L.R. Veneto 18/2009
Modifiche alla legge regionale 16 agosto 2007, n. 23 "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di sociale, sanità e prevenzione" e alla legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 "Norme e principi per il riordino del servizio sanitario ...
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Veneto n. 18/2009 aggiorna la disciplina su destinazione dei proventi sanzionatori per servizi sanitari e ARPAV, consente il cumulo di più contributi regionali per lavori su strutture sanitarie e introduce le Aziende ospedaliero-universitarie integrate. La parte sulle aziende integrate opera per i protocolli già sottoscritti o da sottoscrivere secondo termini fissati dalla legge.
Modifiche in materia di sanità, prevenzione e finanziamenti regionali
Modifiche in materia di sanità, prevenzione e aziende ospedaliero-universitarie integrate
La legge regionale del Veneto n. 18 del 7 agosto 2009 interviene su disposizioni regionali in materia sanitaria, socio-sanitaria e di prevenzione. Rafforza il finanziamento di attività di controllo ambientale e sanitario, disciplina il cumulo di contributi regionali per taluni interventi e introduce la possibilità di costituire Aziende ospedaliero-universitarie integrate nel territorio regionale.
Destinazione di proventi sanzionatori ad ARPAV e ai servizi delle ULSS
La legge estende il meccanismo di riallocazione di entrate da sanzioni amministrative già previsto dalla normativa regionale, destinando dal 2009 una quota dei proventi derivanti dalle sanzioni in materia di campi elettromagnetici anche allo sviluppo e al miglioramento dei servizi dell’ARPAV impegnati nella vigilanza e nel controllo del monitoraggio dei campi elettromagnetici generati da impianti per teleradiocomunicazioni ed elettrodotti.
L’attribuzione delle risorse è subordinata:
- al raggiungimento degli obiettivi individuati nella pianificazione regionale di settore;
- ai criteri stabiliti dalla Giunta regionale.
I comuni, cui restano delegate le funzioni di applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale, e le province per le sanzioni di propria competenza, devono versare gli importi alla Regione. La Regione provvede poi a ripartirli:
- alle aziende ULSS per i servizi SISP, SIAN e SVET;
- all’ARPAV per i servizi deputati alla vigilanza e al controllo sui campi elettromagnetici.
Cumulo di più contributi regionali per lavori su strutture sanitarie e socio-sanitarie
Per i lavori di interesse regionale relativi a strutture sanitarie e socio-sanitarie, la legge consente che gli interventi siano assistiti da più contributi finanziari regionali, anche riconducibili a diversi programmi di finanziamento.
Il cumulo è ammesso entro le percentuali massime previste dalle specifiche norme di riferimento. La norma, quindi, non introduce un finanziamento aggiuntivo indiscriminato, ma consente la combinazione di più linee di sostegno nel rispetto dei limiti percentuali già stabiliti dalla legislazione di settore.
Aziende ospedaliero-universitarie integrate
La legge modifica la disciplina del servizio sanitario regionale per consentire la costituzione di Aziende ospedaliero-universitarie integrate, in attuazione del d.lgs. 517/1999 e successive modificazioni.
La costituzione, l’attivazione, l’organizzazione e il funzionamento sono regolati dai protocolli d’intesa previsti dalla normativa statale. In particolare, l’azienda è formalmente costituita quando ricorrono entrambe le condizioni seguenti:
- sottoscrizione dei protocolli attuativi da parte dei direttori generali delle aziende ospedaliere e dei rettori delle università;
- pubblicazione nel BUR del provvedimento della Giunta regionale che dà attuazione ai protocolli.
La Giunta regionale deve adottare e pubblicare il provvedimento attuativo entro 90 giorni dalla sottoscrizione dei protocolli; se il termine decorre inutilmente, le Aziende ospedaliero-universitarie integrate si intendono automaticamente costituite.
Regime transitorio per la prima applicazione
Per la prima applicazione della disciplina sulle Aziende ospedaliero-universitarie integrate, se i protocolli attuativi risultano già sottoscritti al momento dell’entrata in vigore della legge, il termine di 90 giorni per l’adozione e pubblicazione del provvedimento della Giunta decorre dall’entrata in vigore della legge stessa.
Effetti sulla qualificazione delle aziende ospedaliere
Quando si costituisce un’Azienda ospedaliero-universitaria integrata, l’azienda ospedaliera cessa di essere tale e assume la nuova configurazione giuridica. In tale evenienza, l’allegato B della legge regionale n. 56/1994 si intende automaticamente modificato, in deroga alle ordinarie procedure previste per la sua variazione.
Copertura finanziaria
Gli oneri derivanti dall’attuazione delle modifiche relative alla destinazione dei proventi sanzionatori sono coperti con le risorse allocate nell’unità previsionale di base U0110 “Prevenzione e protezione ambientale” del bilancio di previsione 2009 e pluriennale 2009-2011.
La dotazione di tale UPB è aumentata con le risorse introitate nell’UPB di entrata E0045 “Altre sanzioni amministrative”, secondo quanto previsto dalla normativa regionale richiamata sulle sanzioni in materia di campi elettromagnetici.
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