Sentenza n. 4202/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) n. 160/2025, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Veneto n. 160/2025, che aveva respinto il ricorso contro il titolo tacito e il titolo unico in autocertificazione per la realizzazione e lo spostamento di una stazione radio base
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione e gestori)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva impugnato in primo grado il provvedimento formatosi per silenzio-assenso sull’istanza di autorizzazione unica presentata ai sensi dell’art. 44 d.lgs. n. 259/2003, il titolo unico in autocertificazione, il parere radioprotezionistico favorevole dell’ARPAV e la comunicazione di inizio lavori relativi alla realizzazione di una nuova struttura per impianti di telefonia mobile. Deduceva la mancata pubblicizzazione dell’istanza, la violazione delle regole di partecipazione procedimentale, del regolamento comunale sulla localizzazione delle stazioni radio base e dell’art. 97 Cost., nonché difetto di istruttoria e illogicità. Il TAR respingeva il ricorso. In appello, l’interessato contestava la sentenza sostenendo: l’illegittimità del silenzio-assenso per omessa pubblicizzazione dell’istanza; l’inapplicabilità dell’art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990, poiché la pubblicità prevista dall’art. 44 d.lgs. n. 259/2003 avrebbe avuto una funzione più ampia della comunicazione di avvio; l’assenza di prova sul fatto che la partecipazione non avrebbe potuto condurre a un diverso esito; l’erronea qualificazione dell’intervento come mero spostamento di un impianto preesistente; la mancata considerazione di altri impianti presenti nella zona; la violazione dell’art. 8 del regolamento comunale, ritenuto dall’appellante vincolante e impositivo di una distanza minima dagli impianti esistenti. Ha inoltre chiesto la rimessione in termini per il deposito di documenti e memoria, nonché il rinvio dell’udienza.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’istanza di rimessione in termini, poiché l’errore nel deposito telematico era dovuto a una svista nella digitazione dell’indirizzo e-mail, imputabile alla parte e verificabile tempestivamente mediante controllo della consegna o accesso al PAT. Ha respinto anche la richiesta di rinvio, non ravvisando ragioni eccezionali: la documentazione tardivamente depositata non era decisiva e le parti avevano comunque potuto discutere la causa. Nel merito, ha respinto i primi quattro motivi congiuntamente. Ha affermato che il silenzio-assenso può formarsi anche in presenza di violazioni di regole sostanziali o procedimentali, inclusa l’omessa pubblicizzazione dell’istanza prevista dall’art. 44, comma 5, d.lgs. n. 259/2003. Tale pubblicizzazione ha funzione partecipativa, analoga ma non identica alla comunicazione di avvio del procedimento; la sua omissione non impedisce la formazione del titolo tacito. L’omissione non determina inoltre l’annullabilità del titolo quando l’amministrazione dimostri che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso, ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990. Nel caso concreto, tale prova è stata ritenuta raggiunta perché lo spostamento dell’impianto era necessario a causa dell’inagibilità dell’edificio originario, lo spostamento era contenuto in circa 60 metri, la nuova area non era un sito sensibile né soggetta a vincoli e la permanenza nella zona era necessaria per garantire la copertura del servizio. L’impianto Wind Tre indicato dall’appellante risultava, secondo la documentazione ARPAV, provvisorio e quindi non ostativo alla nuova localizzazione. Il Collegio ha inoltre richiamato la nuova formulazione dell’art. 44, comma 5, d.lgs. n. 259/2003, qualificandola come norma processuale applicabile ai giudizi pendenti secondo il principio tempus regit actum; tale disposizione esclude espressamente che la mancata pubblicizzazione incida sulla formazione del silenzio-assenso o costituisca motivo di annullabilità del titolo. Anche il quinto motivo è stato respinto: l’art. 8 del regolamento comunale riguarda le nuove installazioni e, nel caso concreto, l’intervento costituiva sostituzione e spostamento di un impianto preesistente, non aggiunta di un ulteriore impianto. Inoltre, la disposizione non stabilisce un divieto assoluto entro cento metri, ma un criterio preferenziale e flessibile, come emerge dalle espressioni “prioritariamente” e “ove possibile”. L’appello è stato quindi respinto, con compensazione integrale delle spese tra le parti costituite.
Norme richiamate
art. 44 d.lgs. n. 259/2003
Lo sportello locale competente provvede a pubblicizzare l'istanza anche sul portale web dedicato, pur senza diffondere i dati caratteristici dell'impianto; tale pubblicizzazione non rileva ai fini della formazione del silenzio assenso e la mancata pubblicizzazione dell'istanza non è motivo di annullabilità del titolo autorizzativo espresso o tacito ottenuto ai sensi del presente articolo
L’omessa pubblicizzazione dell’istanza non impedisce la formazione del silenzio-assenso e non determina l’annullabilità del titolo espresso o tacito; la disposizione è stata qualificata come norma processuale applicabile ai giudizi pendenti secondo il principio tempus regit actum.
art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990
La violazione dell’obbligo di pubblicizzazione, quale regola procedimentale con funzione partecipativa, non comporta l’annullabilità del titolo quando l’amministrazione dimostri che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso.
art. 37 c.p.a.
La rimessione in termini per errore scusabile non è concedibile quando la tardività dipende da una svista imputabile alla parte, quale l’erronea digitazione dell’indirizzo di deposito telematico, che avrebbe potuto essere tempestivamente verificata.
art. 73, comma 1-bis, c.p.a.
Il rinvio dell’udienza richiede ragioni eccezionali; non sussistono quando la documentazione tardiva non è dirimente e la parte ha avuto comunque la possibilità di svolgere le proprie difese.
art. 8 del regolamento comunale per il governo dei processi di localizzazione delle stazioni radio base per telefonia mobile e rete dati del Comune di Bassano del Grappa
In presenza di richieste di nuove installazioni previste in luoghi vicini tra loro o in luoghi prossimi ad altri impianti esistenti, i gestori devono prioritariamente prendere in considerazione misure di condivisione delle infrastrutture impiantistiche, in modo tale da minimizzarne gli impatti visivi e contenerne la diffusione sul territorio, evitando, ove possibile, la realizzazione di nuovi supporti nel raggio di almeno metri 100 rispetto ad altri impianti già esistenti.
La disposizione si riferisce alle nuove installazioni, non al mero spostamento o alla sostituzione di un impianto preesistente, e pone un criterio localizzativo preferenziale, non un divieto assoluto.
art. 8, comma 6, l. n. 36/2001
Il regolamento comunale non può essere interpretato nel senso di introdurre un divieto assoluto di localizzazione degli impianti entro una determinata distanza da altri impianti.
Massime di principio
- Nel procedimento per l’autorizzazione di impianti di telecomunicazione, il silenzio-assenso può formarsi anche quando siano state violate regole procedimentali, compreso l’obbligo di pubblicizzazione dell’istanza, salvo che la legge disponga diversamente.
- L’omessa pubblicizzazione dell’istanza prevista dalla disciplina delle autorizzazioni per impianti di telecomunicazione non impedisce la formazione del silenzio-assenso; essa incide sulle modalità di partecipazione, ma non priva l’inerzia amministrativa dell’effetto provvedimentale previsto dalla legge.
- Quando l’omessa pubblicizzazione costituisce una violazione procedimentale con funzione partecipativa, il titolo non è annullabile se l’amministrazione dimostra che, anche in presenza della partecipazione dell’interessato, il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso.
- Una disposizione regolamentare che invita a evitare, ove possibile, la realizzazione di nuovi supporti entro una determinata distanza da impianti esistenti integra un criterio preferenziale di localizzazione e non un divieto assoluto, soprattutto quando l’intervento consiste nello spostamento o nella sostituzione di un impianto preesistente e non nell’aggiunta di un nuovo impianto.
- La rimessione in termini per errore scusabile non può essere riconosciuta quando il deposito telematico tardivo dipende da un errore di digitazione imputabile alla parte e da questa verificabile mediante gli strumenti del processo amministrativo telematico.
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