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Sentenza

Sentenza n. 16122/2026 - Roma, Sezione 2T

per l'annullamento - della determinazione n. -OMISSIS- del Comandante della Guardia di Finanza, Comando Tutela Economia e Finanza, di rigetto del ricorso gerarchico ex art.1 D.P.R. n. 1199/1971 avverso il provvedimento del 28.3.2023, con cui viene confermata la sanzione disciplinare di giorni sette di “Consegna di rigore” in danno del ricorrente; - del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del Capo di Stato Maggiore del Comando Tutela Economia e Finanza della Guardia di Finanza, con cui viene disposta la sanzione disciplinare di giorni sette di “Consegna di rigore” in danno del ricorrente; - della comunicazione di avvio del procedimento disciplinare prot. n. -OMISSIS-; - ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto.

Giustizia amministrativa202311075

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sanzione disciplinare di sette giorni di consegna di rigore per la partecipazione effettiva alla gestione di un'attività commerciale, confermata in sede di ricorso gerarchico

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, militare della Guardia di Finanza in servizio presso il Comando Tutela Economia e Finanza, ha impugnato la sanzione di sette giorni di consegna di rigore e il rigetto del ricorso gerarchico. La sanzione era stata irrogata perché, tra il 2011 e il 2015, egli avrebbe partecipato quale titolare o contitolare di fatto alla gestione di un esercizio commerciale formalmente intestato al fratello. Con il primo motivo ha dedotto la perenzione dell'azione disciplinare: l'Amministrazione avrebbe conosciuto i fatti già nel 2017 e avrebbe avviato il procedimento solo nel gennaio 2023, oltre il termine di 90 giorni. Con il secondo ha denunciato la difformità tra la contestazione iniziale e la sanzione, nonché la lesione del diritto di difesa, perché il provvedimento sanzionatorio richiamava la testimonianza di un soggetto non indicato nell'atto di avvio. Con il terzo ha contestato la carenza e l'inattendibilità delle prove, la mancata autonomia dell'accertamento disciplinare rispetto al processo penale e la violazione della presunzione di non colpevolezza, sostenendo inoltre che l'amministrazione di fatto richiede un esercizio continuativo e significativo di poteri gestori. Con il quarto ha dedotto difetto di motivazione, sviamento, erroneità dei presupposti, illogicità e contraddittorietà, negando che la condotta avesse leso il prestigio dell'istituzione o fosse sorretta da adeguata prova.

La decisione

Il TAR ha respinto tutti i motivi. Ha rigettato la censura di tardività rilevando che, per l'infrazione grave punibile con consegna di rigore e in presenza di accertamenti complessi o di elementi inizialmente insufficienti, il procedimento disciplinare può essere promosso al termine di quello penale; nel caso concreto la conoscenza integrale e giuridicamente certa dei fatti è stata acquisita con la sentenza penale irrevocabile il 29 ottobre 2022, e l'avvio del 4 gennaio 2023 è stato ritenuto tempestivo. Ha respinto la censura sul diritto di difesa perché la testimonianza contestata faceva parte degli atti del procedimento penale richiamati nell'avvio e riguardava la partecipazione di fatto già compresa nella contestazione, sicché il ricorrente aveva potuto difendersi sul punto. Ha inoltre escluso che l'assoluzione penale precludesse la sanzione: l'assoluzione riguardava i reati tributari contestati e non escludeva la materialità della diversa condotta disciplinarmente rilevante, consistente nella titolarità o partecipazione effettiva alla gestione commerciale. Ha ritenuto adeguati e autonomamente valutati gli elementi istruttori, inclusi le testimonianze e le dichiarazioni del ricorrente, dai quali risultava un'ingerenza costante e attiva nell'attività. Infine, ha considerato non illogiche né abnormi la valutazione della violazione dei doveri e del pregiudizio al prestigio del Corpo, né la scelta della sanzione, anche alla luce dei precedenti disciplinari. Ricorso respinto; spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 1393 d.lgs. 66/2010

    A fronte di tali evenienze, appare quindi corretta l’applicazione da parte dell’amministrazione della norma di cui all’art. 1393 del codice dell’ordinamento militare (c.o.m.), secondo cui “…per le infrazioni disciplinari di maggiore gravità, punibili con la consegna di rigore di cui all'articolo 1362 o con le sanzioni disciplinari di stato di cui all'articolo 1357, l'autorità competente, solo nei casi di particolare complessità dell'accertamento del fatto addebitato al militare ovvero qualora, all'esito di accertamenti preliminari, non disponga di elementi conoscitivi sufficienti ai fini della valutazione disciplinare, promuove il procedimento disciplinare al termine di quello penale.”

    Per le infrazioni disciplinari più gravi, il procedimento può essere promosso al termine del procedimento penale quando l'accertamento sia particolarmente complesso o gli accertamenti preliminari non abbiano fornito elementi sufficienti.

  • art. 1392 d.lgs. 66/2010

    Va al riguardo precisato come “l’art. 1392 cod.ord.mil., laddove indica come dies a quo del termine per il radicamento e la definizione del procedimento disciplinare di stato la data in cui l'amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza o del decreto penale irrevocabili, che lo concludono, fa evidentemente riferimento ad una conoscenza giuridicamente certa, che può derivare solo dall'acquisizione di copia conforme della sentenza completa dell'attestazione di irrevocabilità” (Cons. Stato, II, n. 866/2022 e n. 3976/2023).

    Il termine per avviare e definire il procedimento disciplinare decorre dalla conoscenza integrale e giuridicamente certa della pronuncia penale irrevocabile, acquisita tramite copia conforme completa dell'attestazione di irrevocabilità.

  • art. 1398 d.lgs. 66/2010

    Ne segue che l’avvio del procedimento disciplinare, avvenuto il 4.1.2023, risulta conforme al disposto di cui all’articolo 1398 c.o.m., con conseguente infondatezza della censura in esame.

    Nel caso esaminato, l'avvio del procedimento il 4 gennaio 2023 è stato giudicato conforme alla disciplina dei termini, tenuto conto che la conoscenza integrale e certa della sentenza irrevocabile era stata acquisita il 29 ottobre 2022.

  • art. 653 c.p.p.

    Peraltro, con specifico riferimento alla sanzione della consegna di rigore, è stata ritenuta legittima la sua applicazione rilevando che “l’efficacia extrapenale del giudicato di assoluzione, sancita dall’art. 653 c.p.p. e richiamata dall’appellante, è limitata al solo fatto- reato contestato nel capo di imputazione e per il quale è intervenuta l’assoluzione e non si estende alle condotte ulteriori che, sebbene emerse nell’ambito del procedimento penale, non sono state vagliate dal giudice penale in quanto penalmente irrilevanti” (Cons. St., II, n. 9767/2025).

    L'efficacia extrapenale del giudicato assolutorio è circoscritta al fatto-reato oggetto dell'imputazione e non impedisce la valutazione disciplinare di ulteriori condotte emerse nel processo penale ma non esaminate come reato.

  • art. 894 d.lgs. 66/2010

    La contestazione mossa nell’atto di avvio, prende le mosse dalle risultanze penali e si appunta sulla autonoma rilevanza di tale condotta rispetto alle: norme in materia di incompatibilità e cumulo di impieghi per i dipendenti della p.a. (art. 894 c.o.m.); disposizioni di cui alla circolare n. 200000/109 del Comando Generale del 20.6.2005 che stabilisce un divieto assoluto per gli appartenenti al corpo in servizio di esercitare qualsiasi tipo di attività commerciale.

    La partecipazione del militare alla gestione di un'attività commerciale può essere valutata disciplinarmente in relazione alle norme sulle incompatibilità e sul cumulo di impieghi, indipendentemente dall'esito penale.

  • artt. 717, 713 e 751, comma 1, lettera a), n. 3, d.P.R. 90/2010

    Nell’ambito del procedimento disciplinare, tali elementi fondano in maniera autonoma la contestazione di violazione delle disposizioni di cui agli artt. 717 (Senso di responsabilità) e 713 (doveri attinenti al grado), quest'ultimo rientrante nel novero delle fattispecie previste dall'articolo 751, 1° comma, lettera a), n. 3 (Comportamenti che possono essere puniti con la consegna di rigore) del Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare

    La violazione dei doveri di responsabilità e di quelli inerenti al grado può fondare la consegna di rigore quando la condotta rientra tra i comportamenti sanzionabili previsti dall'art. 751, comma 1, lettera a), n. 3.

Massime di principio

  • Per le infrazioni disciplinari militari punibili con consegna di rigore, quando l'accertamento del fatto sia particolarmente complesso o gli accertamenti preliminari non offrano elementi conoscitivi sufficienti, il procedimento disciplinare può essere promosso al termine del procedimento penale; il relativo termine decorre dalla conoscenza integrale e giuridicamente certa della pronuncia penale irrevocabile.
  • L'assoluzione penale non esclude automaticamente la responsabilità disciplinare: il giudicato assolutorio opera sul fatto-reato oggetto dell'imputazione, mentre l'amministrazione può valutare autonomamente la rilevanza disciplinare di condotte materiali ulteriori o considerate sotto una diversa prospettiva.
  • Il richiamo, nel provvedimento disciplinare, a una testimonianza acquisita nel procedimento penale non viola il diritto di difesa se l'atto di avvio individua già la condotta contestata e richiama gli atti penali che comprendono quella testimonianza, consentendo all'interessato di difendersi sul fatto sostanziale.
  • La valutazione amministrativa della responsabilità disciplinare e della sanzione è sindacabile in sede giurisdizionale nei limiti dell'illogicità manifesta o dell'erroneità fattuale conclamata rispetto alle risultanze istruttorie.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina militare e di polizia
RamiForze armate e forze di polizia
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazione

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