Sentenza n. 2403/2026 - Catania, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del TAR che aveva annullato la determinazione degli importi dovuti per oblazione e oneri concessori relativi a una domanda di condono edilizio
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito in ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del TAR Sicilia, Catania, n. 2713/2022, che aveva accolto il ricorso contro la determinazione comunale degli importi dovuti a titolo di oblazione e oneri concessori per una domanda di condono edilizio, rilevando il difetto di istruttoria e di motivazione e facendo salvi i poteri dell’amministrazione e il riesercizio dell’azione amministrativa, anche mediante il preavviso di rigetto previsto dall’art. 10-bis l. 241/1990. Il Comune, dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, ha annullato in autotutela la precedente determinazione e ha avviato una nuova istruttoria. Ha quindi chiesto la cessazione della materia del contendere o l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. Il ricorrente ha sostenuto che l’esecuzione del giudicato non poteva ritenersi compiuta con il solo avvio del procedimento, essendo necessaria l’adozione del provvedimento finale.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che l’annullamento della determinazione comunale, con effetti ex tunc, costituisse effetto immediato e automatico della sentenza di annullamento e non esaurisse gli obblighi conformativi derivanti dal giudicato. L’esecuzione della sentenza richiede infatti non soltanto l’avvio, ma la conclusione del procedimento amministrativo rinnovato ai sensi dell’art. 2 l. 241/1990, con l’adozione del provvedimento finale nel rispetto dei vincoli derivanti dalla motivazione della sentenza. Il Comune è stato quindi dichiarato inadempiente per avere eluso il dictum giudiziale ed è stato ordinato di concludere il procedimento entro novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il Segretario generale della Città metropolitana di Catania, con facoltà di delega. Le spese di lite, pari a euro 1.000,00 oltre accessori e contributo unificato ove versato, sono state poste a carico del Comune.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale dell’azione di ottemperanza e consente al giudice di ordinare all’amministrazione l’esecuzione del giudicato e di predisporre, in caso di ulteriore inerzia, l’intervento sostitutivo del commissario ad acta.
art. 2 l. 241/1990
L’esecuzione del giudicato che impone il riesercizio del potere richiede la conclusione del procedimento amministrativo entro il termine previsto, con l’adozione del provvedimento finale, non essendo sufficiente il mero avvio dell’istruttoria.
art. 7 l. 241/1990
L’avvio del procedimento costituisce un adempimento iniziale, ma non equivale alla completa esecuzione del giudicato quando la sentenza impone il rinnovato esercizio del potere sino alla decisione finale.
art. 10-bis l. 241/1990
La sentenza originaria aveva fatto salvi i poteri dell’amministrazione, compresa la possibilità di procedere mediante preavviso di rigetto, nel rinnovato procedimento amministrativo.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
La sopravvenuta carenza di interesse o la cessazione della materia del contendere non possono essere dichiarate quando l’amministrazione abbia soltanto avviato il procedimento, senza aver adottato il provvedimento finale richiesto dal giudicato.
art. 71 d.P.R. 115/2002
Il compenso del commissario ad acta deve essere richiesto e documentato entro cento giorni dalla conclusione dell’incarico, a pena di decadenza.
Massime di principio
- Quando una sentenza amministrativa annulla un provvedimento e fa salvi i poteri dell’amministrazione, il giudicato produce, oltre agli effetti demolitorio e ripristinatorio, un effetto conformativo sul successivo esercizio del potere.
- L’esecuzione del giudicato che impone il riesercizio di un potere amministrativo non si esaurisce nell’annullamento dell’atto originario né nel mero avvio del nuovo procedimento, ma richiede la conclusione del procedimento entro un termine ragionevole e l’adozione del provvedimento finale.
- Nel giudizio di ottemperanza, l’amministrazione elude il giudicato quando si limita ad avviare una nuova istruttoria senza portarla a conclusione, nonostante la sentenza imponga una rinnovata valutazione amministrativa.
- Il giudice dell’ottemperanza può assegnare all’amministrazione un termine per concludere il procedimento e nominare sin d’ora un commissario ad acta, destinato a intervenire su istanza dell’interessato in caso di ulteriore inerzia.
- La sopravvenuta adozione di atti meramente preparatori o interlocutori non determina la cessazione della materia del contendere né la sopravvenuta carenza di interesse quando non sia stato ancora adottato il provvedimento finale conforme al giudicato.
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