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Provvedimento

Ordinanza ingiunzione o revoca n. 199 del 11/04/2024

Provvedimento dell'11 aprile 2024

Garante Privacy199

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ha irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria di 6.000 euro al Libero Consorzio comunale di Enna per plurime violazioni connesse alla figura del Responsabile della protezione dei dati (RPD/DPO). In particolare, ha accertato la mancata designazione del RPD per oltre tre anni e mezzo dall’entrata in vigore del GDPR, la tardiva comunicazione all’Autorità e l’inadeguata pubblicazione dei dati di contatto, nonché la scelta di un RPD che cumulava altri incarichi potenzialmente in conflitto di interessi e privo di risorse sufficienti, soprattutto in termini di tempo. È stata disposta anche la pubblicazione del provvedimento sul sito del Garante.

Libero Consorzio comunale di Enna: sanzione per mancata/tardiva designazione, pubblicazione e comunicazione del RPD e per conflitto di interessi del RPD

Libero Consorzio comunale di Enna: violazioni in materia di RPD/DPO

Il provvedimento riguarda il Libero Consorzio comunale di Enna e trae origine da verifiche del Garante sul sito istituzionale dell’ente, dalle quali non risultavano i dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati personali né la comunicazione di tali dati all’Autorità. Nel corso dell’istruttoria è emerso anche che la designazione del RPD non era stata tempestiva e che il soggetto nominato cumulava ulteriori incarichi interni suscettibili di determinare un conflitto di interessi.

Origine dell’istruttoria e contestazioni

L’Autorità ha avviato il procedimento ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice privacy, contestando inizialmente:

  • la mancata pubblicazione e comunicazione dei dati di contatto del RPD, in violazione dell’art. 37, parr. 1 e 7, GDPR;
  • la mancata dimostrazione dell’effettiva designazione del RPD;
  • successivamente, la designazione di un RPD incompatibile per cumulo di funzioni, in violazione dell’art. 38, parr. 2 e 6, GDPR.

Il Consorzio ha presentato memorie difensive, allegando una relazione del RPD e richiamando le difficoltà organizzative dell’ente, le ridotte dimensioni della struttura, le risorse disponibili e l’asserita assenza di conflitti di interessi. Ha inoltre dichiarato di aver pubblicato i dati di contatto sul sito e di aver provveduto, seppur tardivamente, alla comunicazione al Garante.

Quadro normativo richiamato

Il Garante ha richiamato in particolare:

  • art. 37, parr. 1, lett. a), e 7, GDPR, sulla designazione del RPD e sulla pubblicazione/comunicazione dei dati di contatto;
  • art. 38, parr. 2 e 6, GDPR, sull’indipendenza del RPD e sull’assenza di conflitti di interessi;
  • art. 39, par. 1, lett. a), GDPR, sui compiti del RPD;
  • considerando 97 GDPR;
  • le Linee guida WP29 sui responsabili della protezione dei dati, in particolare i paragrafi 2.6, 3.2 e 3.5;
  • il Documento di indirizzo del Garante del 29 aprile 2021 sulla designazione, posizione e compiti del RPD in ambito pubblico.

Valutazioni del Garante sulla designazione del RPD

L’Autorità ha ritenuto accertato che il Consorzio abbia provveduto alla designazione del RPD solo nel 2021/2022 indicati nel provvedimento come XX, quindi dopo oltre tre anni e mezzo dall’entrata in vigore del GDPR. Poiché si tratta di un soggetto pubblico, l’obbligo di designazione è obbligatorio, e il ritardo integra una violazione dell’art. 37, par. 1, GDPR.

Il Garante ha inoltre osservato che la documentazione difensiva non era sufficiente a giustificare il ritardo, pur tenendo conto delle difficoltà organizzative rappresentate dall’ente.

Comunicazione e pubblicazione dei dati di contatto

Il provvedimento accerta anche la violazione dell’art. 37, par. 7, GDPR, perché la comunicazione dei dati di contatto del RPD all’Autorità è avvenuta solo dopo la contestazione del Garante. Quanto alla pubblicazione sul sito istituzionale, le schermate prodotte non sono state ritenute idonee a provare una reale ostensione dei dati di contatto, poiché rinviavano ad atti di designazione o ad adempimenti in materia di trasparenza che non rendevano immediatamente individuabile il RPD da parte degli interessati.

Il Garante ha ribadito che la finalità della norma è consentire agli interessati e all’Autorità un contatto facile e diretto con il RPD, senza passaggi intermedi o difficoltà di reperimento delle informazioni.

Conflitto di interessi e adeguatezza delle risorse

Un ulteriore profilo di violazione è stato ravvisato nell’art. 38, parr. 2 e 6, GDPR. Il soggetto designato come RPD era contemporaneamente responsabile di diversi servizi dell’ente, tra cui segreteria del dirigente del settore I, assistenza agli organi, sistemi informatici, turismo e servizio legale.

Secondo il Garante, tale cumulo di incarichi può compromettere:

  • l’indipendenza del RPD;
  • la disponibilità di tempo sufficiente per svolgere i compiti di controllo e consulenza;
  • l’assenza di conflitti di interessi, in quanto talune funzioni interne possono comportare la definizione di finalità o modalità del trattamento.

L’Autorità ha richiamato le linee guida europee e il proprio documento di indirizzo del 2021, evidenziando che il caso va valutato concretamente, ma che ruoli come responsabile IT, risorse umane, contabilità o comunque posizioni manageriali o comunque incidenti sui trattamenti presentano frequentemente profili di incompatibilità.

Esito: illecito accertato e sanzione

All’esito dell’istruttoria il Garante ha confermato tre violazioni:

  • mancata designazione del RPD fino al periodo indicato nel provvedimento, in violazione dell’art. 37, par. 1, GDPR;
  • tardiva pubblicazione e comunicazione dei dati di contatto del RPD, in violazione dell’art. 37, par. 7, GDPR;
  • designazione di un RPD privo di adeguate risorse e in possibile conflitto di interessi, in violazione dell’art. 38, parr. 2 e 6, GDPR.

Tenuto conto della natura colposa della condotta, dell’attivazione dell’ente per rimediare, dell’assenza di precedenti specifici e dell’esigenza di una misura effettiva, proporzionata e dissuasiva ai sensi dell’art. 83 GDPR, il Garante ha determinato la sanzione in euro 6.000 complessivi.

Dispositivo e termini

Il Garante ha quindi:

  • ordinato al Libero Consorzio comunale di Enna il pagamento di euro 6.000;
  • ingiunto il pagamento entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento, con applicazione delle ordinarie conseguenze esecutive in caso di inadempimento;
  • ricordato la possibilità di definire la controversia pagando metà della sanzione entro 30 giorni ai sensi dell’art. 166, comma 8, del Codice;
  • disposto la pubblicazione del provvedimento sul sito del Garante;
  • disposto l’annotazione nel registro interno delle violazioni e delle misure adottate.

È altresì indicata la possibilità di proporre ricorso davanti all’autorità giudiziaria ordinaria entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento, o 60 giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Punti principali

Origine del procedimento e accertamenti iniziali

A seguito di controlli sul sito istituzionale del Consorzio, il Garante non ha rinvenuto i dati di contatto del RPD né prova della comunicazione degli stessi all’Autorità. È emersa inoltre l’assenza di elementi idonei a dimostrare la corretta designazione del RPD.

Difese del Consorzio

L’ente ha sostenuto di aver designato un dipendente quale RPD e di aver pubblicato i dati di contatto sul sito e in Amministrazione trasparente, precisando poi di aver ulteriormente migliorato la visibilità delle informazioni. Ha anche rappresentato di aver comunicato i dati all’Autorità, seppur con ritardo, e di aver valutato il contesto organizzativo, le risorse disponibili e l’assenza di conflitti di interessi.

Valutazione sulla designazione del RPD

Il Garante ha ritenuto accertata la violazione dell’art. 37, par. 1, GDPR, poiché la designazione del RPD è avvenuta solo nel 2021/2022 indicati nel provvedimento come XX, cioè dopo oltre tre anni e mezzo dall’entrata in vigore del Regolamento. Per un soggetto pubblico tale designazione è obbligatoria.

Pubblicazione e comunicazione dei dati di contatto

È stata accertata anche la violazione dell’art. 37, par. 7, GDPR: la comunicazione all’Autorità è intervenuta solo dopo la contestazione del Garante e le schermate prodotte non dimostravano una reale e chiara ostensione dei dati di contatto del RPD sul sito istituzionale. Il Garante ha osservato che la pubblicazione deve consentire un contatto facile e diretto con il RPD.

Conflitto di interessi e risorse del RPD

Il Garante ha ritenuto violato l’art. 38, parr. 2 e 6, GDPR, perché il RPD cumulava diversi incarichi di responsabile di servizi dell’ente (tra cui sistemi informatici e servizio legale), con possibile interferenza sulle finalità e modalità dei trattamenti. Inoltre, il cumulo di funzioni faceva emergere una carenza di tempo e risorse adeguate per svolgere in modo pieno e indipendente i compiti del RPD.

Sanzione e misure accessorie

Considerati la natura colposa della violazione, l’assenza di precedenti e l’attivazione dell’ente per rimediare, il Garante ha applicato una sanzione di 6.000 euro, ritenuta effettiva, proporzionata e dissuasiva ai sensi dell’art. 83 GDPR. Ha inoltre disposto la pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale dell’Autorità e l’annotazione nel registro interno.

Come è indicizzato

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