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Legge

L.R. Veneto 15/2009

Norme in materia di gestione stragiudiziale del contenzioso sanitario.

Normativa regionaleL.R. Veneto 15/2009Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge istituisce in Veneto una Commissione conciliativa regionale per comporre in via stragiudiziale le controversie da responsabilità civile per prestazioni sanitarie, con procedimento volontario, gratuito e riservato, da concludere entro 180 giorni. Prevede monitoraggio annuale, possibili sezioni territoriali e un progetto per un fondo regionale per i risarcimenti tra 1.500 e 500.000 euro, con relazione entro un anno.

Gestione stragiudiziale del contenzioso sanitario nel Veneto

Gestione stragiudiziale del contenzioso sanitario nel Veneto

La legge disciplina, per il territorio della Regione del Veneto, uno strumento di composizione extragiudiziale delle controversie in materia di responsabilità sanitaria. L’obiettivo è prevenire il contenzioso, favorire il dialogo tra pazienti e strutture sanitarie e promuovere anche la cultura della gestione del rischio clinico.

Finalità e ambito di applicazione

La Regione promuove modalità di composizione stragiudiziale delle controversie sorte in occasione dell’erogazione di prestazioni sanitarie. La disciplina riguarda i danni da responsabilità civile derivanti da prestazioni rese da:

  • aziende ULSS e ospedaliere;
  • strutture private provvisoriamente accreditate.

La procedura è pensata per i casi in cui il paziente o i suoi aventi causa ritengano di aver subito un danno da errore diagnostico o terapeutico, oppure da omessa o irregolare informazione quando questa sia obbligatoria per legge.

Commissione conciliativa regionale

È istituita la Commissione conciliativa regionale, organo deputato a comporre in via stragiudiziale le controversie rientranti nell’ambito della legge. La Commissione è nominata dalla Giunta regionale per tre anni, in deroga alla disciplina generale sulle nomine regionali, e i componenti, così come i supplenti, non possono essere nominati per più di due volte consecutive.

La composizione ordinaria è la seguente:

  • un magistrato a riposo, con funzioni di presidente;
  • un medico legale iscritto nell’elenco dei consulenti tecnici medico-legali, scelto tra una terna proposta dall’ordine regionale dei medici chirurghi e odontoiatri;
  • un avvocato con documentata esperienza in responsabilità medica e sanitaria, iscritto da almeno dieci anni a un Albo della circoscrizione della Corte d’Appello di Venezia, scelto tra terne proposte da ciascun ordine.

Per ciascun componente è previsto un supplente. La Commissione può inoltre acquisire, nei casi più complessi, la perizia di uno o più consulenti tecnici iscritti negli elenchi dei tribunali del Veneto.

Sono esclusi dalla nomina i dipendenti delle aziende ULSS e ospedaliere e delle strutture private provvisoriamente accreditate del Veneto. I componenti devono inoltre astenersi nei casi tipici di conflitto di interessi, parentela, convivenza, rapporti di credito o debito, cause pendenti, incarichi o legami con una delle parti.

Funzionamento della Commissione e supporto istruttorio

La Commissione può richiedere la consulenza di medici specialisti della branca interessata, scelti da un elenco predisposto dall’ordine regionale dei medici, purché non dipendenti delle strutture coinvolte nella controversia. In caso di astensione o impedimento, operano i supplenti; se anche questi non possono operare, la Giunta nomina un componente specifico per la controversia.

Le strutture della Giunta regionale, le aziende ULSS e ospedaliere e le strutture private accreditate devono collaborare fornendo informazioni e documenti entro 30 giorni dalla richiesta. La Commissione formula per iscritto una proposta di conciliazione da sottoporre alle parti come transazione stragiudiziale.

La Giunta regionale può inoltre istituire sezioni istruttorie territoriali della Commissione, per agevolare gli utenti e ridurre i tempi, definendone composizione e funzionamento.

Procedimento conciliativo

La Giunta regionale deve disciplinare, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge, l’organizzazione della Commissione, il procedimento, i criteri di presentazione delle domande, l’indennità dei componenti e dei consulenti, nonché mezzi, risorse, sede e personale.

Il procedimento ha caratteristiche precise:

  • non è obbligatorio;
  • è volontario e richiede il consenso di tutte le parti necessarie;
  • è gratuito, salvo quanto previsto per le spese delle parti;
  • non è vincolante, restando ferma la possibilità di adire il giudice;
  • deve essere imparziale e rappresentativo degli interessi coinvolti;
  • deve concludersi entro 180 giorni dall’avvio;
  • in caso di accordo, si perfeziona con atto negoziale di diritto privato ai sensi dell’art. 1965 c.c.;
  • è riservato in ogni sua fase.

È espressamente escluso che si tratti di un procedimento arbitrale.

Parti del procedimento e costi

Sono parti necessarie:

  • il paziente o, in caso di decesso, gli eredi che designano un comune procuratore;
  • il personale medico e sanitario coinvolto;
  • l’ente o la struttura sanitaria privata provvisoriamente accreditata di appartenenza.

Le compagnie assicurative delle strutture e dei sanitari possono intervenire come parti accessorie. Le parti possono farsi assistere o rappresentare da una persona di fiducia munita di procura e possono invitare associazioni senza scopo di lucro attive nel settore sanitario, socio-sanitario o nella tutela del malato.

Ciascuna parte sostiene le spese della propria difesa e dell’eventuale consulenza tecnica.

Monitoraggio, relazioni e pubblicità dei risultati

La Commissione deve redigere ogni anno, entro il 30 giugno, un rapporto sull’attività svolta, indicando in particolare:

  • il numero dei procedimenti conclusi con accordo e l’ammontare complessivo dei risarcimenti;
  • i procedimenti ancora in corso e quelli archiviati;
  • le aziende e strutture coinvolte;
  • le tipologie di eventi che hanno attivato la procedura;
  • le unità operative interessate.

Il rapporto è trasmesso alla Giunta regionale, alla commissione consiliare competente, all’Agenzia regionale socio sanitaria, alle aziende ULSS e ospedaliere e alle strutture private accreditate. Le strutture coinvolte possono indicare alla Giunta le azioni già intraprese o da intraprendere, anche in materia di prevenzione degli eventi dannosi e formazione del personale.

Entro 60 giorni dal ricevimento del rapporto, la Giunta trasmette alla commissione consiliare una relazione sulle misure adottate per contenere il rischio clinico, anche in coerenza con la programmazione sanitaria. Rapporto e relazione sono pubblicati nel Bollettino ufficiale regionale nel corso dell’anno di riferimento.

Fondo regionale per i risarcimenti

Entro un anno dall’entrata in vigore della legge, la Giunta regionale deve approvare un progetto, con il coinvolgimento della Regione, delle aziende ULSS e ospedaliere e delle compagnie assicurative, finalizzato alla creazione di un fondo regionale per i risarcimenti da responsabilità civile.

Il fondo è previsto per danni compresi tra 1.500 euro e 500.000 euro; per i danni superiori, o in caso di esaurimento del fondo, è prevista la copertura mediante apposita polizza assicurativa.

Aspetti finanziari

La legge quantifica gli oneri di attuazione con riferimento al triennio 2009-2011:

  • 120.000 euro annui per la Commissione;
  • 60.000 euro annui per l’attività di cui all’articolato organizzativo;
  • 500.000 euro annui per il fondo regionale.

La copertura è assicurata mediante risorse già allocate nel bilancio regionale indicato dalla norma.

Valutazione di attualità

L’atto appare oggi sostanzialmente depotenziato sul piano pratico, perché lega una parte rilevante della disciplina a strutture e finanziamenti del triennio 2009-2011 e a meccanismi organizzativi di quel contesto. Pur non emergendo dall’estratto una abrogazione espressa, la sua utilità operativa attuale è limitata.

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