Ordinanza n. 1503/2026 - Catania, Sezione 2
per l'accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dall'Amministrazione intimata sull'istanza per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell'art. 27-bis del decreto legislativo n. 152/2006, comprensivo della valutazione di impatto ambientale e della valutazione di incidenza ambientale, per la realizzazione di un “impianto di selezione rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata multi materiale con produzione di CSS e impianto di sterilizzazione di rifiuti ospedalieri da realizzare in C.da Pantano d'Arci nella zona industriale di Catania”, (CT015_RIF3001 - R.E.M. s.r.l. - Codice Istanza 2501 - Codice Procedura 3001), formulata dalla ricorrente con nota del 14 febbraio 2024; nonché per la condanna dell'Amministrazione intimata al risarcimento del danno.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sull'istanza per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale ex art. 27-bis d.lgs. 152/2006, comprensivo di VIA e valutazione di incidenza ambientale
Esito
La controversia
La società ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dall'Assessorato Territorio e Ambiente sull'istanza del 14 febbraio 2024 per la realizzazione di un impianto di selezione di rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata multimateriale, con produzione di CSS, e di un impianto di sterilizzazione di rifiuti ospedalieri. Ha inoltre domandato il risarcimento del danno da ritardo. Con sentenza non definitiva il TAR aveva ordinato all'Amministrazione di concludere il procedimento; persistendo l'inerzia, con successiva ordinanza era stato nominato un commissario ad acta, incaricato di definire il procedimento entro 180 giorni. La ricorrente ha quindi chiesto il rinvio della trattazione della domanda risarcitoria, sostenendo che la sua decisione richiedesse prima la conclusione del procedimento amministrativo e la verifica della spettanza del bene della vita richiesto.
La decisione
Il TAR rinvia la trattazione della causa alla prima udienza pubblica di gennaio 2027, per acquisire l'esito del procedimento amministrativo affidato al commissario ad acta. Il giudice ritiene che la domanda risarcitoria per ritardo nell'adozione di un provvedimento favorevole non possa essere decisa prima di verificare la fondatezza dell'istanza e l'eventuale esito favorevole del procedimento, poiché l'ingiustizia del danno da ritardo è configurabile soltanto quando il privato avrebbe avuto titolo a conseguire il bene della vita richiesto. Pone a carico di entrambe le parti l'onere di depositare il provvedimento conclusivo una volta adottato. Non viene ancora definita la domanda risarcitoria né è adottata una statuizione finale sulle spese.
Norme richiamate
art. 27-bis d.lgs. 152/2006
La disposizione è indicata quale base normativa dell'istanza diretta al rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale, comprensivo della valutazione di impatto ambientale e della valutazione di incidenza ambientale.
Massime di principio
- La decisione sulla domanda di risarcimento del danno da ritardo nell'adozione di un provvedimento amministrativo favorevole presuppone la conclusione del procedimento e la verifica della fondatezza dell'istanza del privato.
- L'ingiustizia del danno da ritardo è configurabile solo se, all'esito della valutazione del procedimento amministrativo, risulta che il privato avrebbe avuto titolo a conseguire il bene della vita richiesto.
- Quando la definizione della domanda risarcitoria dipende dall'esito di un procedimento amministrativo ancora pendente, il giudice può rinviare la trattazione e imporre alle parti di produrre il provvedimento conclusivo.
Come è indicizzato
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