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Legge

L.R. Toscana 56/2011

Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2011, n. 11 (Disposizioni in materia di installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di energia. Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 “Disposizioni in materia di energia” e alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 “Norme per il governo del territorio”).

Normativa regionaleL.R. Toscana 56/2011

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge modifica la l.r. Toscana 11/2011 sugli impianti da fonti rinnovabili, precisando dove sono ammessi gli impianti fotovoltaici a terra e quali distanze minime devono rispettare tra loro. Consente inoltre specifiche deroghe/ammissibilità in aree urbanizzate produttive, commerciali e di servizio, in casse di espansione già realizzate e in alcune aree degradate o di cui all’art. 5, con esclusione degli indennizzi per danni causati dall’esercizio della cassa di espansione.

Modifiche alla disciplina toscana sugli impianti fotovoltaici a terra

Modifiche alla disciplina toscana sugli impianti fotovoltaici a terra

La legge regionale 4 novembre 2011, n. 56 interviene sulla disciplina toscana relativa all’installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, con particolare riferimento agli impianti fotovoltaici a terra. Le modifiche incidono sulla localizzazione degli impianti e sulle distanze minime tra installazioni, applicandosi nel territorio della Regione Toscana.

Aree urbanizzate e casse di espansione

Gli impianti fotovoltaici a terra sono ammessi nelle aree urbanizzate destinate a insediamenti produttivi, commerciali e di servizio, così come individuate negli strumenti di pianificazione territoriale e negli atti di governo del territorio. Restano escluse le aree dei centri storici e quelle storiche assimilate a tali aree dagli strumenti urbanistici.

È inoltre possibile autorizzare impianti fotovoltaici a terra nelle aree in cui siano già state realizzate e siano in esercizio casse di espansione per la regimazione delle acque, fermo restando il rispetto della normativa di settore, in particolare delle regole in materia di difesa del suolo. Per tali impianti non sono riconosciuti indennizzi ai proprietari o gestori per i danni causati dall’esercizio della cassa di espansione.

Distanze minime tra impianti fotovoltaici a terra

La disciplina delle distanze tra più impianti fotovoltaici viene precisata distinguendo tra diverse tipologie e localizzazioni:

  • per gli impianti fotovoltaici a terra di potenza superiore a 200 kW, nonché per quelli collocati nelle zone interne ai coni visivi e panoramici e nelle aree agricole di particolare pregio paesaggistico e culturale, la distanza minima è di 200 metri;
  • per gli altri impianti fotovoltaici a terra, la distanza minima è di 100 metri.

La norma chiarisce quindi che il criterio della distanza opera specificamente per gli impianti a terra.

Aree degradate e altre localizzazioni ammesse

La legge estende l’applicazione della disciplina agevolativa anche agli impianti fotovoltaici a terra localizzati nelle aree degradate individuate nell’allegato A, nonché agli impianti fotovoltaici a terra localizzati nelle aree di cui all’articolo 5, come sostituito dalla stessa legge.

Aggiornamento dell’allegato tecnico

L’allegato A della l.r. 11/2011 viene sostituito con un nuovo allegato A contenuto nella legge in esame. Il testo fornito non riporta il contenuto dell’allegato sostitutivo, quindi non è possibile desumerne ulteriori dettagli applicativi.

Portata pratica della norma

Si tratta di una legge di modifica che opera come disciplina integrativa e correttiva della l.r. 11/2011. La sua utilità pratica riguarda l’autorizzazione e la localizzazione degli impianti fotovoltaici a terra in Toscana, secondo i criteri e i limiti introdotti o chiariti dal legislatore regionale.

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