Cassazione Civile, Ordinanza n. 16906/2026 del 29/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (finanziaria)
La controversia
Il curatore di un fallimento ha agito in revocatoria fallimentare per ottenere la declaratoria di inefficacia di alcuni pagamenti, per complessivi euro 327.859,39, eseguiti nel periodo sospetto prima della dichiarazione di fallimento a favore di una società del gruppo automobilistico e poi della società finanziaria del gruppo. In primo grado il Tribunale di Roma ha dichiarato cessata la materia del contendere nei confronti di una resistente e ha respinto la domanda contro la finanziaria, ritenendo che i pagamenti fossero stati eseguiti nei termini d’uso e quindi esclusi dalla revocatoria ai sensi dell’art. 67, comma 3, lett. a), l. fall. La Corte d’appello ha confermato. Con il ricorso per cassazione il fallimento ha dedotto cinque motivi: 1) violazione degli artt. 345 c.p.c. e 67, comma 3, lett. a), l. fall., sostenendo che la contestazione della non applicabilità dell’esenzione per mancanza di pagamenti nell’esercizio dell’attività d’impresa fosse mera difesa proponibile anche in appello; 2) violazione dell’art. 115 c.p.c., assumendo che la risoluzione del contratto di concessione fosse fatto pacifico; 3) violazione degli artt. 183, 157 e 342 c.p.c., perché il documento attestante la risoluzione non sarebbe stato impugnato dalla controparte; 4) violazione dell’art. 67, comma 3, lett. a), l. fall., per avere la Corte d’appello ritenuto che il rispetto del termine contrattuale non bastasse se non coincidente con il termine d’uso; 5) violazione della medesima norma per non avere accertato una prassi consolidata e stabile tra le parti, che secondo il ricorrente avrebbe sostituito i termini contrattuali con un diverso termine d’uso, ricavato da una lettura statistica dei tempi di pagamento nel 2014.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché l’eccezione in senso lato è sì proponibile anche in appello, ma solo se fondata su fatti tempestivamente introdotti nel giudizio: nel caso concreto il fatto decisivo della risoluzione del contratto di concessione era stato allegato tardivamente, dopo le preclusioni assertorie, sicché correttamente la Corte territoriale non lo ha esaminato né ha esaminato la difesa a esso collegata. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché il ricorrente non ha dimostrato che la controparte avesse realmente riconosciuto il fatto storico decisivo nella sua interezza, cioè anche la cessazione dell’attività prima dei pagamenti. Ha ritenuto palesemente infondato il terzo motivo, osservando che la parte totalmente vittoriosa in primo grado non aveva alcun onere di proporre appello su un tema istruttorio, e che i documenti non sono oggetto di una decisione autonoma di ammissibilità. Ha dichiarato inammissibile il quarto motivo, in quanto privo di concreta dimostrazione del nesso tra la tesi prospettata e la richiesta cassatoria. Ha infine respinto il quinto motivo affermando che la prassi commerciale rilevante non può essere ricostruita in modo meramente statistico e frazionato per escludere dal termine d’uso i pagamenti comunque conformi alle pattuizioni contrattuali; inoltre, la prassi allegata non dimostrava una deroga stabile e sostitutiva delle previsioni contrattuali, ma soltanto una varietà di scadenze sempre interne ai limiti pattuiti. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna del ricorrente alle spese e con dichiarazione del raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 345 c.p.c.
Le eccezioni in senso lato possono essere esaminate anche in appello solo se fondate su fatti già ritualmente acquisiti al giudizio; non è consentita la tardiva introduzione del fatto storico che ne costituisce il presupposto.
art. 67, comma 3, lett. a), legge fall.
L’esenzione da revocatoria per i pagamenti eseguiti nei termini d’uso opera quando i pagamenti sono effettuati nell’esercizio dell’attività d’impresa e secondo una prassi effettivamente consolidata; non basta un generico richiamo a termini contrattuali o a dati statistici non dimostrativi di una prassi sostitutiva.
art. 115 c.p.c.
Il principio di non contestazione non consente di considerare pacifico un fatto storico solo parzialmente richiamato dalla controparte; occorre che sia riconosciuto anche il suo contenuto decisivo nel concreto.
art. 183 c.p.c.
I fatti e i documenti introdotti oltre le preclusioni assertorie e istruttorie non possono fondare validamente le difese successive, se non già ritualmente acquisiti.
art. 157 c.p.c.
La questione relativa a un documento prodotto tardivamente non può essere fatta valere come vizio da parte totalmente vittoriosa che non abbia interesse a impugnare.
art. 342 c.p.c.
L’appello deve devolvere specificamente al giudice di secondo grado le censure effettivamente rilevanti; non è configurabile un obbligo di impugnazione su profili istruttori privi di autonomo effetto decisorio.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio secondo il rito semplificato previsto dalla norma.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
È il parametro di riferimento per l’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato nei casi previsti dal comma 1-quater.
Massime di principio
- L’eccezione in senso lato è deducibile anche in appello, ma solo se si fonda su fatti già tempestivamente introdotti e ritualmente acquisiti nel processo; non può essere utilizzata per aggirare le preclusioni assertorie mediante la tardiva allegazione del fatto costitutivo.
- Nel valutare l’esenzione revocatoria per pagamenti eseguiti nei termini d’uso, il giudice deve verificare una prassi effettiva e stabile, idonea a sostituire in concreto la regolazione pattizia; una mera distribuzione statistica dei tempi di pagamento, se compatibile con i termini contrattuali, non basta a provare un diverso termine d’uso.
- Il principio di non contestazione opera solo rispetto al fatto storico effettivamente riconosciuto nella sua portata decisiva; non è sufficiente un richiamo generico o parziale a elementi che non dimostrino il fatto rilevante nel suo contenuto completo.
- Una parte totalmente vittoriosa in primo grado non ha onere né interesse a proporre appello su questioni che non le abbiano arrecato soccombenza, specie se attengono a profili istruttori privi di autonoma statuizione decisoria.
- Ai fini dell’esenzione da revocatoria, il pagamento che rispetti i termini contrattuali non diventa automaticamente revocabile per il solo fatto che il creditore pretenda di ricostruire un termine d’uso diverso sulla base di medie statistiche, se non emerge una vera e propria prassi sostitutiva e consolidata.
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