Cassazione Penale, Sentenza n. 17543/2026 del 14/05/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione, per cassazione, dell'ordinanza della Corte d'appello di Catanzaro che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto dalla difesa di Luigi Marino avverso la sentenza del Tribunale di Castrovillari. La Corte territoriale aveva ritenuto inammissibile l'appello perché all'atto di impugnazione non era stato depositato il mandato specifico ad impugnare rilasciato dopo la pronuncia della sentenza, prescrizione prevista dall'art. 581, comma 1 quater, c.p.p., nel caso di imputato giudicato in assenza. Il ricorrente ha contestato tale decisione affermando che non era correttamente dichiarata la sua assenza in primo grado (sostiene di essere stato sottoposto a detenzione domiciliare), che l'autorità era a conoscenza del suo domicilio e che era stata conferita una procura speciale al difensore per il grado di appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che dagli atti emerga chiaramente la rinuncia di Marino a comparire in primo grado, con conseguente statuizione di assenza; che il mandato evocato era stato rilasciato prima dell'instaurazione del giudizio di primo grado e che all'atto di appello depositato via PEC non era allegato il mandato specifico rilasciato dopo la sentenza, come previsto dall'art. 581, comma 1 quater, c.p.p. La Corte ha confermato la correttezza della declaratoria di inammissibilità operata dalla Corte d'appello. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 581, comma 1 quater, c.p.p.
Richiede, a pena di inammissibilità, che nelle impugnazioni effettuate per conto di imputato giudicato in assenza sia depositato, unitamente all'atto di appello, il mandato ad impugnare rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e la dichiarazione/eletto di domicilio; finalità: assicurare che l'impugnazione sia effetto della volontà informata dell'imputato.
art. 581, commi 1 ter e 1 quater, c.p.p.
La disciplina, già oggetto di verifica di legittimità costituzionale, non determina un ingiustificato restringimento della facoltà di impugnazione ma mira a garantire la conoscenza della sentenza da parte dell'imputato e l'effettività dell'interesse a impugnare.
art. 616 c.p.p.
Stabilisce conseguenze in cassazione in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per confermare che non essendovi assenza di colpa nell'inammissibilità si procede alla condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria indicata.
artt. 73, comma 5, d.P.R. 309/90
Norma sostanziale relativa al reato contestato in primo grado; qui menzionata come oggetto della sentenza di primo grado che ha condannato l'imputato.
artt. 3, 11, 24, 25 Cost.
Richiamati nella questione di legittimità costituzionale sollevata avverso le norme procedurali, la Corte ha ritenuto manifestamente infondate le doglianze relative a possibile violazione dei diritti costituzionali, confermando la legittimità delle prescrizioni di forma impugnatoria.
Massime di principio
- Se l'imputato è stato dichiarato assente in primo grado (anche per rinuncia espressa a comparire), l'appello proposto in suo nome richiede il deposito del mandato specifico ad impugnare rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e la dichiarazione/eletto di domicilio; il mancato deposito comporta l'inammissibilità dell'appello.
- La rinuncia a comparire da parte del detenuto ha effetto anche per udienze successive se la situazione di restrizione rimane costante; è quindi importante verificare lo stato processuale prima di assumere che l'imputato non sia stato considerato assente.
- Un mandato conferito per il primo grado non sostituisce il mandato specifico richiesto per impugnare una sentenza pronunciata in assenza: la procura speciale successiva alla sentenza è necessaria quando la legge la pone a pena di inammissibilità.
- In casi dubbiosi, la difesa deve allegare all'atto di impugnazione ogni documento che provi la conoscenza della sentenza da parte dell'imputato (dichiarazione di ricezione, elezione di domicilio, mandato speciale post-sentenza) per evitare il rischio di inammissibilità e sanzioni economiche.
- Le contestazioni di legittimità costituzionale rispetto agli obblighi formali di impugnazione sono difficili da accogliere se la norma persegua il legittimo obiettivo di garantire che l'impugnazione rifletta l'interesse effettivo dell'imputato.
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