Ordinanza n. 5293/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio - sezione staccata di Latina (sezione prima) n. 00683/2025, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio - sezione staccata di Latina che aveva annullato gli atti del Comune di Paliano di annullamento in autotutela di una PAS e delle relative varianti, nonché l'ordine di non effettuare l'intervento
Esito
La controversia
Gli appellanti hanno chiesto la riforma della sentenza con conseguente rigetto del ricorso e dei motivi aggiunti proposti dalla società proponente un impianto di produzione di biometano mediante procedura abilitativa semplificata (PAS). Le contestazioni riguardano, in particolare, l'inserimento o meno nel progetto della particella catastale 77 del foglio 72 e il regime giuridico della strada di accesso confinante con le particelle 177 e 74, ritenuta dagli appellanti di proprietà privata o comunque non gravata da uso pubblico. Il Consiglio di Stato ha inoltre rilevato d'ufficio, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., la possibile inammissibilità dell'appello proposto dal proprietario non direttamente interessato dalla particella o dalla strada controversa e dal comitato, per difetto di legittimazione. Ha ritenuto invece astrattamente ravvisabile una posizione giuridica autonoma in capo al proprietario della particella 77 e ai proprietari della strada o dei fondi confinanti. Poiché le prospettazioni delle parti risultavano contrastanti e non adeguatamente verificabili sulla base degli atti, il Collegio ha disposto un accertamento tecnico sui dati catastali, sulla concreta conformazione del progetto, sulla natura della strada, sulla coincidenza tra il progetto presentato ai Vigili del fuoco e quello depositato presso il Comune e sui vincoli paesaggistici e idrogeologici gravanti sull'area.
La decisione
Il Consiglio di Stato non ha definito il merito dell'appello né la questione preliminare di legittimazione degli appellanti. Ha disposto verificazione, nominando quale verificatore il Direttore dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Frosinone - Ufficio Provinciale del Territorio, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario qualificato. La verificazione dovrà accertare la titolarità e l'eventuale esclusione dal progetto della particella 77, la natura pubblica, privata o vicinale della strada, la corrispondenza tra i progetti presentati ai Vigili del fuoco e al Comune e i vincoli paesaggistici e idrogeologici dell'area. Sono stati fissati termini per l'avviso alle parti, la relazione preliminare, le osservazioni e la relazione finale; è stata riconosciuta alle parti la facoltà di nominare tecnici di fiducia. L'acconto di 1.500 euro sul compenso del verificatore è stato posto provvisoriamente a carico delle parti costituite in misura uguale e senza solidarietà. L'udienza pubblica sarà fissata dopo l'espletamento della verificazione.
Norme richiamate
art. 65 c.p.a.
Richiamato quale fondamento dei poteri istruttori del giudice amministrativo.
art. 66 c.p.a.
Richiamato in relazione alla verificazione disposta dal giudice amministrativo.
art. 67 c.p.a.
Richiamato in relazione alla disciplina dell'ausiliario e degli incombenti istruttori.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Consente al Collegio di sottoporre alle parti una questione rilevata d'ufficio, nella specie la possibile inammissibilità dell'appello per difetto di legittimazione di alcuni appellanti.
art. 6, comma 4, d.lgs. 28/2011
Richiamato nell'ordine comunale di non effettuare l'intervento previsto dalla PAS.
art. 10, commi 4 e 21, l. 241/1990
Richiamato nell'ordine comunale di non effettuare l'intervento previsto dalla PAS.
Massime di principio
- L'interventore ad opponendum può impugnare la sentenza soltanto se titolare di una posizione giuridica propria e autonoma, qualificabile come interesse legittimo o diritto soggettivo, e non quando vanti un mero interesse di fatto o un'aspettativa giuridica; fanno eccezione le impugnazioni relative al capo concernente il suo stesso titolo a intervenire.
- La legittimazione dell'interventore a proporre appello deve essere verificata individualmente, in relazione alla concreta posizione sostanziale dedotta e al rapporto diretto con l'oggetto del provvedimento impugnato; la mera qualità di residente o di componente di un comitato non è, di per sé, sufficiente.
- Quando le allegazioni delle parti su fatti catastali, titolarità delle aree, natura delle strade, contenuto del progetto e vincoli gravanti sull'area sono contrastanti e tali circostanze risultano decisive per la controversia, il giudice amministrativo può disporre una verificazione tecnica prima di decidere il merito.
- La verificazione può comprendere l'acquisizione di elaborati e documenti presso l'amministrazione procedente e presso altre strutture pubbliche competenti, con partecipazione delle parti e dei loro tecnici di fiducia secondo le modalità stabilite dal giudice.
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