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Legge

L.R. Veneto 11/2009

Disposizioni in materia di attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente e modifica dell'articolo 4 della legge regionale 30 ottobre 1998 n. 25 "Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale".

Normativa regionaleL.R. Veneto 11/2009Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge veneta disciplina l’autorizzazione, i requisiti, la vigilanza e le sanzioni per l’attività di trasporto viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente. Introduce un registro regionale, contributi annuali, carta dei servizi e divieti su autobus acquistati con finanziamenti pubblici, oltre a una disciplina transitoria per l’adeguamento delle imprese già autorizzate.

Disciplina del noleggio autobus con conducente in Veneto

Disciplina del noleggio di autobus con conducente in Veneto

La legge regionale del Veneto n. 11 del 2009 regola l’attività di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente, nel quadro dei principi della legge statale n. 218/2003. Definisce competenze amministrative, requisiti autorizzatori, obblighi di esercizio, vigilanza, sanzioni e un regime transitorio per l’adeguamento delle imprese già operanti.

Ambito di applicazione e principi generali

La disciplina si applica all’attività di noleggio di autobus con conducente svolta nel territorio della Regione del Veneto. Per quanto non espressamente previsto dalla legge regionale, si applicano le disposizioni della legge n. 218/2003 e successive modificazioni.

La legge introduce una regolazione amministrativa dell’attività, finalizzata a:

  • individuare l’ente competente al rilascio dell’autorizzazione;
  • stabilire requisiti e procedura per il rilascio;
  • disciplinare la vigilanza;
  • istituire un registro regionale delle imprese autorizzate.

Riparto di funzioni tra Regione, province e comuni

La Regione esercita funzioni di tenuta e aggiornamento del registro regionale, trasmissione annuale al Ministero dei trasporti dell’elenco delle imprese autorizzate nell’anno precedente, accertamento della permanenza dei requisiti e vigilanza sull’osservanza della legge.

Le province svolgono, nel proprio ambito territoriale, funzioni di accertamento della permanenza dei requisiti e di vigilanza.

I comuni hanno il ruolo centrale nella gestione del titolo autorizzatorio: rilasciano, sospendono e revocano l’autorizzazione alle imprese con sede legale o principale organizzazione aziendale nel territorio di competenza, ricevono e trasmettono alla struttura regionale i dati necessari per il registro, verificano l’adozione della carta dei servizi, accertano la permanenza dei requisiti e irrogano le sanzioni amministrative pecuniarie.

Autorizzazione all’attività e requisiti per ottenerla

L’attività di noleggio è soggetta ad autorizzazione, che costituisce titolo sia per l’esercizio professionale dell’attività sia per l’immatricolazione degli autobus destinati al servizio.

Il rilascio dell’autorizzazione comunale richiede il possesso dei requisiti previsti dalla normativa statale sul trasporto di viaggiatori su strada e, in particolare:

  • disponibilità, a qualsiasi titolo, di un piazzale o rimessa per lo stazionamento degli autobus, anche in un comune diverso, con superficie non inferiore a 20 metri quadrati per ogni autobus immatricolato per il noleggio;
  • dotazione di personale con qualifica di conducente di autobus in misura non inferiore a un conducente ogni due autobus immatricolati per noleggio;
  • adozione di una contabilità separata per le imprese che svolgono insieme noleggio e trasporto pubblico locale.

L’autorizzazione non può essere rilasciata alle cooperative sociali di tipo A e alle associazioni di volontariato.

Istanza, contenuto della dichiarazione e aggiornamento dei dati

La domanda di autorizzazione, sottoscritta dal legale rappresentante, va presentata al comune dove l’impresa ha la sede legale o la principale organizzazione aziendale e deve essere accompagnata da dichiarazione sostitutiva con i dati essenziali dell’impresa, dei soggetti che la rappresentano e dirigono, dell’iscrizione al registro imprese, del possesso dei requisiti, del numero di autobus da immatricolare o già immatricolati e, se del caso, del possesso dell’attestato di idoneità professionale per i servizi internazionali.

Le imprese autorizzate devono comunicare al comune ogni modifica dei dati dichiarati entro 15 giorni, inclusi i nuovi numeri di targa degli autobus successivamente immatricolati.

Registro regionale delle imprese autorizzate

È istituito presso la struttura regionale competente in materia di mobilità il Registro regionale delle imprese esercenti l’attività di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus. Il Registro deve essere istituito entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge.

Nel Registro sono annotati, in particolare:

  • denominazione dell’impresa;
  • soggetto che dirige continuativamente ed effettivamente l’attività;
  • estremi dell’autorizzazione e comune rilasciante;
  • numero di autobus in dotazione;
  • eventuale svolgimento di attività internazionale.

Il Registro è reso pubblicamente accessibile anche con strumenti telematici. La sua gestione avviene in collaborazione con la struttura regionale competente in materia statistica. L’iscrizione nel Registro non è condizione di efficacia dell’autorizzazione. La revoca dell’autorizzazione comporta la cancellazione dell’impresa dal Registro.

Divieto di uso di autobus acquistati con finanziamenti pubblici

È vietato usare, anche occasionalmente, per l’attività di noleggio autobus acquistati con finanziamenti pubblici dei quali non possano beneficiare tutte le imprese nazionali.

La violazione del divieto comporta la revoca dell’autorizzazione.

Per le imprese che svolgono servizi di trasporto pubblico locale, il divieto non si applica:

  • agli autobus acquistati in autofinanziamento;
  • agli autobus acquistati con finanziamento pubblico trascorsi 12 anni dalla prima immatricolazione.

Contributo annuo per le spese amministrative

Le imprese autorizzate devono corrispondere un contributo annuo di 50 euro per la tenuta del Registro e per l’attività svolta dai comuni. Il contributo è aumentato di 20 euro per ogni autobus immatricolato per il noleggio, fino a un massimo di 500 euro.

Il versamento avviene entro il mese di dicembre di ogni anno per l’anno successivo, per il 50% alla Regione e per il 50% al comune che ha rilasciato l’autorizzazione.

Regole di esercizio, documentazione di bordo e carta dei servizi

Ai conducenti è vietato:

  • modificare il percorso stabilito, salvo forza maggiore;
  • far salire sull’autobus persone estranee ai noleggianti;
  • interrompere il servizio, salvo richiesta dei viaggiatori, forza maggiore o evidente pericolo.

Per ogni autobus il comune rilascia un contrassegno originale con il numero di targa, da esporre nella parte anteriore del veicolo in modo visibile dall’esterno. A bordo deve essere conservata copia conforme dell’autorizzazione. La Giunta regionale approva il modello del contrassegno.

Alle imprese si applicano inoltre le disposizioni sul cronotachigrafo previste dal regolamento (CEE) n. 3821/85, con sanzione rinviata all’art. 179 del codice della strada in caso di violazione.

La Giunta regionale, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge e sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, approva uno schema-tipo di carta dei servizi. Le imprese autorizzate devono adottarla entro 180 giorni dalla pubblicazione dello schema-tipo sul Bollettino ufficiale regionale e trasmetterne copia al comune, aggiornandola almeno ogni tre anni.

Vigilanza e controlli

Regione, province e comuni esercitano vigilanza e controllo sull’osservanza della legge e sull’effettiva permanenza dei requisiti. I controlli sono svolti da soggetti muniti di apposita tessera di servizio.

I comuni devono verificare la permanenza dei requisiti almeno ogni tre anni dal rilascio dell’autorizzazione. Se viene accertata la mancanza di requisiti, il comune assegna un termine non superiore a 30 giorni per il reintegro, pena la revoca.

Regione e province, quando accertano violazioni, trasmettono i verbali al comune competente per l’irrogazione delle sanzioni.

Sanzioni amministrative, sospensione e revoca

L’apparato sanzionatorio distingue violazioni relative a sicurezza, regolarità del servizio, regolarità documentale e qualità del servizio.

Sono previste sanzioni pecuniarie per:

  • esercizio dell’attività senza autorizzazione: da 10.000 a 100.000 euro;
  • uso di autobus con anzianità superiore a 15 anni: da 500 a 3.000 euro;
  • mancata comunicazione delle modifiche dei dati o violazione dei divieti per i conducenti: da 500 a 2.000 euro;
  • mancata esposizione del contrassegno o mancanza di copia conforme dell’autorizzazione a bordo: da 200 a 1.500 euro;
  • mancata osservanza della disciplina sulla carta dei servizi: da 100 a 1.000 euro.

Le sanzioni sono determinate e irrogate secondo la legge n. 689/1981; i relativi proventi spettano al comune competente.

L’autorizzazione può essere sospesa in base al numero di infrazioni commesse in un anno e al numero di autobus disponibili. Le sospensioni variano da 7 a 30 giorni o da 20 a 40 giorni, con aumento a 20-45 o 30-60 giorni in caso di almeno due infrazioni gravi nell’anno. È considerata grave la violazione punita con sanzione superiore alla metà del massimo previsto.

La revoca dell’autorizzazione scatta nei seguenti casi:

  • esercizio durante il periodo di sospensione;
  • sospensione complessiva superiore a 180 giorni in cinque anni;
  • violazione del divieto di uso di autobus acquistati con finanziamenti pubblici;
  • mancato reintegro dei requisiti entro il termine assegnato.

Dopo la revoca, una nuova autorizzazione non può essere richiesta per i 3 anni successivi.

Disposizioni transitorie

Le imprese già autorizzate al momento dell’entrata in vigore della legge devono adeguarsi alla nuova disciplina entro 120 giorni.

Per l’adeguamento:

  • l’istanza di nuova autorizzazione va presentata entro 60 giorni dall’entrata in vigore;
  • il comune decide entro i 60 giorni successivi.

Le autorizzazioni precedenti cessano di avere efficacia decorso il termine di 120 giorni, salvo inerzia del comune; in ogni caso cessano comunque dopo 240 giorni dall’entrata in vigore della legge.

La limitazione all’uso di autobus con più di 15 anni si applica solo dopo 2 anni dall’entrata in vigore.

Modifica della disciplina del trasporto pubblico locale

La legge modifica l’articolo 4 della legge regionale n. 25/1998, inserendo il divieto per le imprese di esercitare i servizi autorizzati di trasporto pubblico locale mediante autobus acquistati con finanziamenti pubblici prima che siano trascorsi 12 anni dalla prima immatricolazione.

La nuova regola si applica ai servizi autorizzati già previsti dalla legge regionale sul trasporto pubblico locale, con l’obiettivo di evitare distorsioni concorrenziali e sussidi incrociati tra attività finanziate e attività svolte in regime di concorrenza.

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