.

In sostanza, il mandato conferito in sede di prima applicazione, con nomina direttamente attribuita al Presidente della Giunta regionale e in deroga alle ordinarie procedure della l.r. n. 27/1997, non conta come mandato utile per l’eventuale divieto di terzo incarico nella medesima carica.

Ambito soggettivo e portata della deroga

La disciplina riguarda esclusivamente:

  • i dirigenti regionali che abbiano svolto il mandato previsto dall’articolo 8 della l.r. n. 29/2001;
  • le nomine di amministratori e sindaci della società costituita ai sensi della medesima legge;
  • il computo dei mandati rilevante ai fini del limite posto dalla l.r. n. 27/1997.

La norma non introduce un regime generale per tutti gli incarichi regionali, ma solo per il caso eccezionale della prima costituzione e avvio della società stradale regionale.

Regime transitorio

La legge stabilisce espressamente che la nuova esclusione dal computo dei mandati si applica anche ai procedimenti di nomina di amministratori e sindaci della società non ancora conclusi alla data di entrata in vigore della legge. La disposizione ha quindi efficacia estensiva sui procedimenti pendenti, per evitare dubbi interpretativi.

Entrata in vigore

La legge è dichiarata urgente ai sensi dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto. Non sono previsti ulteriori termini applicativi o scadenze temporali.

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