Sentenza del 28/09/2016 n. 19087 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
A.B. aveva ricevuto un'indennità di accompagnamento all'esodo volontario sulla quale era stata applicata l'aliquota IRPEF ordinaria, poiché non aveva raggiunto l'età richiesta dalla normativa nazionale per beneficiare dell'aliquota ridotta del 50%. Dopo la sentenza della Corte di giustizia UE nel caso Vergani, che aveva ritenuto discriminatoria la differenza di trattamento fiscale fondata sul sesso, il contribuente aveva chiesto il rimborso del 50% delle ritenute. L'Agenzia delle Entrate contestava il riconoscimento del rimborso per le somme anteriori al termine decadenziale previsto dall'art. 38 del D.P.R. n. 602/1973, sostenendo che la pronuncia europea non riaprisse rapporti ormai definiti.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale e deciso la causa nel merito. Ha stabilito che il termine di decadenza per chiedere il rimborso decorre dalla data del versamento o della ritenuta, anche quando l'imposta sia stata applicata sulla base di una norma successivamente dichiarata incompatibile con il diritto dell'Unione europea. Pertanto, A.B. conserva il diritto al rimborso del 50% delle ritenute relative alle somme corrisposte entro il periodo non coperto dalla decadenza, mentre è stata respinta la richiesta relativa alle ritenute operate anteriormente al termine decadenziale. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate in ragione dei contrasti giurisprudenziali esistenti.
Norme richiamate
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 17, comma 4-bis
Prevedeva un trattamento fiscale ridotto per le somme corrisposte in occasione dell'esodo, subordinato anche a un requisito anagrafico differenziato in base al sesso.
La disposizione è stata ritenuta incompatibile con il principio europeo di parità di trattamento tra uomini e donne, nella parte in cui introduceva un trattamento fiscale differenziato fondato sul sesso.
Direttiva 9 febbraio 1976, n. 76/207/CEE, art. 1
Relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento tra uomini e donne nelle condizioni di lavoro.
Secondo la Corte di giustizia UE, la direttiva ostava alla normativa italiana che applicava un trattamento fiscale differenziato all'indennità di incentivazione all'esodo in ragione del sesso del lavoratore.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38
Il termine per chiedere il rimborso decorre dalla data del versamento o da quella in cui la ritenuta è stata operata.
Il termine decadenziale si applica anche quando il pagamento sia stato effettuato in base a una norma successivamente dichiarata contraria al diritto dell'Unione europea. La pronuncia europea non riapre i rapporti già esauriti per intervenuta decadenza.
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di norme di diritto.
È stata la base processuale del ricorso dell'Agenzia delle Entrate contro l'erronea disapplicazione del termine decadenziale da parte del giudice d'appello.
Sentenza Corte di giustizia UE 21 luglio 2005, causa C-207/04, Vergani
Ha accertato l'incompatibilità con il diritto europeo della normativa italiana che prevedeva un'agevolazione fiscale all'esodo con requisiti anagrafici diversi per uomini e donne.
Massime di principio
- Una pronuncia della Corte di giustizia dell'Unione europea può rendere inapplicabile una norma nazionale incompatibile con il diritto UE, ma non elimina automaticamente i termini di decadenza o prescrizione già maturati.
- Per chiedere il rimborso di un'imposta o di una ritenuta indebitamente applicata occorre rispettare il termine previsto dalla disciplina tributaria, calcolato normalmente dalla data del versamento o della ritenuta.
- L'efficacia retroattiva delle decisioni che dichiarano l'incompatibilità di una norma incontra il limite dei rapporti giuridici già esauriti, a tutela della certezza del diritto.
- In situazioni analoghe è necessario verificare sia l'illegittimità della norma applicata sia la tempestività dell'istanza di rimborso; il riconoscimento dell'errore fiscale non basta se il termine per agire è già scaduto.
- Quando esistono orientamenti giurisprudenziali contrastanti, il giudice può compensare le spese di giudizio, ma ciò non modifica la regola sostanziale sulla decadenza.
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