Sentenza del 15/05/2015 n. 9948 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva impugnato la sentenza della CTR Sicilia che aveva annullato l'avviso di accertamento relativo al periodo d'imposta 1996. Il recupero a tassazione riguardava il reddito non assoggettato a IRPEG e ILOR in ragione delle esenzioni decennali rivendicate dalla società, nonché le sanzioni conseguenti alla presunta omessa dichiarazione dei redditi, presentata il 24 luglio 1997 dopo l'approvazione tardiva del bilancio. In Cassazione, l'Agenzia ha contestato, principalmente, la legittimità del differimento del termine per l'approvazione del bilancio e della conseguente presentazione della dichiarazione. Ha inoltre rinunciato ai motivi relativi alla spettanza delle esenzioni, già riconosciuta in precedenti pronunce della Corte.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto tempestiva la dichiarazione, poiché lo statuto consentiva di prorogare da quattro a sei mesi il termine per l'approvazione del bilancio e la dichiarazione era stata presentata entro un mese dalla scadenza del termine prorogato. Non era necessario dimostrare in giudizio l'effettiva sussistenza delle particolari esigenze che avevano giustificato la proroga, essendo sufficiente che il verbale assembleare richiamasse la previsione statutaria. I motivi relativi alle esenzioni non sono stati esaminati per rinuncia dell'Agenzia. L'Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 5.600 euro, oltre spese forfettarie e accessori di legge.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 9, comma 2
I soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, tenuti all'approvazione del bilancio o del rendiconto entro un termine stabilito dalla legge o dall'atto costitutivo, devono presentare la dichiarazione entro un mese dall'approvazione del bilancio o rendiconto. Se il bilancio non è stato approvato nel termine stabilito, la dichiarazione deve essere presentata entro un mese dalla scadenza del termine stesso.
Il termine per presentare la dichiarazione decorre dall'approvazione del bilancio oppure, se l'approvazione non avviene entro il termine previsto, dalla scadenza del termine legale o statutario applicabile.
Art. 2364 c.c., nel testo vigente ratione temporis
L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. L'atto costitutivo può stabilire un termine maggiore, non superiore in ogni caso a sei mesi, quando particolari esigenze lo richiedono.
Lo statuto può prevedere il termine massimo di sei mesi senza dover specificare preventivamente quali siano le particolari esigenze. È però necessario che il verbale assembleare richiami la clausola statutaria che consente la proroga, così da permettere il controllo sulla tempestività della dichiarazione.
Art. 360 c.p.c.
Individua i motivi di ricorso per Cassazione, tra cui la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, l'omessa motivazione su fatti decisivi e la violazione di norme processuali.
Art. 295 c.p.c.
Disciplina la sospensione necessaria del processo quando la decisione dipende dalla soluzione di una controversia pregiudiziale. I relativi motivi non sono stati esaminati perché l'Agenzia vi ha rinunciato.
Art. 132 c.p.c. e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4
Richiedono che la sentenza contenga una motivazione idonea. Anche le censure fondate su tali norme non sono state esaminate per effetto della rinuncia dell'Agenzia.
Massime di principio
- Quando lo statuto prevede validamente la possibilità di approvare il bilancio entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, il termine fiscale per la dichiarazione deve essere calcolato considerando il termine statutario prorogato, purché il verbale assembleare richiami tale facoltà.
- Se il bilancio non viene approvato entro il termine legale o statutario, la dichiarazione dei redditi deve essere presentata entro un mese dalla scadenza di quel termine, non necessariamente entro un mese dalla successiva approvazione effettiva del bilancio.
- Per dimostrare la legittimità della proroga non è necessariamente richiesta una dettagliata prova giudiziale delle particolari esigenze aziendali, se la documentazione societaria attesta correttamente il ricorso alla clausola statutaria.
- La verifica della tempestività della dichiarazione deve essere effettuata sulla base della normativa vigente nel periodo d'imposta interessato e dello statuto applicabile in quel momento.
- La decisione non costituisce un riconoscimento generale delle esenzioni IRPEG e ILOR: su tale profilo la Corte non si è pronunciata in questa sentenza, poiché l'Agenzia ha rinunciato ai relativi motivi e il diritto era stato già riconosciuto in precedenti pronunce.
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